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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.36
Data decisione, Autorità: 29.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00036
Lugano 29 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (diritto di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 28 maggio 1991 da
dott. __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________ in comunione ereditaria
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 22 febbraio 1996 da __________ __________a, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emanato il 12 febbraio 1996 dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ è proprietario della particella n. __________ RFD __________, confinante con la particella n. __________RFD, proprietà di una comunione ereditaria composta di __________, __________ __________ e __________;
che con petizione 28 maggio 1991 __________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord __________, __________ e __________, per ottenere la rimozione di tutte le piante fruttifere situate sulla particella n. __________RFD __________ che non rispettano le distanze legali verso il suo fondo, e il versamento dell’importo di fr. 360.– oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
che con atto del 6 settembre 1991 i convenuti hanno sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito, sostenendo che il valore di causa era inferiore a quello indicato dall’attore e chiedendo al Pretore di decidere con ordinanza il valore di causa ai sensi dell’art. 13 CPC;
che nei successivi allegati del 13 gennaio, rispettivamente del 14 febbraio 1992, le parti hanno ribadito le rispettive tesi;
che all’udienza preliminare del 13 ottobre 1992 le parti hanno confermato le proprie domande a giudizio e hanno notificato diversi mezzi di prova, in particolare l’audizione di testi, il sopralluogo e la perizia sulle piante da rimuovere;
che in tale occasione il Pretore ha determinato con ordinanza in calce al verbale di udienza il valore di causa ai sensi dell’art. 13 CPC, stimato in almeno fr. 8’000.– (act. XI);
che i convenuti hanno postulato all’udienza del 23 marzo 1995 la riassunzione dei testi __________ e __________ in occasione del sopralluogo, ai sensi dell’art. 234 cpv. 5 CPC (act. XII, pag. 11);
che il Pretore ha respinto tale domanda il 24 aprile 1995 (act. XIII);
che, ricevuta la lettera 23 gennaio 1996 con la quale l’attore chiedeva la fissazione del sopralluogo, il Pretore gli ha assegnato con ordinanza 25 gennaio 1996 un termine di 20 giorni per formulare le sue osservazioni alla domanda di riassunzione dei testi;
che, constatata l’opposizione dell’attore espressa nella lettera 29 gennaio 1996, il Pretore ha convocato le parti per il sopralluogo, con ordinanza 1° febbraio 1996;
che il 7 febbraio 1996 i convenuti hanno invitato il Pretore a determinare infine il valore della causa conformemente all’art. 13 CPC, ad accertare che l’attore aveva lasciato decorrere infruttuoso il termine per presentare i quesiti peritali e a statuire sulla riassunzione dei testi;
che con lettera 12 febbraio 1996 il Segretario-assessore della Pretura ha comunicato ai convenuti che il valore di causa era già stato determinato in occasione dell’udienza preliminare e che il termine per proporre i quesiti peritali era scaduto infruttuoso;
che con atto separato di stessa data il Segretario-assessore ha respinto la domanda di riassunzione dei testi in occasione del sopralluogo;
che con appello 22 febbraio 1996 __________, __________ __________ e __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo, il decreto 12 febbraio 1996 sia annullato, subordinatamente sia riformato nel senso che è autorizzata l’audizione dei due testimoni in occasione del sopralluogo;
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che in concreto gli appellanti chiedono l’annullamento del decreto 12 febbraio 1996 relativo alla riassunzione dei testi __________ e __________, sostenendo che lo stesso è contrario all’art. 101 CPC;
che come indicato nel gravame, l’atto 12 febbraio 1996 è un doppione, il Pretore avendo già statuito il 24 aprile 1995 sulla domanda di riassunzione dei testi, che ha negato;
che tuttavia gli stessi appellanti hanno riproposto il 7 febbraio 1996 la domanda di riassunzione dei testi, prevalendosi della mancata presentazione dei quesiti peritali, di modo che non possono dolersi di aver ricevuto risposta alla propria istanza;
che contrariamente all’opinione degli appellanti la decisione 12 febbraio 1996 del Segretario-assessore non è un decreto ma un’ordinanza, poiché tutte le questioni che concernono l’istruttoria sono decise con ordinanza, salvo che la legge preveda espressamente il decreto (Rep. 1987 230, 1984 388);
che ciò non è il caso in concreto, poiché a norma dell’art. 182 CPC la decisione sulle prove è un’ordinanza e come tale, per precisa norma di legge (art. 95 cpv. 1 CPC), non è suscettibile di appello (Rep. 1975 pag. 304);
che per inciso anche la decisione sul valore di causa costituisce un’ordinanza e non un decreto (cfr. art. 13 CPC);
che rivolto contro un’ordinanza, per sua essenza inappellabile, il gravame è irricevibile e sfugge quindi a un esame di merito;
che esso può di conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali sono a carico degli appellanti in solido, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti in solido a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
– __________, __________
– __________, __________
– __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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