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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.22
Data decisione, Autorità: 12.08.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00022
Lugano 12 agosto 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa .______ (azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 27 novembre 1992 da
__________ __________, __________
contro
avv. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 31 gennaio 1996 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. Dal 15 dicembre 1986 al 3 ottobre 1991 l’avv. __________ __________ è stato amministratore unico della società __________ __________, attiva nell’acquisizione e gestione di patrimoni immobiliari; egli è stato detentore inoltre, a titolo fiduciario, dell’azione n. __________della società, di nominali fr. 1’000.–. __________ __________ __________ sostiene di essere azionista unica della __________ __________
B. Il 21 febbraio 1992 l’avv. __________ __________ ha chiesto il sequestro dell’azione n. __________ in suo possesso a titolo di garanzia per una nota professionale del 9 settembre 1991, rispettivamente per una parcella notarile dell’11 settembre 1991, entrambe emesse a carico di __________ __________. Con decreto della stessa data il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato in luogo e vece del Pretore il sequestro del citato titolo.
C. Il 13 luglio 1992 l’avv. __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di __________ __________ al pagamento di fr. 12’316.70, corrispondenti al saldo della nota professionale e della parcella notarile citate in precedenza. Con sentenza del 5 giugno 1996 il Pretore ha accolto le pretese del legale limitatamente a fr. 4’152.70. Un ricorso per cassazione interposto da __________ __________ contro tale sentenza è stato dichiarato inammissibile il 6 agosto 1996 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello. Un ricorso di diritto pubblico presentato al Tribunale federale ha seguito identica sorte il 1° aprile 1997.
D. Nel frattempo, con petizione 27 novembre 1992 __________ __________ __________ ha convenuto l’avv. __________ __________ davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, rivendicando la proprietà dell’azione sequestrata, come pure la restituzione del titolo e il suo dissequestro. Nella risposta del 17 febbraio 1993 l’avv. __________ __________ si è opposto alla petizione, postulandone il rigetto.
E. Ultimata l’istruttoria, con memoriale conclusivo del 21 novembre 1995 __________ __________ __________ ha riconfermato le sue domande. Al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 29 novembre 1995 alla sola presenza del convenuto, quest’ultimo ha ribadito la sua opposizione.
F. Statuendo il 3 gennaio 1996, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 780.– sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1’250.– per ripetibili.
G. Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 31 gennaio 1996, __________ __________ __________ chiede che in riforma del giudizio impugnato la sua petizione sia accolta. Nelle sue osservazioni 12 marzo 1996 l’avv. __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, rilevato come l’istruttoria avesse dimostrato con sufficiente chiarezza che la nota azione era stata consegnata al convenuto da __________ __________, ha ritenuto che i vari mezzi di prova, in parte contraddittori, non permettevano di concludere con altrettanta chiarezza che l’attrice era l’effettiva proprietaria dell’azione rivendicata e ha di conseguenza respinto la petizione. L’appellante reputa che il Pretore abbia violato l’art. 896
cpv. 2 CC, poiché il convenuto non poteva trattenere l’azione consegnatagli nella sua qualità di amministratore della __________ __________.
Non è contestato che una cartavalore possa essere oggetto di un diritto di ritenzione (art. 895 cpv. 1 CC). Per l’art. 896 cpv. 2 CC il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con un’obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o con l’ordine pubblico. L’appellante fa valere che il convenuto non poteva trattenere l’azione poiché il titolo gli era stato consegnato a norma dell’art. 710 CO. Nel caso concreto è pacifico che il convenuto ha ricevuto il titolo in questione come amministratore della società. Ciò non gli avrebbe impedito di valersi in futuro di un eventuale diritto di ritenzione, tanto più che dal fascicolo processuale egli non risulta avere rinunciato a tale facoltà, né avere assunto impegni supplementari – per altro neppure pretesi dall’attrice – incompatibili con il diritto medesimo. Inoltre non risulta nemmeno, né l’appellante lo pretende, che il debitore abbia dato istruzioni al creditore con lo scopo di impedire un diritto di ritenzione. L’appello, su questo punto, è quindi privo di buon diritto.
L’appellante contesta che sia stato __________ __________ a consegnare il noto titolo al convenuto e ribadisce che, sulla base delle testimonianze assunte, __________ __________ non è il proprietario della società.
Dal fascicolo processuale risulta che il 5 aprile 1989 il convenuto ha effettivamente ricevuto l’azione n. __________ della società __________ __________ (doc. 5). L’appellante, invero, si è limitata a indicare che il convenuto ha ricevuto tale titolo (petizione pag. 5); il convenuto ha obiettato di averlo ricevuto da __________ __________ (risposta, pag. 4). Nella fattispecie l’istruttoria non ha permesso di appurare che sia stato __________ __________ a consegnare la nota azione al convenuto. Il teste __________ ha indicato che negli anni 1984/88 __________ __________ era cliente del convenuto, con il quale aveva anche rapporti di amicizia (deposizione 21 marzo 1995 inc. ..__________richiamato). Il teste __________ ha riferito che dal 1991 al 1993 __________ __________ era cliente dello studio legale e che il convenuto lo patrocinava in diverse procedure, tra cui una con una società denominata __________ (deposizione del 18 novembre 1994 inc. ..__________richiamato). Nessuno dei due accenna per contro alla proprietà del pacchetto azionario della citata società e dal fatto che __________ __________ fosse cliente del convenuto non si può automaticamente dedurre che sia stato lui a consegnargli il noto titolo. Per contro è vero che il teste __________, revisore della società dal 1984 al 1989, ha affermato di avere ricevuto dal convenuto e dall’avv. __________ __________ istruzioni in nome e per conto di __________ __________ e di essere andato una volta con il convenuto a __________, ove si è tenuta una discussione “su come impostare le proprietà in Italia”, per incontrare __________ di appello.
– __________ __________ __________, c/o avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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