AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.41
Data decisione, Autorità: 23.05.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00041
Lugano 23 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di modifica di pensione alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 28 ottobre 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. prof. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 6 marzo 1996 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 14 febbraio 1996 dal Pretore della Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 dicembre 1985 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ (1927) e __________ nata __________. Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice, il marito si è impegnato a versare alla moglie una pensione alimentare di fr. 7’000.– mensili indicizzati a titolo di “indennità di ogni tipo”. Contestualmente, al punto 3.3 della convezione i coniugi hanno stabilito quanto segue (doc. A, pag. 7):
3.3. Il dott. __________ rinuncia preventivamente ad eventuali diritti che potrebbero derivargli dall’art. 153 cpv. 2 CC.
Tuttavia, la citata indennità si riduce al 60% del suo ammontare pro tempore dopo un anno dal decesso della signora __________ in __________, madre della signora __________.
B. Il 28 ottobre 1993 __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendogli di modificare la sentenza di divorzio nel senso di annullare la clausola 3.3 della convenzione e di sopprimere la pensione alimentare dovuta all’ex moglie, subordinatamente di ridurla del 40% dalla data della petizione. A sostegno della sua richiesta egli ha addotto che nel corso degli anni 1986 e 1987, in tre diverse occasioni, __________ __________, madre della convenuta, ha donato il suo intero patrimonio, dell’ordine di milioni di franchi, ai suoi tre figli. Per contro, in seguito all’interruzione volontaria dell’attività di farmacista dal 1° ottobre 1993, la sua situazione finanziaria è fondamentalmente peggiorata. Nella risposta del 2 maggio 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione. Nel successivo scambio di allegati ogni parte ha mantenuto le proprie richieste. L’udienza preliminare ha avuto luogo l’8 febbraio 1995.
C. Esperita l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 29 novembre 1995, __________ ha riaffermato la sua domanda tendente alla soppressione del contributo alimentare, subordinatamente alla sua riduzione. Nel suo memoriale conclusivo del 29 novembre 1995 __________ ha nuovamente postulato il rigetto dell’azione. Il dibattimento finale si è tenuto il 5 dicembre 1995.
D. Con sentenza del 14 febbraio 1996 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 15’000.– di ripetibili.
E. __________ è insorto con un appello del 6 marzo 1996 con il quale chiede l’annullamento della clausola 3.3 della convenzione e la soppressione del contributo alimentare per l’ex moglie, subordinatamente la sua riduzione del 40% dalla data della petizione. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 1996 la convenuta conclude per la reiezione del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 1. L’appellante insta preliminarmente perché siano assunte in appello le prove rifiutate dal primo giudice, intese principalmente ad accertare il miglioramento della situazione economica dell’ex moglie (appello, pag. 2, istanze di edizione del 6 marzo 1996). L’art. 322 litt. b CPC concede al giudice di appello la facoltà di ordinare, su istanza di parte, l’assunzione di prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal Pretore. Si tratta di una facoltà del giudice e non di un diritto delle parti, visto che tale possibilità deroga al principio generale che vieta la produzione di nuove prove in appello (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 e 4 ad art. 322 CPC; Rep. 1975, pag. 301; Rep. 1986, pag. 100). Come detto, nella fattispecie le prove richieste sono orientate alla definizione del patrimonio dell’appellata e all’accertamento dell’eventuale miglioramento delle sue condizioni economiche rispetto a quelle esistenti al momento del divorzio, come anche alla verifica della reale volontà delle parti al momento in cui firmarono la convenzione. La questione, come si vedrà in seguito, è tuttavia irrilevante per la soluzione del caso concreto. L’assunzione delle nuove prove, inconcludente ai fini del giudizio, deve pertanto essere respinta.
L’appellante, per contro, ribadisce l’immoralità e l’iniquità della clausola litigiosa, dimostrate dalla durata illimitata nel tempo dell’onere che egli ha assunto nei confronti della ex moglie. La clausola 3.3 sarebbe infatti un contratto eterno, come tale notoriamente in contrasto con i diritti inerenti alla personalità ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 CC, ciò che ne comporta la nullità in virtù dell’art. 20 CO.
Giusta l’art. 153 cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che sia ridotta, in particolare in caso di peggioramento della propria situazione finanziaria o in caso di miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario (SJ 114 1992 pag. 132, consid. 3a). Condizioni per l’applicabilità di tale disposto di legge sono pertanto: che si tratti di rendita a carattere alimentare – poco importa se sia stata fissata dal giudice o stabilita con convenzione omologata – in base all’art. 152 CC come pensione di indigenza oppure in base all’art. 151 cpv. 1 CC come indennità per perdita del diritto al mantenimento (DTF 104 II 239; 105 II 169; 110 II 114; 117 II 211); e che le condizioni del debitore abbiano subito un mutamento ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 110 II 114/115; 117 II 33 consid. 3 in fine; Bühler/Spühler, in: Commentario bernese, nota 51 segg. ad art. 153 CC). Le parti possono concordare di rinunciare a un’azione di modifica (Bühler/Spühler, op. cit., nota 19 ad art. 153; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6 segg., 71 II 132). Tale rinuncia è ammissibile e vincolante, salvo che costituisca una violazione della personalità ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 CC o che ricorrano i presupposti della clausola rebus sic stantibus (DTF 122 III 98).
Al punto 3 della nota convenzione l’attore si è impegnato a versare all’ex moglie fr. 7’000.– mensili di indennità “per ogni titolo”, indicizzati. Previo esame dell’ammissibilità della clausola di rinuncia concordata a suo tempo è necessario stabilire se, per sua natura, il contributo alimentare possa essere comunque oggetto di un’azione di modifica ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 CC. Escluso, per ammissione dell’attore (petizione pag. 6) e per il suo elevato importo, che si tratti di una rendita di indigenza, resta da definire se il noto contributo abbia una natura prettamente alimentare o se i coniugi vi abbiano integrato anche eventuali pretese derivanti dalla riparazione del torto morale, dal risarcimento delle aspettative ereditarie o dalla liquidazione del regime matrimoniale. Da un’indagine sistematica della convenzione, già correttamente operata dal primo giudice, si evince che la rendita non riguarda la liquidazione del regime dei beni (regolata al punto 5 della convenzione) e che l’estensione della clausola di rinuncia all’intera somma non avvalora per nulla la tesi che possa trattarsi di un contributo di natura mista e quindi in parte non modificabile (Rep. 1988, pag. 341). Il contributo di cui beneficia l’ex moglie è dunque di natura alimentare e come tale, se dovessero rivelarsi fondate le censure dell’appellante, potrebbe essere di principio oggetto dell’azione di modifica da questi promossa.
Deroghe al principio pacta sunt servanda sono ammesse in presenza di contratti che limitano eccessivamente la libertà economica di una persona, che la sottopongono all’arbitrio dell’altra parte contraente e che hanno una durata eccessiva (DTF 114 II 162; 117 II 275 consid. c; 120 II 38 consid. a). In concreto il tenore del testo evidenzia come l’adozione della nota clausola nasca da una ben ponderata volontà dei coniugi: l’attore si assicurava un alleggerimento consistente (40%) degli oneri alimentari un anno dopo il decesso della suocera, proprietaria di ingente sostanza immobiliare, mentre la convenuta si premuniva contro le eventuali conseguenze di un cambiamento dell’assetto patrimoniale dell’ex marito.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, la convenzione non lo vincola “per l’eternità” ma per un lasso di tempo più o meno lungo, fino al decesso dell’ex suocera. Il fatto che sinora l’appellata abbia tratto maggiori vantaggi dalla nota clausola, beneficiando dell’intero assegno versatole dal marito e dei vantaggi inerenti alle donazioni fattele dalla madre, non significa ancora che la pattuizione contestata leda la personalità dell’attore. Proprio il fatto che la convenzione contempli la riduzione del contributo alimentare all’avverarsi di una condizione (decesso della ex suocera) esclude in partenza che essa possa essere equiparata a un contratto per l’eternità, l’appellante avendo assunto – in realtà – il rischio connesso alla longevità della ex suocera.
Tanto meno fondato è l’argomento secondo cui l’equivalenza tra la situazione patrimoniale della ex moglie al momento del decesso della madre e quella risultante dalla donazione anticipata del patrimonio da quest’ultima alla figlia, giustifichi ora la riduzione del contributo. Le donazioni di cui intende prevalersi l’appellante risalgono infatti al 1986 e 1987 e l’attore al più tardi con il trasferimento della moglie nell’attuale abitazione (oggetto delle devoluzioni materne) ha avuto notizia del miglioramento della sua situazione finanziaria. L’azione di modifica è invece stata promossa nell’ottobre 1993, dopo che l’attore ha ceduto la sua farmacia. Come correttamente esposto dal Pretore, d’altra parte, il testo della convenzione è del tutto chiaro e si riferisce con estrema precisione a una data certa ma per sua natura non determinabile (il decesso dell’ex suocera) e non all’immissione in possesso di determinati beni. L’audizione del precedente patrocinatore dell’appellante, che ha seguito tutte le fasi di adozione della convenzione, si rivela pertanto ininfluente, non essendovi alcuna necessità di interpretare un testo preciso e univoco come quello contestato (cfr. consid. A; doc. A, pag. 7). La conclusione cui è giunto il Pretore è corroborata anche dal fatto che il giudice del divorzio ha a suo tempo omologato gli accordi conclusi dalle parti, ciò che implica un esame dell’adeguatezza degli impegni assunti con la convenzione, della loro chiarezza e della loro equità (DTF 121 III 395 consid. 5c). Su questo punto l’appello è sprovvisto di buon fondamento.
a) A mente dell’appellante l’evento straordinario e imprevedibile che avrebbe influenzato il cambiamento del suo assetto finanziario risiederebbe principalmente nell’interruzione dell’attività di farmacista indipendente, intervenuta per raggiungimento dell’età pensionistica. Questa circostanza non configura tuttavia gli elementi tipici della straordinarietà e dell’imprevedibilità sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Merz, op. cit., nota 223 ad art. 2 CC; Bischof, op. cit., 205 segg.). Al momento della sentenza di divorzio e della sottoscrizione della nota convenzione, l’appellante aveva infatti compiuto 58 anni, età alla quale il pensionamento e le sue conseguenze finanziarie sono prevedibili. Ne consegue che il pensionamento, scelto autonomamente e per libera volontà dell’interessato, non può essere considerato un evento straordinario e imprevedibile.
b) Dal fascicolo processuale risulta che l’attore, al momento della petizione, versava all’ex moglie un contributo alimentare mensile di fr. 8’148.–. Egli disponeva prima del suo pensionamento di un reddito aziendale annuo netto di fr. 405’000.– e di un reddito della sostanza di fr. 24’231.– (doc. C). Con la cessazione dell’attività di farmacista indipendente, avvenuta il 1° ottobre 1993, le fonti di guadagno dell’attore sono mutate. Il suo reddito annuale si compone infatti della rendita AVS, pari a fr. 22’640.– (doc. Q), del reddito proveniente dalla locazione di uno stabile, di fr. 186’680.– (doc. N, doc. O, doc. P) e del reddito da titoli, di fr. 1’730.–. Inoltre egli ha concesso al suo successore nel commercio un diritto di compera sull’immobile di via __________ a __________ (in pieno centro) in cui è situata la farmacia, al prezzo di fr. 5’850’000.–, pagabili ratealmente (doc. U). Il beneficiario del diritto di compera ha già versato le prime due rate (deposizione __________, verbale 16 maggio 1995, pag. 2) per un importo complessivo di fr. 700’000.– (fr. 525’000.– nel 1993 e fr. 175’000.– nel 1994) e dovrebbe versare tre rate di fr. 175’000.– entro il 30 settembre di ogni anno nel 1995, 1996 e 1997, fr. 1’200’000.– mediante subingresso e assunzione delle cartelle ipotecarie gravanti il fondo in I, II e III grado, e infine fr. 3’425’000.– al momento dell’esercizio del diritto di compera, al più tardi entro il 30 settembre 1998. Dalla vendita della farmacia l’attore ha inoltre percepito la somma di fr. 2’000’000.– (doc. M), che dedotta l’imposta sugli utili di liquidazione di circa fr. 1’535’022.– ha investito interamente in una polizza assicurativa sulla vita a premio unico (deposizione __________, verbale 16 maggio 1995, pag. 2). L’appellante possiede anche due abitazioni nel Comune di , che occupa alternativamente nel periodo invernale e in quello estivo: la prima casa si trova nel nucleo del paese ed è stata interamente riattata a sue spese (prima dei lavori, il valore è stato stimato in fr. 120’000.–), mentre la seconda, in zona discosta, è un villino () costruito nel 1990 con un investimento di fr. 460’000.– (interrogatorio formale dell’attore, verbale 16 maggio 1995, pag. 2). Senza considerare il ricavo dalla vendita della farmacia e le proprietà immobiliari – indice di uno stile di vita agiato (che l’attore non pretende neppure sia mutato: interrogatorio formale, pag. 1-2), il reddito dell’appellante al 31 dicembre 1994 ammonterebbe a fr. 386’000.– e sarebbe quindi inferiore di fr. 43’231.– a quello percepito prima della cessazione del lavoro. Questa somma corrisponde a una riduzione di poco più del 10% rispetto al reddito conseguito in precedenza e non può pertanto essere considerata alla stregua di un cambiamento considerevole dell’assetto patrimoniale dell’appellante, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
c) Nel caso concreto non ricorrono i presupposti per l’applicazione della clausula rebus sic stantibus. La rinuncia all’azione di modifica pattuita dall’appellante è di conseguenza valida e vincolante per le parti, di modo che non è possibile entrare nel merito dell’azione di modifica e tutte le argomentazioni dell’appellante sul mutamento delle rispettive situazioni economiche cadono nel vuoto. Del resto il preteso peggioramento della situazione dell’appellante, dovuta a una scelta soggettiva, escluderebbe già di per sé la possibilità di un’azione di modifica ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 CC anche se si ammettesse l’inapplicabilità della nota clausola 3.3 (DTF 121 III 299 consid. 3b).
Contestualmente alla verifica dell’inapplicabilità della clausola 3.3 della nota convenzione, l’appellante ne chiede l’annullamento. A torto. Come ribadito dal Tribunale federale, una convenzione sugli effetti accessori del divorzio approvata dal giudice ai sensi dell’art. 158 n. 5 CC non può essere contestata giudizialmente per vizi della volontà, ma solo impugnata con i rimedi previsti dal diritto processuale (DTF 60 II 82, 170; 119 II 300 consid. 3a e 3b). Da un lato le convenzioni sono infatti sottoposte all’esame di un giudice, che non si limita – come l’ufficiale del registro – a verificare gli elementi formali, bensì controlla anche l’ammissibilità giuridica, la chiarezza e l’adeguatezza alle esigenze reali dei coniugi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 158 ad art. 158 CC; DTF 121 III 395 consid. 5c; 107 II 13; 102 II 68 consid. 2; 99 II 360 s consid. 3a). D’altra parte, previa omologazione, le convenzioni diventano parte integrante della sentenza di divorzio e di conseguenza passano in giudicato. Anche per questo motivo le convenzioni di divorzio sono validi titoli per il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF e necessitano per la loro modifica le azioni giudiziarie previste dagli articoli 153 cpv. 2 e 157 CC. Ora, è vero che la possibilità delle parti di impugnare le sentenze di divorzio passate in giudicato (e quindi le convenzioni che ne formano parte integrante) solo con motivi di diritto civile entro i brevi termini concessi dai rimedi ordinari della procedura civile, rappresenta una limitazione considerevole. Tuttavia, è proprio da questa conseguenza negativa, annessa direttamente al carattere “decisionale” delle convenzioni omologate e comunque riequilibrata dall’intervento nella fase iniziale di un’istanza giudiziaria, che i coniugi traggono i vantaggi esposti precedentemente. In concreto la richiesta dell’appellante di annullare la clausola 3.3 della convenzione sugli effetti accessori, omologata dal giudice del divorzio e parte integrante della sentenza di divorzio passata in giudicato, deve pertanto essere respinta.
In via subordinata l’appellante ripropone la tesi della riduzione al 60% del contributo alimentare dalla data della petizione, poiché la beneficiaria sarebbe entrata in possesso della sostanza donatale dalla madre, così che sarebbe adempiuta la condizione posta dalla stessa clausola 3.3. L’appellante si sforza di argomentare che la volontà delle parti non sarebbe stata concorde e che in realtà sarebbe stata voluta una riduzione anche nel caso dell’entrata in possesso della sostanza materna per donazione e non per successione. Invano. Come correttamente esposto dal Pretore, il testo della pattuizione – lucido, chiaro e univoco (consid. A) – è del tutto coerente e non consente interpretazione alcuna, prevedendo la riduzione della pensione alimentare un anno dopo la morte della madre dell’appellata (consid. 5). L’ipotesi della donazione non è stata tenuta in considerazione nella convenzione ed è del tutto ininfluente per il presente giudizio l’accertare se ciò sia avvenuto per esplicita volontà delle parti o per dimenticanza. Come che sia, la convenzione prevede la riduzione del contributo alimentare un anno dopo il decesso della madre dell’appellata e fino a tale momento l’appellante dovrà onorare gli impegni da lui assunti in conoscenza di causa al momento del divorzio.
In conclusione, pertanto, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Visto l’esito del gravame appare superfluo esaminare le altre censure sollevata dell’appellante, incentrate essenzialmente sulla situazione economica della convenuta, come si è visto del tutto ininfluente per il giudizio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ fr. 5’000.– a titolo di ripetibili.
– avv. dott. __________, __________;
– avv. prof. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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