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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.37
Data decisione, Autorità:
04.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00037
Lugano
4 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (già
/; azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 29 maggio 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
visto l’atto di appello
26 febbraio 1996 del convenuto contro la sentenza emanata il 13 febbraio 1996
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
richiamata la
diffida 28 febbraio 1996 della presidente di questa Camera mediante la quale
all’appellante è stato assegnato un termine scadente il 18 marzo 1996 per effettuare
sul __________ --__________della __________ del Tribunale
di appello un deposito di fr. 400.– a titolo di anticipo per le presumibili
spese giudiziarie, con la comminatoria che, nel caso di mancato versamento
dell’importo nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto
ai sensi dell’art. 312 CPC;
ricordato che il
termine per il versamento di un anticipo spese è considerato come rispettato se
la data di scadenza indicata sul supporto dati coincide, al più tardi,
all’ultimo giorno del termine assegnato per l’anticipo spese e se il supporto
stesso è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF
118 Ia 11 seg. consid. 2 a e b);
preso atto che in
concreto il supporto dati magnetico è stato spedito il 18 marzo 1996, ma che
l’anticipo è stato versato il 19 marzo 1996, conformemente alle istruzioni figuranti
sul nastro magnetico, come risulta dalle informazioni fornite dalla __________
__________ delle __________, motivo per cui il versamento è tardivo;
decreta :
-
L’appello è
stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
-
Gli
oneri processuali consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante.
- Intimazione
a :
– avv. __________,
– avv. dott. __________,
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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