AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.20
Data decisione, Autorità: 25.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00020
Lugano 25 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente per statuire nella causa n. / (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 settembre 1995 da
__________ __________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto cautelare del 18 gennaio 1996 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 gennaio 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 18 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1959) e __________ __________ __________ __________ (1970) si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dalla loro unione è nata il __________ 1993 la figlia __________. Il marito esercita la professione di lattoniere mentre la moglie è impiegata dal 1° giugno 1995 presso __________ __________ __________ in qualità di ausiliaria di pulizia. In data 8 settembre 1995 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ prendendo con sé la figlia __________ e andando ad abitare presso la suocera. A partire dal 1° novembre 1995 si è poi trasferita in appartamento proprio.
B. Il 12 settembre 1995 la moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 9 ottobre 1995 successivo. Il 28 settembre 1995 __________ __________ __________ ha presentato un'istanza per l'adozione di misure cautelari tendente a ottenere un contributo alimentare di fr. 1'131.– mensili a partire dal 1° settembre 1995. Statuendo il 29 settembre 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando il marito a versare, pendente causa, l'importo mensile di fr. 951.– di cui fr. 665.– per la figlia __________ e fr. 286.– per la moglie. Con istanza dell'11 ottobre 1995 __________ __________ ha chiesto la revoca del decreto supercautelare e ha postulato il riconoscimento di un diritto di visita settimanale sulla figlia.
C. In sede di contraddittorio l'istante ha confermato il 24 ottobre 1995 le proprie richieste e si è opposta al diritto di visita del marito sulla figlia. Il convenuto si è rimesso al giudizio del Pretore circa la determinazione del contributo per la figlia, facendo tuttavia valere le proprie spese, mentre si è opposto al pagamento di un contributo alla moglie. All’udienza del 12 dicembre 1995 le parti hanno concluso un accordo sull’esercizio del diritto di visita, che è stato omologato seduta stante dal Pretore. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale provvisionale del 16 gennaio 1996 ogni coniuge ha ribadito le proprie domande.
D. Statuendo il 18 gennaio 1996, il Pretore ha stabilito in fr. 665.– il contributo a favore della figlia e, constatata l'esistenza di un ammanco, ha soppresso il contributo alimentare a favore della moglie con effetto dal 1° febbraio 1996, valendo sino a quella data il decreto supercautelare del 29 settembre 1995.
E. __________ __________ è insorto contro il decreto con appello del 30 gennaio 1996 nel quale postula, in riforma del giudizio pretorile, che il contributo alimentare a favore della moglie venga soppresso a partire dal 1° novembre 1995 e che il contributo a favore della figlia decorra dal 1° novembre 1995, in via subordinata dal 1° ottobre 1995 ma in ragione di soli fr. 350.–. L'appellante chiede inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura di appello.
F. Le osservazioni di __________ __________ __________ sono state inviate il 13 febbraio 1996.
Considerando
in diritto:
Per stessa ammissione dell’appellata il gravame le è pervenuto il 2 febbraio 1996, di modo che le osservazioni avrebbero dovuto essere inoltrate al più tardi il 12 febbraio successivo, ciò che non è avvenuto. Le osservazioni sono infatti state consegnate alla posta solo il 13 febbraio 1996, come risulta dalla busta di spedizione, e sono pertanto irricevibili in quanto tardive.
Nel suo appello il marito ripropone dapprima la domanda di soppressione del contributo alimentare per la moglie a partire dal 1° ottobre 1995, sostenendo che l’emanazione del decreto 16 gennaio 1996 comporta per sua natura la sostituzione del decreto supercautelare 29 settembre 1995 fin dall’inizio. Egli aggiunge ancora che se il Pretore avesse avuto a disposizione tutti gli elementi emersi dal contraddittorio e dall’istruttoria che ne è seguita, non avrebbe accordato alcun contributo alimentare per la moglie già nel decreto supercautelare.
Giusta l’art. 379 cpv. 2 CPC, nel caso in cui il giudice respinge o ammette la domanda senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni con istanza scritta, che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente che le misure ordinate siano revocate o modificate. Il testo stesso della norma indica che il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se revocare il provvedimento emanato senza contraddittorio o se modificarlo. Il giudice può quindi decidere – caso per caso – quali siano gli effetti derivanti dalla revoca di un provvedimento da lui precedentemente disposto senza contraddittorio. In concreto, il quesito di sapere se - in mancanza di indicazioni - la revoca del provvedimento supercautelare dopo istruttoria avvenga ex nunc o ex tunc può essere lasciato indeciso, dal momento che il Pretore ha precisato esplicitamente il momento in cui entrava in vigore la decisione dopo contraddittorio. Si tratta pertanto di determinare se la scelta operata dal primo giudice possa essere condivisa.
a) Nell’ambito delle misure cautelari in una causa di stato (art. 145 cpv. 2 CC), il giudice può imporre l’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale con effetto retroattivo (DTF 115 II 201; I CCA sentenza del 1° giugno 1994 nella causa M./M.). Un provvedimento supercautelare adottato in applicazione dell’art. 145 cpv. 2 CC, per altro, può essere rivisto anche in assenza di fatti nuovi e può essere modificato o revocato, a seconda delle circostanze concrete, con effetto ex nunc o ex tunc (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., 1980, nota 441 ad art. 145 CC; SJ 1972 pag. 121 con nota a sentenza a pag. 123; DTF 120 Ia 61; RVJ 1995 pag. 217). Il giudice che, emanata una misura supercautelare, statuisce poi dopo audizione e istruttoria, ha in altre parole il diritto e l'obbligo di esaminare nuovamente e liberamente la situazione delle parti, senza essere vincolato dalle motivazioni della decisione presa in via supercautelare e persino in assenza di nuovi fatti (Rep. 1974 pag. 304 consid. 3). Egli ha quindi la possibilità di fissare un contributo alimentare diverso, maggiore o minore a seconda delle circostanze.
b) Nella fattispecie, il primo giudice ha determinato il contributo alimentare supercautelare in fr. 951.–, pari alla differenza tra il reddito mensile del marito di fr. 3’366.– e il suo fabbisogno di fr. 2’415.–, lasciando quindi al debitore del contributo la disponibilità del proprio minimo vitale, in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 I 97, 121 III 301). Esperita l’istruttoria, egli ha constatato che il reddito mensile del convenuto ammontava a fr. 3’483.– (doc. 8) mentre il suo minimo vitale era di fr. 2’799.– e sulla base di questi dati ha soppresso il contributo alimentare in favore della moglie con effetto dal 1° febbraio 1996, argomentando che fino a quella data restava in vigore il decreto supercautelare. Ciò equivale però a intaccare il minimo vitale del debitore alimentare nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1995 e il 31 gennaio 1996, dal momento che sia il reddito che il fabbisogno dell’appellante sono rimasti sostanzialmente immutati. Il Pretore non ha motivato la sua scelta e l’esame dell’incarto non consente di rilevare circostanze che potrebbero giustificare, per motivi di equità, di incidere per un periodo transitorio nel minimo vitale del marito, tanto più che il fabbisogno della figlia era comunque coperto dal contributo alimentare posto a carico del padre.
Del resto la stessa motivazione del decreto supercautelare, che menzionava la più recente giurisprudenza sul minimo vitale del debitore (DTF 121 I 97, 121 III 301) dimostra che il Pretore non avrebbe accordato alcun contributo alimentare alla moglie se avesse avuto a disposizione sin dall’inizio i dati emersi poi dall’istruttoria. L’appello deve quindi essere accolto su questo punto, il contributo alimentare di fr. 286.– mensili per la moglie dovendo essere soppresso a partire dal 1° ottobre 1995.
5 Gli oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l'esito dell'appello si giustificherebbe una ripartizione degli oneri processuali in ragione di un terzo a carico del marito e di due terzi a carico della moglie. In concreto l’appellata non ha invero presentato valide osservazioni all’appello, ma essa ha contribuito, con la presentazione dell’istanza supercautelare 28 settembre 1995 in cui chiedeva un contributo alimentare di fr. 1’131.– mensili, eccedente le possibilità finanziarie del coniuge, a provocare la decisione viziata. L’istante deve quindi essere considerata soccombente e dovrebbe sopportare spese e ripetibili (DTF 95 I 316 cons. 4) in proporzione della propria soccombenza. La precaria situazione finanziaria dell’istante, ampiamente dimostrata dall’istruttoria provvisionale, lascia tuttavia presagire già fin d’ora l’impossibilità di incassare spese e ripetibili, motivo per cui, viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese. Considerata la situazione di indigenza dell'appellante e il parziale buon esito del gravame, la sua domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1.1. Il contributo alimentare a favore della moglie è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1995.
Per il resto il decreto rimane invariato.
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
Non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster