AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.8
Data decisione, Autorità: 29.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00008
Lugano 29 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 novembre 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 15 gennaio 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 28 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ nata __________ (1961) si sono sposati a Bellinzona il __________ 1984. Dall’unione sono nati i figli __________ (__________1984) e __________ (__________1988). Il marito, già alle dipendenze delle __________, è invalido a seguito di disturbi asmatici e di un enfisema polmonare; la moglie non risulta avere esercitato attività lucrativa durante il matrimonio. L’esperimento di conciliazione, richiesto dalla moglie il 15 novembre 1995, è decaduto infruttuoso il 28 novembre 1995.
B. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione __________ __________ ha postulato misure cautelari, in particolare l’affidamento dei figli (riservato al padre il diritto di visita), l’assegnazione dell’abitazione coniugale, un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili per sé e di fr. 800.– per ciascuno dei figli, l’obbligo per il marito di assumersi l’onere di locazione e i premi della cassa malati, oltre a una provvigione ad litem di fr. 2’500.–. Alla discussione del 28 novembre 1995 __________ __________ si è opposto all’istanza e ha postulato l’affidamento dei figli, l’assegnazione dell’appartamento coniugale e ha offerto alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’600.–.
C. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale cautelare del 21 dicembre 1995 le parti hanno ribadito le proprie domande di giudizio, il marito riducendo a fr. 1’450.– l’offerta di contributo alimentare mensile a favore della moglie.
D. Statuendo il 28 dicembre 1995, il Pretore ha affidato i figli __________ e __________ alle cure del padre, incaricando la Delegazione tutoria di Bellinzona di istituire una curatela per i figli, ha fissato il diritto di visita della madre, ha assegnato l’appartamento coniugale al marito, ha stabilito in fr. 1’500.– il contributo alimentare mensile a favore della moglie e ha respinto la richiesta di provvigione ad litem. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste per 1/3 a carico del marito e per la rimanenza a carico della moglie, tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 15 gennaio 1996 volto ad ottenere – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – l’affidamento dei figli, l’assegnazione dell’abitazione coniugale e un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili per sé e di fr. 800.– mensili per ciascuno dei figli.
Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, fondandosi sul rapporto 16 novembre 1995 del Servizio medico psicologico di __________ dal quale emergeva l’inidoneità della madre di occuparsi, in quel momento, in modo adeguato dei figli, ha affidato la prole al padre, del quale ha constatato un’idoneità solo parziale, incaricando la Delegazione tutoria di istituire misure a protezione dei figli (art. 308 –315a CC). L’appellante contesta tale affidamento, rilevando che la sua situazione è migliorata nel frattempo e che essa è in grado di occuparsi dei figli. Ritiene inoltre che il padre non abbia la possibilità di curare la prole, poiché egli necessita di assistenza ed è affetto da disturbi psichici.
Di primaria importanza, in vista dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua disponibilità a occuparsi personalmente del minore, i rapporti che ha con lui, come pure le relazioni personali ed economiche nella misura in cui possono influire sullo sviluppo armonioso del figlio inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di rilievo: il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice delle misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un esame sommario della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta soltanto quale genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua decisione non vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del divorzio o della separazione (Bühler/Spühler, op. cit., n. 206 segg. ad art. 145 CC e note 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli applica, in ogni modo, il principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1 c; 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. 4).
Dal fascicolo processuale risulta che il Servizio medico psicologico di __________ si occupa della famiglia sin dal 28 gennaio 1993 ed è intervenuto, su richiesta della Delegazione tutoria, a seguito di una lite tra i coniugi. Dal rapporto 16 novembre 1995 del medesimo Servizio si evince che a seguito di tale episodio l’appellante, per problemi psichici, è stata ricoverata dapprima presso la Clinica __________ __________ __________ e successivamente, dopo la fuga da questo istituto, presso l’__________ di __________ per poi essere ricoverata presso la Casa __________ __________o. Durante tali degenze il padre, con l’ausilio dell’aiuto domiciliare e di conoscenti, si è occupato dei figli. I responsabili del citato Servizio hanno indicato che ciò si è ripetuto regolarmente e ciclicamente ogni anno, l’ultima volta nel novembre 1995, quando la moglie, dopo essersi allontanata dal domicilio coniugale con i figli, ha deciso di ricoverarsi volontariamente. Dal 17 novembre 1995 essa è degente presso la clinica Casa __________ di __________ __________o, a causa di un disturbo psichico con impronta psicotica a tratti ipomaniacali (rapporto 6 dicembre 1995 del dott. __________ __________). L’appellante stessa ha ammesso di essere stata ricoverata in vari istituti per vario tempo (interrogatorio formale del 14 dicembre 1995, risposte n. 1 a 5).
Non è contestato che la madre non era in grado di garantire la serenità ai figli quando è stata eseguita la perizia. L’appellante stessa riconosce che, al momento in cui il Servizio medico psicologico ha allestito il rapporto 16 novembre 1995, essa era temporaneamente inidonea a occuparsi in modo adeguato dei figli (appello pag. 5 in fondo). Dal rapporto del dott. __________i, allestito il 6 dicembre 1995, risulta invero che la sintomatologia è in netta fase di regressione, che la madre è più tranquilla e che è in grado di occuparsi dei figli. Il medico ha nondimeno aggiunto la necessità di istituire una curatela educativa a favore della prole.
In concreto è indubbio che l’idoneità della madre ad occuparsi dei figli non può dirsi manifesta. Intanto da anni l’aiuto domiciliare e alcune vicine di casa collaboravano con i genitori per “colmare” le loro incapacità nella gestione dell’economia e nella cura dei bambini. Inoltre la funzione materna dell’appellante è compromessa dalla sua fragilità psichica: ciclicamente essa perde la dimensione della realtà e tende a coinvolgere i figli nelle sue paure e angosce psicologiche (rapporto 16 novembre 1995 del Servizio medico psicologico; incarto richiamato). è possibile che tale stato dipenda dalle tensioni all’interno della famiglia e dal comportamento del marito, ma esso è riconducibile anche ai momenti di crisi indotti dalla malattia dell’appellante, ai quali il marito reagisce con l’attivazione di un’aggressività che sfocia in vie di fatto (rapporto citato). Del resto la moglie, almeno dal 1993, è stata ricoverata in diversi istituti, in particolare ad __________ __________ per 4 mesi, alla Culla __________ __________ la prima volta per un mese e altre volte per qualche settimana, a __________ __________ per 3 settimane (interrogatorio formale __________ __________, risposte n. 1 a 5). In siffatte circostanze le sue condizioni di salute destano serie perplessità e non consentono un affidamento, tanto meno in via cautelare.
Il dott. __________ ha affermato, certo, che la situazione è in via di miglioramento e che i risultati della psicofarmacoterapia e di una psicoterapia, cui l’appellante si sottopone, sono positivi (rapporto 6 dicembre 1995), ma le sue conclusioni si riferiscono a un periodo di tempo relativamente breve e non possono essere condivise senza riserve, alla luce delle precedenti esperienze da cui risulta che l’affezione dell’appellante ha un andamento ciclico. In questo senso cadono nel vuoto le argomentazioni dell’appellante sul fatto di essersi ripresa dopo ogni ricovero cui si è sottoposta, già per il fatto che “ciclicamente la stessa dinamica si è presentata regolarmente” (rapporto del Servizio medico psicologico). Sia come sia, i dubbi sulle capacità della madre rimangono legittimi, soprattutto se si pensa ai disturbi di cui essa soffre. Del resto il fatto di preparare piatti prelibati per i figli e di interessarsi del loro profitto scolastico non significa ancora che essa sia in grado di offrire alla prole le garanzie per un adeguato sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale. Quanto meno ciò non può dirsi, allo stato attuale delle cose e in sede meramente cautelare, manifesto.
L’appellante ritiene che il marito sia inidoneo a occuparsi dei figli. È vero che la persona del padre non sembra offrire garanzie superiori a quelle della madre. Egli è in pensione da un paio d’anni a causa di disturbi asmatici e di stati depressivi e nelle vicissitudini familiari non è verosimilmente esente da rimproveri. Non di meno egli appare attento ai bisogni dei figli, soprattutto quando la situazione in famiglia è serena, reagendo in modo incongruo solo durante le crisi della moglie (rapporto del Servizio medico psicologico). I responsabili del servizio medico psicologico, non condividendo le perplessità della madre, hanno affermato che i figli non corrono alcun pericolo tornando dal padre, che se ne è occupato in passato durante le assenze del coniuge, senza influenzarli negativamente. È vero che egli fa capo all’aiuto domiciliare e a vicini di casa, ma ciò avveniva già in precedenza, quando i coniugi vivevano insieme. Le sue condizioni di salute possono destare qualche riserva, ma non risulta che durante le precedenti assenze della moglie egli si sia disinteressato della sorte dei figli né che abbia delegato a terzi le sue responsabilità educative. Del resto non è contestato che il padre si sia occupato dei figli per la scuola e per i pasti (interrogatorio formale __________ __________, risposta n. 5).
Nelle condizioni descritte, di fronte alla dubbia idoneità di entrambi i genitori a occuparsi in maniera adeguata della prole, il Pretore ha ritenuto opportuno affidare i figli al padre, il cui stato di salute appariva più stabile, disponendo a tutela dei figli una curatela educativa. Tale decisione sfugge alla critica ed è senz’altro consona all’interesse dei figli, di modo che allo stato attuale delle cose l’affidamento dei figli al padre merita conferma. Il giudizio odierno mantiene carattere provvisionale; dandosi il caso, l’assetto provvisionale potrà cambiare, in particolare se il padre dovesse disattendere le consegne di chi presta sostegno psicologico per i figli, oppure dimostrasse di non essere in grado di accudirli adeguatamente. Si aggiunga che il fatto di far capo a terze persone per le cure dei figli non è decisivo, considerato che pure la madre necessiterebbe di uguali aiuti, come avvenuto in precedenza durante la convivenza dei coniugi. Ne discende che l’appello deve essere respinto, senza che occorra esaminare oltre la questione dell’assegnazione dell’appartamento coniugale e del contributo alimentare a favore di moglie e figli.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, tenuta a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta. A prescindere dalla presumibile indigenza, in concreto difetta il requisito della probabilità dell’esito favorevole del gravame, ragione per cui la richiesta deve essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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