AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.39
Data decisione, Autorità: 21.04.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00039
Lugano 21 aprile 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 20 settembre 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 marzo 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1936), cittadino italiano, e __________ (1939), cittadina germanica, si sono sposati ad __________ il __________ 1959. Dalla loro unione sono nati __________ (__________1959), __________ (__________1965) e __________ (__________1970). __________ è parrucchiere in proprio a __________ e __________ __________ lavora presso il __________ di __________. La moglie ha chiesto l’11 marzo 1994 al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione e ha instato per l’adozione di misure provvisionali in pendenza di causa. L’esperimento di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 marzo 1994 e alla discussione di stessa data i coniugi hanno concluso un accordo sull’assetto cautelare, omologato seduta stante dal Pretore, secondo il quale il marito versa alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 2’350.– dal 1° aprile 1994.
B. Con petizione del 20 settembre 1994 __________ ha postulato la pronuncia della separazione a tempo indeterminato e il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 2’090.– indicizzato. Nella sua risposta del 7 novembre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, negando qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. In via subordinata egli non si è opposto al principio del versamento di un contributo alimentare, da determinare a cura del Pretore. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, la moglie opponendosi alla domanda riconvenzionale formulata dal marito con la replica e risposta riconvenzionale del 28 novembre 1994.
C. All’udienza preliminare dell’8 giugno 1995 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Ultimata l’istruttoria, al dibattimento finale del 24 gennaio 1996 il convenuto ha confermato le proprie richieste di risposta e riconvenzione. Nelle conclusioni del 17 gennaio 1996 __________ ha dal canto suo ribadito le domande esposte in petizione, precisando in fr. 1’900.– la pretesa alimentare a suo favore, da valere anche in caso di divorzio.
D. Statuendo il 9 febbraio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha dichiarato priva di oggetto l’azione di separazione e ha riconosciuto all’attrice una rendita di indigenza di fr. 900.– mensili, da indicizzare. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state suddivise fra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le ripetibili sono state compensate.
E. Contro la predetta sentenza è insorta il 4 marzo 1996 __________ __________ con un appello in cui chiede, in riforma del querelato giudizio, la pronuncia della separazione a tempo indeterminato, la reiezione della riconvenzione di divorzio e il riconoscimento di un contributo alimentare mensile di fr. 1’900.– indicizzato. __________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, accertata l’esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti, ha escluso una colpa preponderante del marito nella disunione e ha pronunciato il divorzio in virtù dell’art. 142 cpv. 1 CC, dichiarando priva d’oggetto l’azione di separazione promossa dalla moglie. L’appellante contesta tale conclusione e postula nuovamente la separazione per tempo indeterminato, addebitando al marito l’intera responsabilità nel fallimento dell’unione coniugale. Essa sostiene che il comportamento manesco e ingiurioso dell’appellato ha reso insostenibile la continuazione della vita coniugale, spingendola a partire da casa di soppiatto per sottrarsi a ulteriori violenze.
Secondo l’art. 142 cpv. 1 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale. Se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (cpv. 2). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/ Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
È indubbio che nella fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant’è che la moglie stessa ha postulato la separazione. Litigiosa è la responsabilità nella disunione. Il primo giudice ha ritenuto che le relazioni coniugali erano deteriorate da almeno una decina di anni e che il comportamento del marito, talvolta manesco e ingiurioso verso la moglie, non era la causa della disunione coniugale, ma ne era la conseguenza. L’appellante adduce per contro che la colpa causale e preponderante nella disunione deve essere attribuita interamente al marito, che con il suo comportamento violento e aggressivo durante tutta la durata del matrimonio l’ha infine costretta a partire da casa.
In concreto l’istruttoria ha chiaramente dimostrato l’esistenza di un profondo e irrimediabile dissidio coniugale, anche se non ha consentito di appurare la veridicità dei rimproveri che i coniugi si sono vicendevolmente rivolti. Le deposizioni testimoniali concordano nel situare al 1985 l’inizio delle difficoltà coniugali. Il figlio __________ le ha fatte risalire a un “insieme di piccole cose” e ha riferito che i genitori da allora sono vissuti in casa come estranei, hanno condotto vita separata e non si sono più rivolti la parola, comunicando (si fa per dire) tramite i figli (verbale 26 settembre 1995, pag. 5 segg.). La stessa attrice ha ammesso, nell’interrogatorio formale, che tra i coniugi non vi erano più rapporti fisici da circa dieci anni. Anche la teste __________, conoscente dei coniugi da una quindicina d’anni, ha confermato che le parti non si salutano nemmeno da circa dieci anni e che la situazione è peggiorata negli ultimi tre o quattro anni. Essa ha riferito di aver assistito a un paio di episodi in cui la moglie, rientrata a tarda notte al domicilio, era stata pesantemente ingiuriata e finanche colpita dal marito (verbale del 25 settembre 1995, pag. 3 segg.) e ha riportato le confidenze dell’attrice, che si lamentava della situazione familiare e della disoccupazione dei figli, tollerata dal marito. Un’altra conoscente, __________, ha solo sentito la moglie dolersi genericamente di essere “stufa” della disoccupazione dei figli e riferire che il marito si lamentava del fatto che l’attrice non era mai in casa (verbale 25 settembre 1995, pag. 5).
L’appellante ribadisce che l’origine del dissidio è da ricondurre al comportamento violento e ingiurioso del marito nei suoi confronti. Tutti gli episodi di intolleranza (ingiurie, spintonate ecc.) riferiti dalla teste __________ e dal figlio, risalgono tuttavia all’ultimo periodo della convivenza coniugale, quando ormai più nulla restava da salvare. Come ampiamente esposto dal figlio delle parti e dalle amiche, i coniugi a quell’epoca non si salutavano e non si rivolgevano nemmeno la parola, comunicavano – quando ciò avveniva – tramite i figli e conducevano vite del tutto indipendenti (il marito al bar, la moglie ai raduni di radioamatori, a tombola o a ballare) pur rimanendo formalmente insieme. La totale assenza di comunicazione emerge da un episodio narrato dalla teste __________: la moglie, recatasi con l’amica a un matrimonio in Italia, ha avvertito i figli della propria assenza e ha lasciato sul tavolo l’invito alle nozze con i confetti per far capire al marito dove era andata. Al suo rientro verso l’una di notte il marito ha reagito con pesanti ingiurie alle due donne. È ben vero – e il convenuto stesso lo ha in sostanza ammesso – che il marito rivolgeva alla moglie “espressioni pesanti”, ma come riferito dal figlio ciò avveniva quando l’appellante rientrava tardi la sera ed “entrambi rimanevano fermi nella convinzione di essere dalla parte della ragione”. Non sembrano essere estranee a tali diverbi anche le telefonate anonime che il marito sosteneva di aver ricevuto, secondo le quali l’appellante invece di andare ai raduni di radioamatori CB aveva incontri con un camionista. L’appellante sostiene che il marito è sempre stato aggressivo, ingiurioso e violento nei suoi confronti non solo negli ultimi tempi ma durante tutto il matrimonio (verbale del 25 settembre 1995, pag. 7-8). L’appellato non ha negato di aver percosso occasionalmente la moglie, asserendo che ciò sarebbe avvenuto al massimo 5-10 volte sull’arco di trent’anni, e ha ammesso di aver avuto reazioni violente negli ultimi cinque anni, in risposta all’atteggiamento della moglie, che usciva praticamente tutte le sere e non si comportava come avrebbe dovuto (verbale del 25 settembre 1995, pag. 8). Come che sia l’istruttoria è del tutto silente sui rapporti coniugali antecedenti il 1985 e le due contrapposte versioni delle parti al proposito sono rimaste sprovviste di supporti probatori. Dimostrata, come si è visto in precedenza, è per contro l’esistenza di profonde incomprensioni e difficoltà relazionali che hanno reso insostenibile la vita in comune. Il comportamento del marito, seppur riprovevole, non può pertanto essere ritenuto la causa del dissidio coniugale, già ampiamente consumato prima degli episodi narrati dai testi; è, se mai, una delle sue più evidenti conseguenze.
In definitiva, quindi, l’istruttoria non permette di ravvisare una colpa preponderante del marito e a ragione il Pretore ha respinto l’opposizione della moglie, pronunciando il divorzio. L’appello è, su questo punto, sprovvisto di buon diritto.
a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere inoltre aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
c) In concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, questa non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). La causalità non è comunque data se la colpa non ha avuto effetti sull’unione coniugale, ad esempio se essa è stata commessa quando l’unione coniugale era già distrutta (DTF 98 II 339). Nella fattispecie si è già rilevato che il comportamento scorretto del marito non appare una causa della disunione, quanto piuttosto una manifestazione del profondo disagio insidiatosi da un decennio fra i coniugi. Non soccorrono dunque le premesse per applicare l’art. 151 CC.
L’attrice ammette esplicitamente nel gravame che la rendita di indigenza attribuitale giusta l’art. 152 CC appare equa (appello, pag. 6) e non ha contestato né il metodo di calcolo né i fabbisogni computati dal Pretore. Il contributo alimentare stabilito dal primo giudice non forma pertanto oggetto di appello, litigioso essendo solo il principio del tipo di rendita da riconoscere all’appellante. Esclusa l’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC, l’appello deve essere respinto in ogni suo punto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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