AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.43
Data decisione, Autorità: 04.09.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00043
Lugano 4 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 1° febbraio 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall’avv. __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 14 febbraio 1996 emesso dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 marzo 1996 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 14 febbraio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1951) e __________ (1951) si sono sposati a __________ il __________ 1973. Dal matrimonio è nato il figlio __________ (1977). La moglie lavora al 50% presso la __________ di __________, mentre il marito è alle dipendenze di un istituto bancario di __________. I coniugi sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge una costruzione bifamiliare nella quale abitano anche i genitori del marito.
B. Il 6 maggio 1994 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 maggio 1994. Un secondo tentativo di conciliazione, chiesto dal marito, ha avuto luogo senza esito il 13 dicembre 1994.
C. Il 1° febbraio 1995 __________ ha promosso azione di divorzio e, contestualmente, ha postulato l’assegnazione in via provvisionale dell’abitazione coniugale. Alla discussione del 3 aprile 1995 __________ si è opposta a tale richiesta. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 30 maggio 1995 i coniugi hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo il 14 febbraio 1996, il Pretore ha accolto l’istanza e ha assegnato l’abitazione coniugale al marito, fissando alla moglie un termine fino al 31 marzo 1996 per trasferirsi altrove. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ è insorta il 7 marzo 1996 con un appello in cui chiede che, previo conferimento dell’effetto sospensivo, il giudizio del Pretore sia annullato. La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 14 marzo 1996 dalla presidente di questa Camera.
Nelle sue osservazioni del 10 aprile 1996 __________ conclude per il rigetto dell’appello e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’appello la convenuta chiede che il decreto cautelare sia annullato e l’incarto trasmesso al Pretore per un nuovo giudizio. Ora, secondo l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e precisa indicazione delle domande. Lo scopo dell’appello è quello di sottoporre a una verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, dandosi il caso, a riformarlo con un diverso giudizio che quello sostituisce. Non adempie tali requisiti, e va pertanto dichiarato inammissibile, l’appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile venga annullata con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, senza indicare i motivi di annullamento della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 309 CPC). Ciò posto, l’appello in esame potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Si volesse nondimeno entrare nel merito delle censure, il gravame non apparirebbe ugualmente – come si vedrà oltre – destinato a buon esito.
Il Pretore, preso atto che in concreto il figlio desiderava rimanere con il padre e che nello stabile in cui si trova l’appartamento coniugale abitano anche i genitori del marito, ha ritenuto più adeguato assegnare l’abitazione coniugale al marito stesso, poiché l’attribuzione dell’alloggio alla moglie avrebbe comportato – in pratica – il trasloco del marito con i genitori. L’appellante sostiene che l’abitazione deve esserle attribuita per il fatto che dal mese di ottobre 1995 il marito ha lasciato l’appartamento coniugale e si è trasferito dai propri genitori, mentre il figlio è rimasto con lei. Essa ritiene inoltre che la presenza dei suoceri nello stabile e la loro intenzione di trasferirsi altrove se l’abita-zione le fosse assegnata non siano decisivi.
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia. Per l’assegnazione dell’abitazione coniugale a uno dei coniugi pendente causa il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso specifico (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 83 e 86 ad art. 145), in particolare gli interessi reciproci dei coniugi e dei figli in relazione al loro affidamento (SJ 1993 pag. 669 con riferimento; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 535, 536). Considerazioni legate a diritti reali, alla liquidazione del regime dei beni o a rapporti contrattuali non sono determinanti (DTF 120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, nota 85 ad art. 145 CC). Il giudice dovrà esaminare inoltre a quale dei coniugi può essere imposta più agevolmente la partenza del domicilio (DTF 120 II 1).
Nella fattispecie costituiscono fatti nuovi, inammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il trasferimento del marito dai propri genitori nell’ottobre 1995 e la decisione del figlio di rimanere con la madre. Tutt’al più, trattandosi di circostanze non considerate dal primo giudice al momento in cui ha emanato il provvedimento cautelare, esse potranno fondare una richiesta di modifica del provvedimento in prima sede. Per il resto, tenuto conto della ferma volontà del figlio di andare a vivere con il padre (audizione __________ dell’8 maggio 1995), la permanenza del ragazzo nell’appartamento occupato dalla madre non significa ancora – né ciò è stato preteso – che il figlio abbia cambiato opinione. Inoltre la presenza nello stabile dei genitori del marito (locatari dei coniugi), per quanto non determinante, non può essere trascurata, anche perché in caso di reiezione dell’istanza il figlio dell’appellante, l’attore e i genitori di quest’ultimo dovrebbero cercare una nuova sistemazione, mentre la moglie avrebbe a disposizione due appartamenti, ciò che non appare adeguato. Né appare opportuna la soluzione prospettata dall’appellante, che propone di assegnare a ogni coniuge un appartamento nell’immobile in comproprietà, già per il fatto che in tal caso dovrebbero lasciare lo stabile i suoceri, legittimi titolari di un valido contratto di locazione.
L’appellante ritiene che in concreto, come che sia, non sono adempiuti i requisiti di cui all’art. 376 cpv. 1 CPC. L’argomento non è di alcuna pertinenza. Le misure provvisionali adottate dal giudice in pendenza di separazione o di divorzio soggiacciono unicamente all’art. 145 cpv. 2 CC. Gli art. 376 segg. fanno stato solo per la procedura. L’opportunità della misura postulata è in sintesi l’unico criterio che disciplina l’emanazione di provvedimenti cautelari nelle cause di stato: un imperativo di urgenza o un pericolo di danno va preso in considerazione, in altri termini, non come elemento a sé stante giusta l’art. 376 cpv. 1 CPC, bensì come elemento suscettibile di qualificare l’opportunità del provvedimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 47 ad art. 376 CPC; Rep 1974 58).
L’appellante rimprovera infine al Pretore di non averle concesso un contributo alimentare per provvedere alle nuove spese che le deriverebbero dal cambiamento di abitazione. A prescindere dal fatto però che la domanda non è stata fatta valere davanti al Pretore, alla discussione del 3 aprile 1995 la moglie essendosi limitata a sollevare il problema senza formulare conclusioni precise, la pretesa non è neppure quantificata, ragione per cui essa è a ogni modo inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Rep. 1993 pag. 228).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster