AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.42
Data decisione, Autorità: 15.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00042
Lugano 15 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ..__________ (causa di stato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 2 dicembre 1991 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello del 7 marzo 1996 presentato da __________ contro il decreto 15 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Leventina;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1947) e __________ nata __________ (1947) hanno contratto matrimonio il __________ 1967 dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1968) e __________ (1973). Con petizione del 29 novembre 1991 __________ __________ ha postulato il divorzio, introducendo nel contempo un'istanza provvisionale con la quale ha chiesto, fra l’altro, che il marito fosse condannato a versarle una provvigione ad litem di fr. 3’000.– in due rate di fr. 1’500.–; subordinatamente ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. All’udienza indetta il 18 dicembre 1991 per la discussione delle misure cautelari, i coniugi hanno concluso un accordo in forza del quale il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 100.– e a pagare il premio di cassa-malati per lei e per il figlio __________. Il 10 dicembre 1992 l’attrice ha chiesto di modificare l’assetto provvisionale, postulando un contributo alimentare di fr. 700.– per sé, di fr. 500.– per il figlio __________, oltre a una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Dopo aver sentito le parti in contraddittorio e aver concluso l’istruttoria cautelare, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza con decreto 13 aprile 1993 e ha riconosciuto all’attrice una provvigione ad litem di fr. 2’000.–. L’appello interposto dall’attrice è stato respinto con sentenza 22 giugno 1993 di questa Camera (I CCA /).
C. __________ ha aderito alla pronuncia del divorzio nella risposta del 17 maggio 1993, ma ha contestato di dovere contributi alimentari in favore dell’attrice.
D. Dopo la presentazione della replica il 18 giugno 1993 e della duplica il 20 agosto 1993, le parti hanno notificato all’udienza preliminare numerosi mezzi di prova. Conclusa l’istruttoria, l’attrice ha modificato nel memoriale conclusivo del 15 novembre 1994 la propria domanda, chiedendo la separazione a tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili, un importo di fr. 20’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e una provvigione ad litem di fr. 8’000.–. In via subordinata essa ha chiesto il divorzio, un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, un importo di fr. 30’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– e una provvigione ad litem di fr. 8’000.–. In entrambi i casi essa ha rinnovato la domanda di assistenza giudiziaria. Il marito, dal canto suo, ha postulato nel memoriale del 16 novembre 1994 la pronuncia del divorzio e la liberazione da ogni obbligo alimentare nei confronti della moglie. Chiamato a pronunciarsi sulla modifica dell’azione formulata dall’attrice, il convenuto ha riproposto le proprie domande di giudizio.
E. Statuendo il 15 febbraio 1996, il Pretore ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha fissato in fr. 272.– il contributo alimentare dovuto alla moglie, ha accertato che i coniugi avevano proceduto alla liquidazione del regime matrimoniale e ha pronunciato la separazione dei beni. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate.
Con decreto di stessa data il Pretore ha negato all’attrice il beneficio dell’assistenza giudiziaria, per il motivo che essa disponeva dei mezzi necessari per provvedere alle spese legali, e le ha caricato la tassa di giudizio di fr. 20.– e le spese.
F. __________ è insorta con un appello del 7 marzo 1996 contro il rifiuto del gratuito patrocinio, chiedendo l’annullamento del decreto impugnato, la condanna del marito al versamento di una provvigione ad litem di fr. 8’000.–, in via subordinata l’ammissione all’assistenza giudiziaria e in ogni caso l’obbligo per il marito di sopportare la tassa di giudizio e le spese della procedura di prima sede.
G. __________ ha proposto nelle osservazioni del 28 marzo 1996 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
H. La giudice delegata della Camera ha chiesto all’appellante di completare la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza di assistenza giudiziaria. L’istante ha presentato nel termine impartito i documenti richiesti.
Considerando,
in diritto:
Preliminarmente si deve osservare che l’appello è diretto contro il decreto 15 febbraio 1996, con il quale il Pretore ha negato all’attrice il beneficio dell’assistenza giudiziaria. La domanda di accollare al convenuto gli oneri processuali relativi alla causa di divorzio è pertanto improponibile, poiché la sentenza di separazione del 15 febbraio 1996 non è stata oggetto di appello ed è passata in giudicato. Per lo stesso motivo è irricevibile anche la domanda intesa al versamento di una provvigione ad litem di fr. 8’000.–. A prescindere dal fatto che tale prestazione, per sua stessa natura, è un anticipo per le spese di causa e non può pertanto essere chiesta alla fine della procedura giudiziaria (I CCA __________ 1989 nella causa S. c. S.), la relativa domanda di giudizio è stata esaminata nell’ambito della causa di stato, ormai passata in giudicato. Del resto il Pretore aveva accolto parzialmente l’istanza cautelare inoltrata a suo tempo dall’attrice e le aveva riconosciuto, con decreto 13 aprile 1993, un importo di fr. 2’000.– a tale titolo. L’appello su questi punti sfugge pertanto all’esame di merito della Camera, limitato al decreto 15 febbraio 1996.
L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell'assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione di indigenza, e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali ad esempio la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato ed i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag. 278; Rep. 1983, pag. 118). Il giudizio sull'esistenza dello stato di indigenza ai fini dell'assistenza giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento della decisione sull'istanza (cfr. art. 152 OG, DTF 108 V 265 e segg.).
Nel caso concreto, il Pretore ha negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria, sostenendo che l’attrice disponeva dei mezzi necessari al pagamento delle spese legali. Nella sentenza di separazione egli ha accertato che la moglie disponeva di un salario mensile netto di fr. 2’881.– e che il fabbisogno era di fr. 2’225.– (composto di importo base fr. 1’025.–, canone di locazione fr. 550.–, spese di riscaldamento fr. 200.– stimate, spese accessorie personali fr. 200.– stimate, premio di cassa malati stimato fr. 250.–). Egli le ha concesso un contributo alimentare mensile di fr. 272.– , dopo aver proceduto al calcolo abituale del contributo alimentare (secondo il metodo della ripartizione delle eccedenze, DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Tenuto conto del contributo alimentare, l’attrice dispone pertanto, in base a tali dati, di un importo di fr. 928.– in più del fabbisogno.
L’appellante contesta tale conclusione, asserendo che in realtà le sue spese sono superiori, poiché essa deve pagare fr. 100.– mensili per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, oltre a circa fr. 180.– per i pasti presi fuori casa. Essa rileva inoltre di aver vissuto per anni con importi mensili modestissimi e insorge contro il metodo di calcolo del Pretore, che ha considerato la situazione al momento in cui ha statuito sull’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, senza tenere conto della situazione al momento in cui la domanda fu presentata, assai differente.
a) È ben vero che all’inizio della causa di divorzio l’appellante aveva una situazione professionale assai più modesta. Essa percepiva infatti presso la __________ uno stipendio mensile netto modesto, che ammontava a fr. 1’880.– nel 1992, e a fr. 1’909.– nel 1993. È poi stata licenziata con effetto al 31 agosto 1993 e dopo un periodo di disoccupazione ha potuto essere assunta dall’Ente Ospedaliero cantonale nel giugno 1994, in qualità di ausiliaria con orari irregolari. La situazione di precarietà in cui essa si trovava all’inizio della causa di divorzio è però stata tenuta in considerazione dal Pretore, che le ha concesso il 15 aprile 1993 una provvigione ad litem di fr. 2’000.–. L’appellante non può dunque più far valere le sue passate precarie condizioni finanziarie a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, avendo ricevuto a quel tempo dal marito un anticipo per le spese di causa, rimasto incontestato. Gli oneri della causa di divorzio o di separazione sono a carico dell’unione coniugale e l’intervento dello Stato con la concessione dell’assistenza giudiziaria è puramente accessorio (ZR 90 [1991] n. 82 pag. 259, Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; sentenza della I CCA del __________ 1993 nella causa B. c. B.). Avendo ricevuto dal marito l’anticipo per le spese di causa, l’attrice non poteva pertanto pretendere di essere ammessa anche all’assistenza giudiziaria nel periodo in cui essa era pacificamente indigente.
b) La situazione professionale dell’attrice è migliorata nel 1995, anno in cui essa ha percepito un reddito mensile netto di fr. 2’881.– oltre alla tredicesima. Vi è da rilevare che il Pretore non ha considerato nel calcolo del reddito netto la tredicesima mensilità, ritenendo che la stessa fosse pari all’onere fiscale. Dai dati forniti dall’appellante a questa Camera, però, tale valutazione risulta fin troppo generosa, poiché l’onere fiscale complessivo nel 1993 e 1994 non ha superato, verosimilmente, l’importo di fr. 1’500.– annui (cfr. lettera Ufficio circondariale di tassazione di __________ del __________ 1996). Nel fabbisogno della moglie, inoltre, il Pretore ha inserito fr. 200.– per spese accessorie personali non meglio definite e ha quindi già considerato le spese professionali per il trasporto e i pasti fuori casa di cui l’appellante chiede l’inserimento. Anche se si aggiungesse al fabbisogno la differenza di fr. 80.– (fr. 100.– per trasporto e fr. 180.– per pasti, a fronte di fr. 200.– già calcolati dal Pretore), la valutazione del primo giudice resisterebbe alla critica, poiché l’attrice disporrebbe pur sempre di un’eccedenza sul suo fabbisogno superiore a fr. 1’000.– mensili (reddito comprensivo dei contributi alimentari fr. 3’153.–). Essa è quindi in grado, come correttamente addotto dal primo giudice, di far fronte alle proprie spese legali in modo autonomo e senza intaccare il proprio fabbisogno. A detta del patrocinatore dell’appellante l’onorario dovrebbe infatti ammontare a fr. 6’000.–, di cui fr. 2’000.– coperti dall’incasso della nota provvigione ad litem (lettera 8 luglio 1996). Con una disponibilità mensile di fr. 1’000.–, l’appellante è quindi in grado di versare al patrocinatore rate mensili di almeno fr. 500.–, così da coprire i propri costi legali in circa otto mesi conservando un certo agio.
In conclusione, pertanto, l’attrice non poteva essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria agli esordi della causa, avendo ricevuto nel 1993 una provvigione ad litem di fr. 2’000.–, di cui essa non ha più chiesto l’adeguamento prima della fine della causa di merito. A partire dal gennaio 1995, l’appellante non può più essere considerata indigente ai sensi dell’art. 155 CPC, disponendo di un’eccedenza mensile pari a fr. 1’000.–, con cui provvedere alle spese legali e di patrocinio a rate. Ne discende che l'appello deve essere respinto e il decreto impugnato confermato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ l’importo di fr. 500.– per ripetibili di appello.
Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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