AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.40
Data decisione, Autorità: 23.05.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00040
Lugano 23 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 27 aprile 1995 da
__________________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 4 marzo 1996 presentato da __________ contro il decreto cautelare emanato il 20 febbraio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellata con le osservazioni 1° aprile 1996;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. __________, 1939, e __________nata __________, 1939, si sono uniti in matrimonio il __________ 1964. Dall’unione sono nati i figli __________ (1964), __________ (1966) e __________ (1970). Il marito, funzionario statale, lavora presso l’Ospedale __________ __________ di __________. La moglie, casalinga durante il matrimonio, lavora a domicilio per la __________ di __________ da alcuni anni. I coniugi si sono separati di fatto nell’agosto 1994, in seguito a un litigio: la moglie ha preso in locazione un appartamento a __________ dopo aver trascorso qualche tempo presso uno dei figli, e il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di __________, sua proprietà.
B. Il 12 settembre 1994 __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord la convocazione al tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 28 settembre 1994 (cfr. inc. n. /). Il 15 settembre 1994 essa ha presentato una domanda di misure provvisionali nella quale ha chiesto, in particolare, un contributo alimentare mensile di fr. 2000.–. Statuendo il 16 settembre 1994 senza contraddittorio, il Pretore ha stabilito in fr. 2000.– mensili il contributo alimentare dovuto da __________ per la moglie. Quest’ultima ha avviato azione di separazione a tempo indeterminato con petizione 27 aprile 1995. Con risposta 13 giugno 1995 __________ ha presentato istanza cautelare per ottenere dal 1° luglio 1995 la riduzione a fr. 1600.– del contributo alimentare mensile dovuto alla moglie.
Nel corso della discussione provvisionale del 13 giugno 1995, l’istante ha ribadito le proprie richieste, alle quali si è opposta l’attrice, che ha chiesto la conferma del precedente decreto supercautelare. Conclusa l’istruttoria entrambe le parti hanno riconfermato le rispettive domande e allegazioni al dibattimento finale provvisionale dell’8 novembre 1995.
C. Statuendo il 20 febbraio 1996, il Pretore ha stabilito il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie in fr. 2000.– e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere alla moglie un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.
D. __________ è insorto con appello 4 marzo 1996, chiedendo la riforma del decreto impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare mensile per la moglie a fr. 736.–, subordinatamente a fr. 1311.–, e la ripartizione degli oneri processuali di prima sede in ragione di metà ciascuno.
E. __________ ha postulato nelle osservazioni 1° aprile 1996 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, chiedendo di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
in diritto:
Il Pretore ha seguito nel decreto cautelare impugnato la metodica stabilita dal diritto federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che le parti non contestano. Il primo giudice ha accertato che il marito aveva un reddito valutabile in fr. 4’856,50, comprensivo della tredicesima mensilità e di diverse indennità, sulla base del certificato di salario 1995, da lui richiamato d’ufficio nel febbraio 1996 (doc. richiamato II); egli ha ccertato inoltre che la moglie aveva un reddito medio mensile di circa fr. 800.– e che i rispettivi fabbisogni ammontavano a fr. 2662.– per il marito e a fr. 2216,45 per la moglie. Sulla base di questi dati egli ha posto a carico del marito un contributo alimentare mensile di fr. 2000.– dal 1° luglio 1995.
L'appellante censura innanzitutto la determinazione del proprio reddito mensile, che è stato fissato dal Pretore, come si è visto, sulla base del certificato di stipendio 1995, richiamato direttamente dal datore di lavoro. Il convenuto sostiene a questo proposito che determinante per il calcolo del contributo alimentare non è quest’ultimo importo, ma quello – inferiore – che risulta dal conteggio mensile prodotto agli atti (doc. 15). A detta dell’appellante, infatti, il certificato di stipendio 1995 non può essere tenuto in considerazione, poiché è stato richiamato d’ufficio dal Pretore, in violazione della massima dispositiva che si applica ai rapporti patrimoniali fra i coniugi.
a) Come correttamente citato dal convenuto, nel sistema del codice di procedura civile ticinese tutti i rapporti patrimoniali fra i coniugi sono retti dalla massima dispositiva (Rep. 1987 pag. 195) e non dalla massima ufficiale, applicabile per contro in tutto quanto concerne i figli. Tale principio non è però assoluto, tanto che l’art. 88 CPC consente al giudice, in ogni stadio di causa che precede l’emanazione della sentenza, di assumere d’ufficio perizie e ispezioni (lett. a), di riassumere testi già uditi (lett. b), di ordinare l’interrogatorio formale delle parti (lett. c) e infine di invitare le parti, nei limiti degli art. 74 e 75 CPC, a completare le loro adduzioni di fatto e diritto e a modificare le domande (lett. d). Nelle cause di stato, inoltre, tale facoltà è concessa in modo ancora più esteso dall'art. 420 cpv. 1 CPC, che non limita il tipo di prova da assumere d’ufficio.
b) Il reddito complessivo dei coniugi è una voce essenziale nel calcolo del contributo alimentare provvisionale. A giusta ragione il Pretore, constatato che agli atti figuravano per il reddito della moglie i conteggi globali di stipendio dal 1991 al 1994 e sei schede di conteggio mensile relative al 1995 (cfr. documenti richiamati I), ma un solo conteggio mensile di stipendio del marito, ha ritenuto necessario un complemento d’istruttoria sul reddito percepito nel 1995 dal marito stesso. Il certificato di stipendio contestato è stato trasmesso al Pretore dall’Ufficio stipendi del Dipartimento finanze e economia il 14 febbraio 1996 (cfr. documento richiamato II), quindi dopo la conclusione del dibattimento finale provvisionale, avvenuto l’8 novembre 1995. Non risulta che il contenuto di tale documento, su cui il primo giudice ha fondato il proprio decreto cautelare, sia stato comunicato alle parti, contrariamente a quanto dispone l’art. 420 cpv. 2 CPC. I coniugi non hanno quindi avuto modo di discuterne il contenuto e di determinarsi sul tema della lite in funzione del reddito maritale che vi figura, superiore a quanto ammesso in precedenza dall’appellante. Il modo di procedere seguito nella fattispecie del Pretore configura una violazione del principio del contraddittorio e comporta l’insanabile nullità del decreto cautelare fondato sul nuovo documento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 84, note 3, 6 e 10 ad art. 420 CPC). Il decreto cautelare deve quindi essere dichiarato nullo, in parziale accoglimento dell’appello, e l’incarto rinviato al primo giudice affinché indica il contraddittorio sul nuovo documento assunto agli atti e interroghi in modo dettagliato l’appellante sulla composizione del proprio reddito, così da chiarire la natura delle indennità autunnali e per lavoro festivo (art. 420 cpv. 1 CPC). L’appellante sostiene infatti che tali indennità, specificate nel conteggio 1995, non possono essere considerate nel reddito determinante, visto il loro carattere saltuario.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto, il decreto impugnato è dichiarato nullo e l’incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
Non si prelevano né tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster