AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.31
Data decisione, Autorità: 05.03.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00031
Lugano, 05 marzo 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (petizione di eredità e azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione dell’
11 ottobre 1982 da
__________, __________, __________, __________, e __________,
formanti la comunione ereditaria fu __________, già in __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________) e
avv. __________, ora in
(patrocinato dall’avv. __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 25 gennaio 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto – tra l’altro – un’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’avv. __________ con risposta del 28 gennaio 1983;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 febbraio 1996 presentato dall’avv. __________ contro il decreto emesso il 25 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 settembre 1981 è deceduto a __________ (1906), domiciliato a __________. Sua figlia __________ ha chiesto il 22 settembre 1981 il beneficio di inventario, che il Pretore della (allora) giurisdizione di Lugano Distretto ha ammesso con decreto del 23 settembre 1981, incaricando di erigere l’inventario il notaio __________ di __________. Questi si è rivolto l’8 ottobre 1981 al legale del defunto, avv. __________, e alla convivente del defunto, __________, perché gli consegnassero tutto quanto detenevano per conto di __________ e presentassero un rendiconto preciso sulla destinazione di tutto quanto avevano ricevuto da lui. L’avvocato __________ ha risposto di non possedere alcunché e di non conoscere la situazione patrimoniale del defunto; egli ha rifiutato inoltre la consegna di qualsiasi documento, ritenendosi vincolato al segreto d’ufficio finché gli eredi non avessero accettato la successione, e si è riservato di insinuare a nome di __________ un credito per le prestazioni assistenziali da questa svolte a favore del defunto.
B. La comunione ereditaria fu __________ (composta dei figli __________, __________ __________ e __________ ) ha introdotto l’11 ottobre 1982 una petizione davanti alla Pretura della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna, chiedendo che __________ __________ e l’avv. __________ fossero tenuti a consegnare – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – tutto quanto loro rimesso dal defunto, rispettivamente a presentare un rendiconto completo sulla destinazione di tutto quanto non era più in loro possesso ha proposto di dichiarare la petizione irricevibile per intempestività, subordinatamente per mancata legittimazione attiva dei procedenti; in via ancor più subordinata essa ha concluso per il rigetto dell’azione nel merito, quanto meno nella misura in cui la concerneva. L’avv. __________ ha eccepito l’incompetenza per materia e per territorio del giudice adito, la carente legittimazione attiva dei procedenti e la mancanza della sua legittimazione passiva; nel merito ha postulato la reiezione di ogni domanda nei suoi confronti.
C. In sede di replica gli attori hanno precisato le loro richieste, specificando che verso __________ l’obbligo di restituzione si estendeva anche a un libretto di risparmio al portatore consegnato dall’avvocato __________ a __________ il 9 febbraio 1981, all’arredamento dell’abitazione di lei, come pure al rimborso di fr. 15 000.–. I convenuti hanno mantenuto le loro posizioni. L’udienza preliminare, limitata al contraddittorio sulle eccezioni, ha avuto luogo il 27 settembre 1983.
D. Il 18 maggio 1990 l’avv. __________, constatata la decorrenza di due anni senza il compimento di atti procedurali, ha chiesto lo stralcio della causa. In accoglimento dell’istanza il Pretore ha tolto la causa dai ruoli il 18 maggio 1990 per intervenuta perenzione processuale. Contro tale decreto sono insorti la comunione ereditaria fu __________ e . Statuendo il 28 febbraio 1991, questa Camera ha annullato la decisione del Pretore e respinto l’istanza di stralcio (inc. __________ /).
E. Sulle eccezioni dei convenuti il Pretore ha giudicato il 25 gennaio 1996, rigettandole tutte. Le spese del decreto, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per tre quarti a carico dell’avv. __________ e per il resto a carico di __________ i. L’avvocato __________ è stato tenuto inoltre a versare agli attori fr. 700.– e __________ fr. 400.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto appena citato l’avv. __________ ha introdotto un appello del 16 febbraio 1996 nel quale chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua eccezione di incompetenza per territorio. Il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame il 27 febbraio 1996. La comunione ereditaria fu __________ conclude, nelle sue osservazioni dell’11 marzo 1996, per il rigetto dell’appello e la conferma del decreto impugnato. __________ non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato la propria competenza per territorio, unica eccezione ancora litigiosa in appello, con l’argomento che ogni irregolarità al proposito risultava ormai sanata. Al momento in cui era stata promossa la causa, l’avv. __________ era bensì domiciliato a __________, di modo che gli attori avrebbero dovuto convenirlo davanti alla Pretura della giurisdizione di Lugano Città, non di Lugano Campagna. Se non che – ha spiegato il Pretore – con la modifica dell’organizzazione giudiziaria entrata in vigore il 1° settembre 1985 è stato costituito nel Distretto di Lugano un unico tribunale composto di sei Pretori, tutti con giurisdizione sull’intero Distretto. Quand’anche l’azione contro l’avvocato __________ dovesse essere disgiunta ora da quella contro __________ i, l’attuale Pretura sarebbe quindi abilitata a statuire su entrambe le cause. Oltre a ciò – ha soggiunto il primo giudice – se pure si volesse giudicare la competenza per territorio sulla base della situazione vigente il giorno della litispendenza, il risultato non muterebbe poiché la nuova azione che gli attori avrebbero intentato davanti alla Pretura della giurisdizione di Lugano Città sarebbe stata trasferita alla Pretura di Lugano Campagna “in ragione della causa già pendente nei confronti della convenuta __________ (art. 23 cpv. 2 CPC)”.
Dopo una lunga quanto vana premessa fondata su allegazioni di merito, l’appellante ribadisce che l’unico foro davanti al quale egli poteva essere convenuto era quello del suo domicilio (art. 16 CPC), che non è dato alcun litisconsorzio tra lui e __________ __________ (onde l’inapplicabilità dell’art. 17 lett. e CPC), che l’art. 23 cpv. 2 CPC non è di ausilio nel caso in esame e che la costituzione di un’unica Pretura nel Distretto di Lugano non può influire sul riparto interno delle competenze fra singoli magistrati, nel senso che il Pretore della sezione 2 non avrebbe potuto avocare la causa a sé senza violare l’art. 58 Cost. Ne discenderebbe, a suo avviso, la fondatezza dell’eccezione.
L’appellante è stato convenuto in giudizio perché – in sintesi – consegni tutto quanto detiene del compendio ereditario fu __________ __________ e renda conto di tutto quanto si è spossessato. Gli attori medesimi ancorano le loro pretese al mandato di patrocinio assunto a suo tempo dall’appellante, tant’è che invocano a più riprese l’art. 400 cpv. 1 CO (replica, pag. 9, 13, 16, 17 e 23). La loro azione non era pertanto di diritto successorio (nel senso dell’art. 19 CPC), bensì di carattere obbligatorio e personale, di modo che andava proposta al foro ordinario del domicilio del convenuto (art. 16 CPC). Nell’ottobre del 1982 l’avvocato __________ era domiciliato a __________; competente a giudicare era perciò il Pretore della giurisdizione di Lugano Città. Gli attori non hanno mai contestato la natura della loro azione; davanti al primo giudice hanno fatto valere però che i due convenuti formano un litisconsorzio facoltativo, ciò che permetteva di adire il foro al domicilio di uno di essi (art. 17 lett. e CPC). __________ essendo domiciliata a __________a, che è anche il foro dell’eredità, era dato nella fattispecie il foro – facoltativo – della giurisdizione di Lugano Campagna anche per l’avv. __________ (replica, pag. 17 nel mezzo).
Giusta l’art. 42 CPC più persone possono agire o essere convenute nel medesimo processo per pretese diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune (litisconsorzio facolativo). Il nesso tra le varie pretese deve essere qualificato, nel senso che deve sussistere per l’oggetto o per il titolo (litiscon-sorzio facoltativo proprio). L’eventualità che più pretese riguardino le stesse persone non basta di per sé a giustificare una citazione collettiva davanti al medesimo giudice, nemmeno se le cause appaiono identiche in fatto e in diritto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 42 CPC; Rep. 1993 pag. 226 consid. 5). Nel caso in esame non si intravede alcun fatto o atto giuridico comune tra la petizione di eredità promossa contro __________ (art. 598 CC: replica, pag. 16 in fondo) e l’azione di rendiconto avviata nei confronti dell’avv. __________ (art. 400 cpv. 1 CO), né per l’oggetto né per il titolo. Gli attori medesimi del resto non insistono più per l’esistenza di un litisconsorzio facoltativo, ma si limitano a sostenere – nelle osservazioni all’appello (pag. 2) – che il foro esclusivo dell’art. 19 CPC dovrebbe essere ammesso anche per “pretese di natura contrattuale in genere”. Tale opinione non può essere condivisa. Se così fosse, invero, un mandatario potrebbe vedersi convenire in luoghi diversi a dipendenza del fatto – meramente casuale – che il mandante sia ancora in vita o sia deceduto nel frattempo. Ciò vanificherebbe in pratica la portata e la garanzia dell’ art. 16 CPC.
Stabilito che l’azione contro l’appellante doveva introdursi davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano Città (non di Lugano Campagna), rimangono da vagliare le conseguenze di siffatto vizio. Il richiamo del Pretore all’art. 23 cpv. 2 CPC non è pertinente, tale norma riferendosi all’ipotesi di azioni identiche introdotte davanti a giudici diversi. Mal si comprende come una petizione di eredità potrebbe ritenersi identica a un’azione di rendiconto, di modo che sotto questo profilo il decreto impugnato non resiste alla critica. Nell’esito, tuttavia , la decisione del Pretore è corretta, ma per motivi parzialmente diversi da quelli enunciati nei considerandi.
a) L’art. 3 CPC prescrive che la giurisdizione e la competenza sono determinate dallo stato di fatto esistente al momento della presentazione della domanda e che i successivi mutamenti hanno rilevanza solo in quanto sanano difetti di giurisdizione o di competenza. Il disposto, introdotto nel Codice di procedura civile del 1971, si ispira al principio dell’econo-mia di giudizio. Trattandosi della competenza per territorio, in particolare, basta che essa esista in un solo momento della causa; se è data all’inizio della lite o sopravviene in corso di procedura, essa “si perpetua” per tutta la durata del processo (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona s.d., pag. 217 in alto). Il Codice di procedura civile italiano contempla una norma analoga (l’art. 5) e la giurisprudenza italiana ammette, nell’ambito della perpetuatio fori, la rilevanza di quei mutamenti che “tendono a riconoscere la competenza (...) di cui il giudice era originariamente sprovvisto” (Satta, Diritto processuale civile, Padova 1987, pag. 26 nota 35 con rinvio alla pag. 29 nota 43).
b) Nella fattispecie si è detto che al momento in cui è stata creata litispendenza l’avv. __________ era domiciliato a __________. Oggi tuttavia egli è domiciliato a __________, nel __________ di __________, che rientrava per territorio nella competenza del Pretore di Lugano Campagna (BU 1971 pag. 239) e che rientra oggi – appunto – nella competenza della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 (Regolamento sull’organizza-zione della Pretura del Distretto di Lugano, RL 3.1.1.3.1). La competenza per territorio del Pretore di tale sezione è quindi data, se non altro, al momento attuale. Ciò sana il difetto di competenza iniziale ed è perfettamente consono al principio dell’economia di giudizio. L’accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellante costringerebbe gli attori, in effetti, a reintrodurre la stessa causa davanti allo stesso giudice che se ne sta già occupando. Ciò si tradurrebbe in un inutile quanto vuoto esercizio di giurisdizione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia: fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________i, __________ __________ e __________ fr. 500.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. dott. __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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