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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.13
Data decisione, Autorità: 27.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00013
Lugano, 27 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 17 febbraio 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 22 gennaio 1996 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 17 febbraio 1995 __________ __________ ha promosso un’azione posses-soria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a __________ __________ – sua ex dipendente – di liberare senza indugio i vani posti sopra il locale notturno “ ” a __________, di cui la stessa __________ __________ era conduttrice. Al contraddittorio del 20 marzo 1995 __________ __________ __________ si è opposta all’istanza, facendo valere di essere al beneficio di un contratto di sublocazione sorto tacitamente con la medesima __________ __________, e non di un semplice comodato, di modo che la disdetta le era stata data in modo irregolare.
B. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 14 dicembre 1995 l’istante ha confermato la propria richiesta di sgombero, precisando che “la messa a disposizione degli spazi era una prestazione accessoria al contratto di lavoro”. La convenuta ha ribadito la propria opposizione con l’argomento che “tra le parti è esistito ed esiste tuttora un contratto tacito di sublocazione”.
C. Il Pretore ha accolto l’azione con sentenza del 10 gennaio 1996 e ha ordinato a __________ __________ __________ di riconsegnare entro 10 giorni alla __________ __________ i vani litigiosi. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 600.– per ripetibili. A mente del Pretore il rapporto sorto fra le parti si configura come un negozio giuridico misto in cui predominano le caratteristiche del contratto di lavoro, che tuttavia si è concluso nel luglio del 1994. La convenuta doveva quindi liberare i locali occupati illecitamente.
D. __________ __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 22 gennaio 1996 in cui chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, l’ordine di sgombero sia annullato e sia accertata l’irregolare disdetta del contratto di locazione da parte della __________ __________ Contestualmente all’appello essa postula il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La presidente della I Camera civile ha accordato all’appel-lo effetto sospensivo il 25 gennaio 1996.
E. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 1996 __________ __________ propone che, revocata la concessione dell’effetto sospensivo, l’appel-lo sia respinto e la sentenza del Pretore confermata.
Considerando
in diritto:
L’istante ha introdotto una generica “azione possessoria”, senza precisare se si tratti di un’azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di un’azione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC). La differenza non è irrilevante già per la circostanza che nell’am-bito di un’azione di manutenzione la parte convenuta non ha la possibilità di opporre un proprio diritto prevalente: l’azione deve essere accolta ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 99 n. 365). Quest’ultimo requisito (“atto di illecita violenza”) è, secondo il testo stesso della legge, un presupposto – comune – alle due azioni. Spetta all’istante dimostrarne gli stremi.
Tanto l’azione di reintegra quanto l’azione di manutenzione competono, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione tuttavia che la questione di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non implichi la soluzione di pro-blemi di diritto legati all’eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. all’introduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, op. cit., pag. 90 n. 331 con richiami; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43 n. 136). Di conseguenza questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile un’azione di reintegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun rapporto giuridico era mai sorto fra l’uno e l’altro (Rep. 1978 pag. 295; da ultimo: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.).
In concreto il litigio verte proprio sulla connotazione giuridica dell’accordo in base al quale l’istante ha messo a disposizione della convenuta i locali posti sopra l’esercizio pubblico “__________ -__________ ”. Nell’appello la convenuta ribadisce che a questo riguardo fa stato la disciplina sul contratto di locazione, mentre nelle osservazioni al ricorso l’istante ripete che si applicano le disposizioni sul comodato come accessorio al contratto di lavoro. La controversia trascende manifestamente, quindi, i limiti di un’azione possessoria e già per questo motivo il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza. Che, del resto, la qualifica giuridica del contratto sia delicata (e perciò di manifesta natura petitoria) è dimostrato dalla stessa argomentazione del Pretore, sulla cui pertinenza ci si può interrogare. Ove il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore locali a fini abitativi, in effetti, fanno stato per principio le norme sul contratto di locazione, non quelle sul contratto di lavoro (Rehbinder in: Berner Kommentar, Berna 1992, nota 2 ad art. 339a CO). Quanto a un eventuale comodato, esso non può dirsi presunto né l’istruttoria permette conclusioni sicure.
Vi sono Cantoni che, per evitare al possessore indiretto la necessità di adire la via ordinaria contro il possessore diretto anche in situazioni di chiara illegalità, prevedono procedure ingiuntive (Befehlsverfahren: per esempio Zurigo: § 222 n. 2 ZPO, Lucerna: § 226 ZPO; v. anche Berna: art. 326 n. 2 ZPO). Nel Ticino esiste bensì la procedura di sfratto, applicabile però solo ai casi di cessata locazione, affitto o comodato (art. 506 segg. CPC). Gioverà ricordare ad ogni modo che, nella fattispecie in esame, l’istante stessa ha fatto valere davanti al Pretore – e fa valere tuttora nelle osservazioni all’appello – la fine di un rapporto di comodato. Mal si comprende perciò quali ragioni l’abbiano indotta a promuovere un’azione possessoria.
L’appellante chiede, oltre alla riforma della sentenza pretorile, l’accertamento formale che la disdetta ricevuta dall’istante è irregolare e come tale inefficace. La richiesta, nuova, è irricevibile già per tale motivo (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Sarebbe palesemente incompatibile, per di più, con la natura sommaria di un’azione possessoria (sopra, consid. 2).
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello (art. 155 segg. CPC) è superata dall’assegnazione di ripetibili, con cui la convenuta potrà rimunerare la propria legale (art. 150 CPC). Il lungo appello si diffonde per altro sulla natura giuridica del contratto insorto fra le parti, affrontando complesse questioni giuridiche che trascendono i limiti di un’azione possessoria. La sentenza del Pretore deve essere riformata in effetti non perché la convenuta sia al beneficio di un contratto di sublocazione (questione che dovrà essere appurata tutt’al più nel quadro di un’azione negatoria o, comunque sia, di un’azione di merito), ma perché il comportamento della convenuta non denota gli estremi di un atto di illecita violenza.
La revoca dell’effetto sospensivo postulata dall’istante diviene, con l’emanazione dell’attuale giudizio, senza oggetto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 600.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono poste a carico della __________ __________, che rifonderà all’appel-lante fr. 800.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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