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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.17
Data decisione, Autorità: 23.10.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00017
Lugano 23 ottobre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. PC.. (proroga del termine per rinunciare alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con istanza 30 novembre 1995 da
__________, __________
__________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
nell’ambito della successione relitta da
__________ __________ __________, (1969), già domiciliato a , deceduto a __________ - il __________ 1994;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 29 gennaio 1996 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________ 1994, lasciando come eredi legittimi i genitori __________ e __________ t. Su istanza 1° marzo 1995 di questi ultimi, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha rilasciato il 30 marzo 1995 il certificato ereditario dal quale risultava che unici eredi di __________ __________ erano i genitori (inc. n. ..).
In data 8 novembre 1995 __________ __________ ha inoltrato istanza alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, al fine di ottenere la liquidazione d’ufficio della successione di __________ , insolvente, producendo la distinta degli attestati di carenza di beni e delle esecuzioni in corso (doc. A e B, inc. n. ..). Il Pretore ha respinto l’istanza il 13 novembre 1995, per il motivo che il rilascio del certificato ereditario costituiva ingerenza negli affari della successione ai sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC ed equivaleva all’accettazione della successione.
B. __________ e __________ __________ hanno presentato il 30 novembre 1995 istanza per ottenere l’assegnazione di un nuovo termine per rinunciare alla successione giusta l’art. 576 CC, prevalendosi di un errore essenziale. Essi sostengono di aver chiesto il certificato ereditario poiché convinti che l’Ufficio esecuzioni avrebbe provveduto alla liquidazione ufficiale della successione oberata alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 567 CC. Statuendo il 15 gennaio 1996, il Pretore ha respinto l’istanza, ribadendo che il rilascio del certificato ereditario precludeva la possibilità di rinunciare alla successione, e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico dell’istante.
C. __________ e __________ __________ hanno interposto appello il 29 gennaio 1996, chiedendo che, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia riformata con l’accoglimento dell’istanza 30 novembre 1995 e la concessione di una proroga del termine per rinunciare alla successione.
Considerato
in diritto:
Il Pretore ha ritenuto che in concreto non sono date le condizioni per una siffatta proroga, poiché gli appellanti hanno chiesto e ottenuto il rilascio del certificato ereditario e si sono così intromessi negli affari della successione, ai sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC, perdendo il diritto di rinunciare all’eredità. Gli appellanti sostengono invece che il 1° marzo 1995, data alla quale essi hanno presentato istanza per il rilascio del certificato ereditario, la rinuncia alla successione era già effettiva, l’insolvenza del defunto risultando dagli atti di carenza di beni prodotti alla Pretura (doc. A inc. __________ ._______.________).
La rinuncia a una successione notoriamente o ufficialmente oberata è presunta secondo l’art. 566 cpv. 2 CC e non è necessario che l’erede provvisorio dichiari esplicitamente di rinunciare, l’accettazione dell’eredità avvenendo solo con un’apposita dichiarazione di volontà dell’erede o con la sua ingerenza negli affari della successione (Escher, Zürcher Kommentar, 3a ed., Zurigo 1960, n. 14 ad art. 566 CC; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2a ed., Berna 1966, n. 11 ad art. 566 CC ). Parte della dottrina reputa che l’accettazione dell’eredità può avvenire fino a che la successione non sia liquidata (op. cit., loc. cit.) ma la dottrina più recente considera che in mancanza di esplicita accettazione o di ingerenza dell’erede provvisorio la rinuncia all’eredità insolvente è effettiva, di diritto, alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 567 cpv. 1 CC, retroattivamente alla data dell’apertura della successione (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 76 IV p. 526; Piotet, Précis de droit successoral, 2a ed. Berna 1988, § 24 III pag. 107; Druey, Grundriss des Erbrechts, 2a ed., Berna 1988, n. 30 pag. 192).
Non è contestato che nella fattispecie l’insolvenza del defunto risulta da atti ufficiali (attestati di carenza di beni) risalenti addirittura a qualche anno prima della morte (cfr. doc. A, inc. cit.). La rinuncia degli eredi alla successione di __________ __________ era quindi presunta ai sensi dell’art. 566 cpv. 2 CC. Se si seguisse la tesi di Piotet e di Druey si dovrebbe concludere che la rinuncia alla successione è divenuta definitiva tre mesi dopo la morte, avvenuta come si è visto il 22 novembre 1994, ossia il 22 febbraio 1995. Non è tuttavia necessario, in concreto, dirimere la controversia dottrinale, poiché se anche si seguisse la tesi di Escher e di Tuor/Picenoni, più sfavorevole agli appellanti, non si potrebbe concludere per un’ingerenza degli eredi negli affari della successione.
a) Gli appellanti hanno invero presentato il 28 febbraio 1995 istanza di rilascio del certificato ereditario (inc. __________ ._______.________). È vero che la dottrina menziona la richiesta di rilascio del certificato ereditario fra gli esempi concreti di ingerenza negli affari della successione (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 10 ad art. 571 CC). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, per giungere a siffatta conclusione occorre valutare di caso in caso le circostanze (Rep. 1978 p. 79; SJZ 1989 pag. 65) e determinare in concreto se l’erede aveva l’intenzione di amministrare la successione o compiere atti di disposizione incompatibili con la rinuncia. Nel caso qui in esame non vi sono concrete indicazioni atte a dimostrare che la richiesta di rilascio del certificato ereditario travalicava i limiti della normale amministrazione corrente della successione. Del resto era a quell’epoca in corso la procedura penale aperta a seguito del decesso di __________ __________ ed è pertanto plausibile che gli appellanti abbiano inteso procurarsi il certificato ereditario al fine di ottenere informazioni dalle autorità penali. Il fatto che il Ministero pubblico abbia formalmente chiesto la presentazione del certificato ereditario il 15 maggio 1995, ossia dopo l’istanza di rilascio presentata dagli appellanti, non è determinante al riguardo, essendo notorio che tale documento è indispensabile per legittimarsi e ottenere informazioni nell’ambito di una successione, sia presso gli istituti bancari sia presso l’autorità giudiziaria. Non si può pertanto ritenere, alla luce delle circostanze concrete, che i genitori abbiano inteso comportarsi da eredi con la sola richiesta del certificato ereditario.
b) Gli appellanti hanno interposto opposizione a un precetto esecutivo relativo a imposte arretrate del defunto (doc. B), che hanno successivamente ritirato all’udienza del 3 novembre 1995 (inc. .). Tale comportamento non costituisce ingerenza negli affari della successione, rientrando nell’ambito dell’amministrazione corrente, alla stregua del pagamento puro e semplice di debiti scaduti (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 13 ad art. 571 CC).
c) La presunzione posta dall'art. 566 cpv. 2 CC può essere scartata anche con la richiesta di una liquidazione d’ufficio della successione (Escher, Zürcher Kommentar, n. 14 ad art. 566 CC; DTF 50 II 452 consid. 2). L’istanza in tal senso presentata dagli appellanti l’8 novembre 1995 è tuttavia stata respinta dal Pretore con decreto 13 novembre 1995, passato in forza di giudicato. Essendo stata respinta dal Pretore senza che gli istanti ne abbiano impugnato la decisione, l’istanza 8 novembre 1995 non può di conseguenza essere considerata come un’accettazione della successione.
La domanda di effetto sospensivo diviene caduca con l’emanazione della sentenza odierna.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
L’istanza è priva di oggetto.
Non si prelevano né tasse né spese.
Non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili di appello.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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