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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.7
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00007
Lugano 10 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ___________ (azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 10 ottobre 1995 da
__________ e __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________ __________ in __________, __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, ) __________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) lic. iur. __________ __________, __________ dott. __________ __________ __________, __________ sul __________ __________ __________ vedova __________, __________ __________ __________, __________ sul __________ (entrambe patrocinate dall’avv. __________ __________ __________, __________) avv. __________ __________, __________, nella sua qualità di amministratore della successione
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 12 gennaio 1996 dalla __________ __________ e __________ __________ __________ contro la decisione emanata l’11 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, rispettivamente contro il decreto 19 ottobre 1995 emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. La __________ __________ e __________ __________ __________ ha instato il 13 settembre 1995 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la citazione di __________ __________, __________ __________ in __________, la __________ __________, __________ __________, il dott. __________ __________ __________i, __________ __________ vedova __________ e __________ __________ a un esperimento di conciliazione facoltativo (art. 354 CPC). Il 6 ottobre 1995 l’istante ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. L’esperimento di conciliazione è decaduto infruttuoso il 4 dicembre 1995 (inc. __________).
Nel frattempo la __________ __________ e __________ __________ __________ ha presentato l’10 ottobre 1995 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione diretta contro __________ __________, __________ __________ in __________, la __________ __________, __________ __________, il dott. __________ __________ __________i, __________ __________ vedova __________ e __________ __________ con la quale chiede – in estrema sintesi – che sia constatata la nullità di diverse disposizioni testamentarie, che sia accertato il danno da atti illeciti con il relativo risarcimento e che essa sia riconosciuta erede unica di __________ __________ __________i. Con ordinanza del 20 ottobre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha trasmesso la causa per competenza al Pretore della sezione 4 (inc. __________).
Statuendo l’11 dicembre 1995, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rinviato la petizione all’attrice, invitandola a presentare entro 15 giorni un allegato ridotto, limitato all’azione di nullità del testamento, sotto comminatoria dello stralcio della causa in caso di inadempienza; egli ha inoltre dichiarato inammissibile l’azione di petizione d’eredità per difetto di legittimazione attiva dell’attrice e infine ha statuito sulla disgiunzione di tutte le azioni non successorie, rinunciando al prelievo di tasse e spese e all’assegnazione di ripetibili.
B. La __________ __________ e __________ __________ __________ è insorta contro tale decisione con un appello del 12 gennaio 1996 in cui postula – previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo – l’annullamento del giudizio emesso l’11 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, e dell’ordinanza emanata il 20 ottobre 1995 dal Pretore della sezione 1, subordinatamente la congiunzione delle cause presso la sezione 1, in via ancor più subordinata presso la sezione 4, con protesta di spese e ripetibili.
La presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile con decreto 18 gennaio 1996 l’istanza provvisionale presentata con l’appello e nella quale l’attrice chiedeva la sospensione del decreto 11 dicembre 1995 emanato dal Pretore della sezione 4, dell’ordinanza 19 ottobre 1995 del Pretore della sezione 1 e l’intimazione alle controparti, senza ulteriori formalità, della petizione 10 ottobre 1995 a cura della sezione 1, subordinatamente della sezione 4. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha concesso effetto sospensivo all’appello con ordinanza 24 gennaio 1996.
C. Con decreti emessi il 26 gennaio 1996 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibili due ulteriori istanze provvisionali presentate il 25 gennaio 1996 dall’appellante, intese a ottenere una decisione sul presunto conflitto di competenze fra la Sezione 1 e la sezione 4 della Pretura del Distretto di Lugano, rispettivamente la congiunzione delle liti pendenti presso le due sezioni a seguito del provvedimento litigioso.
D. Nelle osservazioni del 12 marzo 1996 __________ e Renée __________ hanno proposto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile. __________ __________ ha postulato nelle osservazioni 13 marzo 1996 la reiezione dell’appello in ordine e nel merito.
Il 14 marzo 1996 __________ __________ ha instato per la restituzione del termine per presentare le osservazioni all’appello, prevalendosi di problemi di salute che le avrebbero impedito di consultare il proprio legale. Sentite le parti all’udienza del 4 luglio 1996, la Camera ha respinto l’istanza con decreto del 17 giugno 1997.
Gli altri appellati non hanno presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Con la petizione 10 ottobre 1995 l’attrice ha convenuto in causa numerosi litisconsorti, chiedendo l’accertamento del danno provocato con atti illeciti e il relativo risarcimento, l’annullamento o la nullità di diverse disposizioni testamentarie e l’accertamento della sua qualità di unica erede del defunto __________ __________ __________. L’allegato consta di 75 pagine, di cui 9 dedicate alle domande di giudizio. La petizione è stata trasmessa dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, al Pretore della sezione 4, con ordinanza 20 ottobre 1995, per il motivo che la causa aveva natura prevalentemente successoria. Ricevuta la petizione, il Pretore della sezione 4 ha emanato l’11 dicembre 1995 un giudizio con il quale ha invitato l’attrice a sostituire entro 15 giorni la petizione 10 ottobre 1995 – ritenuta prolissa – con un allegato limitato all’azione di nullità del testamento comportante al massimo 15 pagine, pena lo stralcio della causa (dispositivo n. 1), ha dichiarato prematura l’azione in petizione di eredità, inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’attrice (dispositivo n. 2) e infine ha disgiunto la causa di nullità del testamento da quelle creditorie (dispositivo n. 3).
Nel dispositivo n. 2 il primo giudice ha negato che l’attrice avesse legittimazione attiva per proporre una petizione di eredità, non essendo ancora stata riconosciuta erede del defunto. L’appellante in questa sede ha illustrato con dovizia di argomenti la propria legittimazione attiva e ha fatto valere inoltre la violazione del suo diritto di essere sentita. È pacifico che nel caso concreto il Pretore ha statuito senza aver dato all’attrice la possibilità di esprimersi al riguardo. Né del resto egli avrebbe potuto statuire sulla legittimazione attiva in ordine. La legittimazione attiva è un presupposto di merito (DTF 123 III 62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1), tanto che in caso di mancata legittimazione attiva l’azione va respinta con sentenza, non con decreto (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 seg.). Il Pretore che ravvisa la mancanza della legittimazione attiva limiterà pertanto l’udienza preliminare all’esame di tale problema (art. 181 CPC), su cui statuirà appunto con sentenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 181). Ne segue che in concreto il Pretore non poteva dichiarare inammissibile la petizione d’eredità; tutt’al più avrebbe potuto respingerla nel merito, ma solo dopo l’udienza preliminare. Manifestamente irregolare, il dispositivo n. 2 del giudizio 11 dicembre 1995 deve quindi essere dichiarato nullo già per questo motivo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Rep. 1994 366). Ciò posto, non occorre entrare nel merito delle argomentazioni dell’appellante sulla propria legittimazione attiva, dato che il Pretore dovrà nuovamente statuire al riguardo. In tale misura l’appello deve essere accolto.
L’ordinanza del 20 ottobre 1995 con la quale la causa è stata trasmessa per competenza alla sezione 4 è stata emessa dal Pretore della sezione 1, che a quel momento era anche presidente del collegio dei Pretori del Distretto di Lugano. Dal frontespizio dell’ordinanza risulta tuttavia che egli non ha affatto statuito in tale veste, ma come Pretore della sezione 1, cui era stata esplicitamente indirizzata la petizione 10 ottobre 1995. Se non che, così facendo egli ha disatteso l’art. 5 del Regolamento sull’organizzazione della Pretura di Lugano (RL 3.1.1.3.1), secondo cui nel Distretto di Lugano la ripartizione degli incarti fra i singoli magistrati compete esclusivamente al presidente del collegio dei Pretori, che statuisce con decisione impugnabile. Il giudizio del 20 ottobre 1995, erroneamente designato come “ordinanza”, era quindi appellabile nel termine di 20 giorni. Ciò premesso, l’appello del 12 gennaio 1996 dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Il fatto è che, nonostante la tardività del ricorso, il noto giudizio è stato emesso da un magistrato incompetente dal profilo funzionale a statuire sulla ripartizione degli incarti. Poco importa che vi fosse unione personale fra la carica di Pretore della sezione 1 e di presidente del collegio. Il giudizio 20 ottobre 1995 è radicalmente nullo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), ciò che comporta – di riflesso – anche la nullità del giudizio 11 dicembre 1995. Tale vizio va rilevato d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC).
Vista la nullità del giudizio impugnato, questa Camera può esimersi dall’esaminare le domande subordinate del gravame, come pure dal vagliare le argomentazioni sul merito della connessione e del litisconsorzio, che dovranno essere esaminate in primo luogo dal Pretore competente. L’incarto deve quindi essere trasmesso al presidente della Pretura del Distretto di Lugano, che designerà il Pretore competente a trattare la petizione del 10 ottobre 1995 e a statuire sull’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, presentata il 6 ottobre 1995 e tuttora inevasa.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, nel senso che l’ordinanza 20 ottobre 1995 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, e il giudizio emesso l’11 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, sono dichiarati nulli.
Gli atti sono trasmessi al presidente della Pretura del Distretto di Lugano, che designerà il giudice competente a trattare la petizione del 10 ottobre 1995.
Non si prelevano tasse né spese. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ rifonderanno all’appellante, con vincolo di solidarietà, fr. 1’200.– complessivi per ripetibili di appello.
Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________o;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________ sul __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e al presidente della Pretura del Distretto di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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