AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.18
Data decisione, Autorità: 09.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00018
Lugano 9 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Cocchi (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenutosi)
segretario:
Antonini
sedente per statuire nella causa inc. n. / (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 27 dicembre 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello del 29 gennaio 1996 presentato da __________ __________, contro la sentenza del 16 gennaio 1996 emanata dal Pretore del Distretto di Bellinzona
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il quotidiano , edito dalla , ha pubblicato a pagina 3 del numero apparso l’ __________ 1995 un articolo intitolato "". Il 1° dicembre 1995 il patrocinatore di __________ ha chiesto alla redazione del quotidiano di pubblicare una risposta a tale articolo. L'editore, tramite il proprio legale, ha acconsentito il 5 dicembre 1995 al diritto di risposta, ponendo riserve sulla forma e il contenuto del testo proposto. L'8 dicembre 1995 la __________ ha presentato all’editore un nuovo testo, che è stato pubblicato senza ulteriori scambi epistolari nell’edizione del __________ 1995 in forma ridotta, ossia troncato di una parte del titolo e dell’affermazione finale “SÌ”.
B. Ritenendo il testo pubblicato non conforme a quanto richiesto, __________ __________ ha adito con istanza del 27 dicembre 1995 il Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di imporre al quotidiano la pubblicazione integrale, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, del testo presentato __________ __________ 1995, nella stessa forma dell'articolo litigioso. In particolare, l'istante ha contestato le modalità con le quali la sua risposta è apparsa sul giornale, rilevando che il titolo e il corpo del testo avevano colori, caratteri e grandezza diverse da quanto richiesto.
All’udienza dell’11 gennaio 1996, indetta per la discussione, l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è opposta la convenuta. Quest’ultima ha rilevato che la risposta era stata pubblicata nella posizione richiesta dall’istante e che l’esigenza di una seconda pubblicazione costituiva un abuso di diritto, da un lato perché era evidente che la risposta emanava da __________ __________ e dall’altro perché il “SÌ” finale era un mero giudizio soggettivo che come tale non trovava spazio nel diritto di risposta.
C. Statuendo il 16 gennaio 1996, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza. Egli ha in sostanza ritenuto che l’autore della risposta non ha il diritto di pretendere la pubblicazione con i medesimi caratteri e con l’identico risalto tipografico dell'articolo contestato, essendo sufficiente che la risposta sia riconoscibile come tale. Le omissioni riscontrate, inoltre, erano irrilevanti. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili.
D. __________ __________ ha interposto appello il 29 gennaio 1996, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di ordinare alla controparte la pubblicazione, a sue spese, del testo di risposta all'articolo "__________" già allegato all'istanza del 27 dicembre 1995, nelle stesse modalità dell’articolo contestato.
E. Nelle osservazioni del 16 febbraio 1996 __________ __________ propone la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
Secondo l'art. 28g CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (cpv. 1). Se l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione non diffonde correttamente la risposta, perché la stessa non ha raggiunto il medesimo pubblico che ha avuto conoscenza del testo contestato o è stata accorciata o modificata unilateralmente dall’impresa, o seguita da una replica, il giudice condanna l’impresa a una seconda e corretta pubblicazione della risposta (art. 28l cpv. 1 CC; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a ed., 1995, n. 746). Nel caso concreto, il diritto di risposta in quanto tale e la sussistenza di tutte le premesse poste dalla legge a fondamento dello stesso non sono contestate. L’unico motivo di contrasto fra le parti in causa risiede nelle modalità di pubblicazione della risposta, nonché, per quanto attiene il contenuto, nell’omissione di un'espressione ("puntualizzazione della __________ ") e di un'affermazione ("SI").
L'articolo "" (doc. A) e il testo della relativa risposta (doc. I; 1) sono apparsi in terza pagina e di sabato. Fra le due pubblicazioni risultano invece differenze per quanto concerne il carattere di stampa utilizzato, la disposizione dell'articolo, i colori usati per i titoli e lo spazio occupato. Il testo denominato “_________ ” è comparso l’11, il 12, il 13 e il 14 luglio 1995 (doc. B, C, D, E) e costituiva un appello lanciato dal giornale al pubblico contro l’assegnazione a __________ __________ dell’appalto per l’impianto ticinese di smaltimento dei rifiuti. L’editore ha nuovamente riprodotto l’1995 il testo litigioso a corollario della pubblicazione, su due pagine intere (doc. 1), della sentenza 10 novembre 1995 con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona ha revocato il decreto supercautelare 14 luglio 1995 che imponeva la sospensione della pubblicazione di tale testo. L’articolo è stato pubblicato nel primo terzo superiore della pagina, a sinistra, in un riquadro con dimensioni 14,8 cm di altezza su 9,2 cm di larghezza: il titolo “ ” risalta in caratteri maiuscoli stampati in rosso e alti 0,6 cm, le 29 righe (comprendenti 194 parole) del corpo sono in grassetto e il “NO” finale campeggia in caratteri maiuscoli rossi di 1 cm su 1 cm. La risposta qui litigiosa, per contro, è stata pubblicata nella seconda metà inferiore della terza pagina, a sinistra, in caratteri normali, con il titolo “diritto di risposta” in grassetto, senza il SÌ che concludeva il testo proposto all’editore e senza l’indicazione nel titolo “puntualizzazione della __________ __________ ”.
L’istante ha chiesto che la risposta, nel testo integrale trasmesso all’editore l’_________1995, fosse pubblicata nell’edizione di sabato, in terza pagina, seconda colonna in alto, riquadrato larghezza 2 colonne (cm. 9,3 x 14,8) con titolo cubitale in rosso e testo in grassetto, ossia nella stessa forma dell’articolo contestato. Il Pretore ha ritenuto che la pubblicazione fosse corretta poiché il diritto di risposta non deve avere i medesimi caratteri e risalto tipografico dell’articolo contestato, e l’omissione delle parole “puntualizzazione della __________ ” nel titolo non era rilevante, il testo pubblicato essendo sufficientemente riconoscibile come risposta dell’istante. Infine, a detta del Pretore, l’omissione del “SÌ” finale si giustificava, tale parola non avendo nesso logico con la frase precedente.
L’appellante contesta tali conclusioni, argomentando che visto il rilievo dato dall’editore alla pubblicazione dell’appello “__________ ”, il principio della parità delle armi esige la pubblicazione della risposta nelle identiche modalità del testo che l’ha originata. Per quanto concerne il contenuto del testo, l’appellante rileva che l’editore lo ha modificato illecitamente sopprimendo le parole “puntualizzazione della __________ ” e “SI” e che l’unico modo per riparare l’omissione consiste in una nuova pubblicazione.
a) Il diritto di risposta ha per scopo di far pervenire alla medesima cerchia di persone che ha preso conoscenza dell’esposto criticato la versione dei fatti fornita dall’interessato, nel più breve tempo possibile e secondo uguali modalità di diffusione. Trattandosi di stampa scritta, giurisprudenza e dottrina hanno precisato che la risposta deve essere pubblicata nella medesima rubrica o in una pagina che attira l’attenzione degli stessi destinatari, essendo notorio che il lettore medio compie una lettura selettiva del giornale concentrandosi su alcune rubriche o pagine, a esclusione di altre (K.M. Hotz, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, pag. 91 segg.; Rodondi, Le droit de réponse dans les médias, pag. 255 segg.). Il Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero del 5 maggio 1982, indica che la risposta non deve trovare "necessariamente" la stessa posizione e gli stessi caratteri (FF 1982 II pag. 669) usati per il testo contestato. Alcuni autori precisano che la presentazione della risposta deve consentire di raggiungere la medesima cerchia di lettori di quella dell’articolo litigioso, scopo che è raggiunto, di regola, se la risposta è pubblicata nelle stesse forme del testo (K.M. Hotz, op. cit. pag. 91; Tercier, Le nouveau droit de la personalité, 1984, n. 1576; Erste Erfahrungen mit dem neuen Persönlichkeitsrecht, ZSR 106/1987, pag. 202, punto 2c e 2d). Dal canto suo il Tribunale Federale non ha avuto occasione di prendere posizione in fattispecie assimilabili al caso concreto, ma ha ribadito che è necessario garantire la pubblicazione dell'articolo di risposta nella stessa pagina e alla stessa rubrica di quello incriminato, così da permettere di raggiungere lo stesso pubblico (DTF 119 II 99; DTF 120 II 275).
Nella fattispecie l'aspetto grafico e visuale che è stato dato all'articolo dell’1995 non trova riscontro nel testo di risposta del __________ successivo, da un lato per le dimensioni e la posizione del testo, e dall’altro per la forma e il risalto (cfr. consid. 2). L’appello “ ” non può d’altra parte essere considerato in modo isolato, ma deve essere esaminato nel più ampio contesto dello spazio dedicato dall’editore alla vertenza giudiziaria che la sua pubblicazione aveva suscitato (cfr. doc. 1): l’edizione __________ 1995 comporta due intere pagine su questo tema (la seconda e la terza), preannunciate da un titolo a caratteri cubitali in prima pagina “__________ ” (17 cm x 2,5 cm) con un sottotitolo in caratteri corsivi “, tolta la censura la __________ __________ perde la causa” e una vignetta satirica di grande formato in colori (14 cm x 8 cm). All’interno del giornale hanno trovato posto la pubblicazione integrale della sentenza pretorile nel terzo inferiore delle due pagine, cinque articoli di commento (politici e giuridici), 4 fotografie e una vignetta satirica, oltre all’appello “ ”, come visto prima inquadrato e con titolo cubitali in rosso, nel primo terzo superiore della terza pagina, a sinistra. Ben diversa è stata la pubblicazione della risposta, collocata a pagina 3 dell’edizione di sabato, ma nella parte inferiore, proprio sopra il grande concorso __________ __________ e la pubblicità della campagna abbonamenti 1996 del giornale (doc. I). Le sue dimensioni sono contenute (10 cm x 9,6 cm) e i caratteri sono identici a quelli degli altri articoli di quella pagina. Non si può pertanto sostenere che la pubblicazione della risposta corrisponda a quanto prescritto dall'art. 28k cpv. 1 CC, alla luce delle particolari circostanze del caso concreto. L’articolo ”__________ ” è stato pubblicato con grande risalto, è stato preannunciato in prima pagina e ha beneficiato di eccezionali cure tipografiche (inquadratura, titoli in rosso, testo in grassetto in dimensioni superiori al testo abituale) che hanno attirato l’attenzione dei lettori, in particolare di tutti quelli che avevano partecipato, in un modo o nell’altro, alla campagna di stampa condotta dal quotidiano nella vicenda relativa all’appalto dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Dopo l’ordine di sospensione della pubblicazione emanato il __________ 1995, infatti, il quotidiano ha sostituito per giorni e giorni l’appello “__________ __________ ” con la diffusione dell’abbondante corrispondenza giunta in risposta all’appello stesso, dedicandovi ogni giorno una pagina. Vinta la battaglia giudiziaria (per il vero ancora oggetto di appello a questa Camera) il giornale ha comunicato ai lettori, come visto con grande risalto e pubblicità, che il Pretore aveva seguito le sue tesi. Il diritto di risposta è stato pubblicato più di un mese dopo, quando ormai l’attenzione di quel pubblico che aveva seguito la vicenda “__________ ” si era affievolita. I lettori del sabato mattina interessati al concorso a premi non sono necessariamente quelli che avevano seguito la polemica etico-sociale- politica della redazione con __________. Limitandosi a pubblicare la risposta in caratteri tipografici normali, nonostante l’espressa richiesta dell’istante, la convenuta ha pertanto violato il principio della parità delle armi e si è prevalsa in modo inaccettabile della sua forza e del suo impatto sull’opinione pubblica. L’unica possibilità per l’istante di raggiungere la stessa cerchia di lettori è quella di ottenere la pubblicazione della sua risposta con le stesse modalità tipografiche dell’articolo litigioso. L’appello è quindi fondato su questo punto.
L'appellante osserva inoltre che la risposta pubblicata il 1995 non era corretta anche dal profilo del contenuto, poiché era stata omessa l'espressione "puntualizzazione della __________ " e l'affermazione finale "SÌ", presenti nel testo di risposta annesso alla lettera del __________ 1995 (doc. H).
a) Il Pretore ha motivato il rifiuto dell’istanza sostenendo che l'omissione dal titolo dell'espressione "puntualizzazione della __________ ", che sarebbe stata di per sé auspicabile, non rappresenta uno scorretto adempimento del diritto di risposta. Ora, tale diritto ha senso e serve allo scopo solo quando il consumatore dei media conosce quale è l'esposizione dei fatti che viene contestata (Hotz, op. cit., pag. 95). La risposta deve precisare il nome del suo autore (Bucher, op. cit., n. 731; O. Rodondi, op.cit., C.J.R., 1991, pag. 260 e seg.). In concreto, la pubblicazione della risposta 16 dicembre 1995 con l'omissione del nome di chi si prevale del diritto di risposta non è conforme alle norme di legge. L’impresa responsabile aveva l’obbligo di pubblicare integralmente la risposta, senza modificazioni, limitando eventuali propri interventi alle correzioni di ortografia o linguistici del testo proposto, se questo era conforme ai disposti di legge (Tercier, op.cit., n. 1588, pag. 211; Rodondi, op. cit., pag. 261; Bucher, op. cit., n. 711 e 732). Essa non poteva dunque rifiutare di stampare una parte essenziale del titolo della risposta - quale è appunto il nome del suo autore - adducendo a pretesto la circostanza che non sarebbe parte costitutiva del diritto di risposta (doc. G). Tenuto conto del fatto che era trascorso più di un mese dalla pubblicazione dell'articolo __________ 1995, inoltre, l’indicazione del nome di chi si prevaleva del diritto di risposta era doveroso per la comprensione del testo. Questa esigenza, che deriva implicitamente dall'art. 28k CC è, del resto, ripresa in maniera più precisa in alcune regolamentazioni cantonali (v. Loi vaudoise sur la presse art. 17 in Tercier, op.cit., n. 1589, pag. 211) e serve proprio a garantire la "parità di armi" fra mass media e la persona soggetto del diritto di risposta, che non può semplicemente essere salvaguardata quando il testo appare riconoscibile solo per una serie di circostanze che possono evocare implicitamente la fonte del soggetto di tale diritto (v. Rodondi, op. cit., pag. 261).
b) L'ultima censura evocata dall'appellante concerne la mancata riproduzione sul testo di risposta dell'affermazione conclusiva "SÌ" (doc. H). Il primo giudice ha ritenuto che tale omissione non costituisse un’illecita modificazione della risposta, poiché la parola stralciata non ha alcun legame con il testo che lo precede. Confrontando i titoli dell'articolo “__________ ” dell'__________ 1995 (doc. A) e della risposta presentata l’__________ 1995 (doc. H) con quelli del testo pubblicato il __________ 1995 (doc. I), si constata che nell’appello “__________ ” la parola "NO" è la logica fine della frase “Scriveteci, faxateci, telefonateci il vostro, il nostro NO “[sottinteso: alla __________]. Nella risposta voluta dall’appellante, l’affermazione omessa dall’editore non è del tutto staccata, dal punto di vista logico, dall’ultima frase. La risposta recita in conclusione: «Anche l’affermazione della __________ secondo cui “nessuno al mondo ha voluto fare da cavia” è stata riconosciuta “inesatta e in parte fuorviante” dal Pretore di Bellinzona». Il “SÌ” finale, oltre al contrapporsi visivamente al “NO” dell’articolo contestato, ribadisce l’ultima frase del testo, significativa anche perché si riferisce alla sentenza del Pretore nella vertenza fra le parti. Non si tratta quindi di una mera correzione ortografica o linguistica, ma di un vero e proprio intervento sulla sostanza del testo. La convenuta ha sostenuto che tale affermazione configura un’opinione e come tale non trova spazio nel diritto di risposta. La tesi sarebbe invero suggestiva, se si dovesse esaminare solo la parola omessa. Nell’apprezzamento del diritto di risposta, però si deve tenere conto di tutto il contesto che ha portato alla richiesta di pubblicazione. Il “SÌ” litigioso chiude in modo logico la risposta e non vi è motivo di stralciarlo.
A questo proposito si deve osservare che la richiesta di pubblicare ancora una volta il testo della risposta in caso di diffusione non conforme ai disposti di legge è lecita e non costituisce, in concreto, abuso di diritto viste le carenti modalità di pubblicazione seguite dalla convenuta. Se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione non diffonde correttamente la risposta, l'interessato può rivolgersi al giudice (art. 28l cpv. 1 CCS). Secondo la dottrina egli può postulare la pubblicazione solo del testo di risposta precedentemente sottoposto all'impresa e non di uno nuovo o a cui sono state apportate modifiche (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3a ed. 1991, pag. 168) In questo caso la sentenza giudiziaria potrà ordinare una nuova pubblicazione del testo della risposta (Hotz, op. cit. pag. 102), sotto la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS e precisandone le modalità di diffusione (Tercier, op.cit., n. 1716, pag. 226).
Nella fattispecie, l’appellante ha riproposto per la pubblicazione il testo integrale sottoposto all’editore l’____________________. Non vi è quindi motivo per rifiutare la seconda pubblicazione, non potendosi ravvisare abuso di diritto nel comportamento dell’appellante, ripetutamente attaccata nelle colonne del giornale, inteso a fare valere un diritto sancito dalla legge, quale il diritto di risposta, e a ottenere una corretta pubblicazione della sua risposta.
Trattandosi di procedura sommaria si giustifica per altro di derogare all’art. 24 cpv. 1 lett. a LTG.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia,
L'appello è accolto e la sentenza impugnata viene così riformata:
L'istanza è accolta.
1a. Di conseguenza è fatto ordine alla "__________ A" di pubblicare, a sue spese, sul quotidiano "" il testo di risposta di __________ __________ all'articolo "", già allegato all'istanza 27 dicembre 1995.
1b. La pubblicazione deve beneficiare delle stesse condizioni grafiche e visuali dell'articolo contestato, in particolare:
§ deve apparire alla pagina tre del giornale di sabato
.§ deve portare le diciture "diritto di risposta"; "puntualizzazione della __________ "; "SI"; conformemente all'allegato del 27 dicembre 1995.
.§ i caratteri di stampa utilizzati, nonché la loro grandezza devono corrispondere fedelmente a quelli usati per l'articolo contestato.
1c. L'ordine è impartito con la comminatoria dell'art. 292 CPS.
Per il resto la sentenza rimane invariata.
a) tassa di giustizia: fr. 300.–
b) spese: fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dalla parte appellante, sono posti a carico della parte appellata, la quale rifonderà inoltre fr. 1000.– alla controparte a titolo di ripetibili di appello.
avv. __________ __________ e __________ __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster