AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.6
Data decisione, Autorità: 17.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00006
Lugano 17 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° marzo 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, ora in __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, ____________________
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 5 gennaio 1996 presentata da __________ __________ -__________ contro la sentenza emanata il 4 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 dicembre 1990, passata in giudicato, il Pretore supplente della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra __________ (1958) e __________ nata __________ (1966), ha affidato il figlio __________ (1985) alla madre, con un diritto di vista per il padre, e ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo alimentare mensile di fr. 800.– indicizzato per il figlio.
__________ si è risposato con __________a, dalla quale ha avuto la figlia __________ (1993) e abita a . __________ __________ - vive con __________ __________; da __________ si è trasferita a __________ e ora risiede a __________.
B. A seguito di un alterco avvenuto a Lugano il 3 febbraio 1994 tra __________ __________ e __________ __________, in occasione del quale quest’ultimo ha affibbiato una sberla al ragazzo, __________ __________ ha ottenuto il 10 febbraio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord l’affidamento in via supercautelare del figlio __________. Accertata l’incompetenza territoriale del giudice adito, il 1° marzo 1994 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo in modifica della sentenza di divorzio del 28 dicembre 1990 l’affidamento, già in via cautelare, del figlio , riservato il diritto di visita per la madre. Con decreto supercautelare del giorno stesso il Pretore ha affidato il figlio al padre. All’udienza del 23 marzo 1994, indetta per il contraddittorio, la madre si è opposta al cambiamento di affidamento. I genitori si sono accordati nondimeno sul diritto di visita per la madre, fissato in tre ore settimanali da esercitare in presenza di una persona di fiducia del bambino. Nella sua risposta del 23 marzo 1994 __________ __________ - si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato una limitazione del diritto di visita del padre stabilito con la sentenza di divorzio del 28 dicembre 1990.
Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste, l’attore opponendosi alla domanda riconvenzionale. Il diritto di visita è stato oggetto di varie istanze cautelari ed è stato regolato da ultimo con decreto dell’11 novembre 1994, nel quale il Pretore l’ha fissato in due sabati (il 1° e il 3°) e in due domeniche (la 2a e la 4a) al mese tale diritto della madre.
C. Ultimata l’istruttoria, durante la quale il dott. __________ __________ ha allestito il 24 febbraio 1995 un referto peritale (completato il 28 aprile successivo) ed è stato personalmente sentito il 20 giugno 1995, entrambe le parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Nel proprio allegato del 23 ottobre 1995 __________ __________ ha ribadito la sua richiesta di affidamento del figlio, senza prendere posizione in merito al diritto di visita per la madre. Nel suo memoriale dell’11 ottobre 1995 __________ __________ -__________ ha concluso per il rigetto della petizione e per l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo il 4 dicembre 1995, il Pretore ha accolto la petizione e ha affidato il figlio __________ al padre fissando il diritto di visita della madre in due fine settimana al mese, dalle 09.00 del sabato alle 20.00 della domenica, in due settimane durante il periodo estivo e in una settimana durante il periodo invernale. Le spese (salvo quelle della perizia assunte dallo Stato) con una tassa di giustizia di fr. 2’000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la predetta sentenza __________ __________ -__________ è insorta con un appello del 5 gennaio 1996 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, il rigetto della petizione e l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame.
F. Le parti sono state sentite personalmente all’udienza del 24 settembre 1996. Il 14 novembre successivo l’attore ha inviato a questa Camera una dichiarazione del controllo abitanti di __________, sulla quale la convenuta ha potuto prendere posizione.
Considerando
in diritto: 1. La dichiarazione del 14 novembre 1996 che attesta il trasferimento di domicilio della convenuta da __________ a __________ è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta invero di addurre nuovi fatti o mezzi di prova nuovi in appello, ma per il diritto federale le relazioni tra genitori e figli minorenni sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c; 119 II 203 consid. 1). In concreto la citata dichiarazione può quindi essere acquisita agli atti, il diritto di essere sentito dell’appellante essendo stato salvaguardato. Del resto, trattandosi di una causa retta dal principio inquisitorio, il giudice di ogni grado accerta d’ufficio le prove, senza essere vincolato dalle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa. L’autorità di secondo grado, in particolare, può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 segg.).
Il Pretore ha rilevato che la conflittualità instauratasi tra i genitori, una certa rigidità educativa della madre, una qual permissività del padre e il malessere del figlio durante gli ultimi tempi del suo affidamento alla madre erano circostanze nuove, non ancora manifestatesi al momento del divorzio. Appurato che entrambi i genitori sono idonei alla custodia del figlio, egli ha ritenuto l’affidamento al padre più concreto, mentre quello alla madre più idoneo dal profilo teorico-deduttivo, ossia fondato su miglioramenti attitudinali riscontrati successivamente dal perito. Egli ha tenuto conto inoltre della volontà del figlio, che non voleva tornare dalla madre, e dopo avere constatato che la madre non garantiva maggiore disponibilità a occuparsi personalmente del figlio, ha concluso per l’accoglimento della petizione e ha affidato __________ al padre, soluzione che appariva preferibile anche per il futuro.
L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata circa le relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. La modifica della sentenza non è destinata a rimettere in causa la ponderazione d’interessi operata dal giudice del divorzio, bensì ad adattare la sentenza a sopravvenuti mutamenti di situazione riguardanti essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178 consid. 3a; SJ 1995 pag. 123 con riferimenti ). Una modifica è possibile solo nel caso in cui vi sia un rilevante e duraturo mutamento di circostanze e che la nuova disciplina si imponga per il bene del figlio. Entrano in linea di conto le nuove circostanze che, per rapporto alla situazione esistente al momento del divorzio, sono determinanti per fissare i diritti e i doveri dei genitori secondo gli art. 156, 285 e 286 CC (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 73 e 102 ad art. 157). Né bisogna essere troppo severi al proposito: per modificare un diritto di visita, ad esempio, basta che le previsioni del giudice del divorzio circa le relazioni personali tra il genitore non assegnatario e il figlio si rivelino errate, sicché il mantenimento della regolamentazione in vigore rischi di pregiudicare il bene del figlio (DTF 111 II 408 consid. 3 in fine).
L’appellante sostiene che in concreto l’art. 157 CC non è applicabile poiché non è sopravvenuta alcuna modifica delle circostanze, dall’emanazione della sentenza di divorzio, tale da giustificare una diversa regolamentazione. Essa ritiene che la conflittualità instauratasi tra i genitori, la propria rigidità educativa e quella permissiva del padre erano già date prima della pronuncia del divorzio, mentre il malessere denotato dal figlio durante gli ultimi tempi è in contraddizione con l’attuale senso di colpa del ragazzo per aver voluto cambiare la situazione.
a) Che la situazione tra i genitori non si sia apprezzabilmente modificata nel tempo è possibile. Dalla perizia si evince che gran parte della conflittualità ancora esistente tra le parti è dovuta all’esacerbarsi di piccole differenze di carattere, di personalità e di cultura che hanno portato alla disunione matrimoniale (perizia pag. 29). Alla nascita del figlio le differenze tra i genitori si sono acuite (perizia pag. 31) e si sono palesati diversi criteri educativi, più rigido quello materno, più permissivo quello paterno. Dopo la separazione queste differenze si sono polarizzate sempre più e il figlio si è trovato coinvolto in un conflitto coniugale insolubile.
b) Dopo l’emanazione della sentenza di divorzio, tuttavia, si è notevolmente modificata – come ha rilevato il Pretore – la situazione del figlio già per la circostanza che il 1° marzo 1994 __________ è affidato alle cure del padre. Visto retrospettivamente, tale cambiamento di affidamento può anche apparire – se non improvvido – affrettato, l’istruttoria avendo dimostrato che l’alterco tra il convivente della madre e il ragazzo era solo un episodio increscioso e isolato. Resta il fatto che da quel momento, però, il figlio abita con il padre, nell’ambito di una nuova famiglia, e frequenta le scuole a __________. Certo, la decisione di un giudice delle misure provvisionali non vincola il giudice della separazione o del divorzio ove appena si consideri che, in caso contrario, tale decisione pregiudicherebbe il merito (per la procedura di divorzio: Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 208 ad art. 145 e 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Se non che, nella fattispecie non si può disconoscere che gli effetti della decisione cautelare si sono protratti per un lungo periodo. Inoltre, come ha sottolineato il perito giudiziario, già prima dell’episodio del 3 febbraio 1994 il figlio dava segni di insofferenza verso il modello educativo della madre; con il trascorrere del tempo egli aveva maturato il convincimento, in sostanza, che l’unico modo per sfuggire a tale insofferenza, a tale disagio, era quello di andare a vivere dal padre (perizia, pag. 35). Non che la volontà del figlio appaia determinante; è senz’altro possibile altresì che il ragazzo si senta, oggi, inconsciamente colpevole del cambiamento di situazione. Ma ciò non dispensa il giudice dal considerare la situazione venutasi a creare e dal valutare se un cambiamento appaia ancora nell’interesse del figlio.
Non è in discussione, in concreto, che entrambi i genitori siano atti a occuparsi del figlio. Il perito ha affermato che tutti e due sono idonei all’affidamento, con qualche preferenza per la madre, in generale più rispettosa delle differenze (perizia, pag. 40). Egli ha precisato che i genitori hanno metodi educativi diversi, diventati con gli anni quasi antinomici (delucidazione scritta, pag. 6), soggiungendo altresì che ambedue le parti hanno punti deboli. La madre, in particolare, denota una certa rigidezza educativa, mentre il padre ha una certa qual difficoltà a capire chi non la pensa come lui. In sostanza, nondimeno, tali svantaggi si equivalgono e tutto sommato i genitori hanno dimostrato di essere in grado di correggerli (verbale 20 giugno 1995, pag. 1-2).
Come già stabilito per l’attribuzione di figli in tenera età (DTF 117 II 357 consid. 4a), anche per i ragazzi in età scolastica la preferenza non va data sistematicamente alla madre, né è giustificato derogare al principio della parità dei genitori quando entrambi dispongono della medesima capacità di curare ed educare la prole. Se i genitori offrono condizioni equivalenti e le loro capacità educative sono equiparabili, la preferenza va accordata al genitore che, tenuto conto delle circostanze, è in grado di offrire al figlio le garanzie per un miglior sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale in funzione della sua età. Il criterio della stabilità delle relazioni entra in considerazione solo se le citate condizioni, e pertanto la possibilità di occuparsi personalmente del figli, possono ritenersi equivalenti in entrambi i genitori (DTF 117 II 355 consid. 3, 115 II 209 consid. 4a, 115 II 319 consid. 2 con riferimenti).
Per quel che riguarda la situazione del figlio, il perito ha avuto modo di rilevare – come detto – che già prima del 3 febbraio 1994 il ragazzo dava segni di scontentezza manifestatisi, per esempio, nel comportamento a scuola, nell’insubordinazione ai genitori, in particolare nei confronti della madre, verso la quale egli assumeva un comportamento provocatorio. Anche se con la madre trascorreva momenti piacevoli e affettuosi, __________ non si sentiva capito da lei; si rendeva conto che la madre esigeva un comportamento corretto, una coerenza di vita alla quale il padre dava meno importanza. Il padre, da parte sua, gli riservava maggiori attenzioni e gli offriva un ambiente più consono ai suoi affetti (perizia, pag. 34). La maestra di __________ ha confermato che nell’anno scolastico 1992/93 e nella prima parte di quello successivo il ragazzo ha mostrato difficoltà comportamentali e di approccio sia con i maestri sia con i compagni (deposizione __________ __________ __________; doc. 3). Il perito ha ricondotto tali problemi al rapporto con il padre e la madre (delucidazione scritta del 28 aprile 1995). In tale contesto si situa l’episodio del 3 febbraio 1994, che è avvenuto quasi per caso, e che ha determinato __________ a provocare il cambiamento di situazione.
Dopo il trasferimento dal padre il perito ha constatato che __________ non sembrava contento, quantunque l’ambiente di __________ sia caloroso e positivo, pieno di cure e attenzioni (perizia pag. 39 seg.). Nella delucidazione scritta egli ha nondimeno concluso che, prescindendo dalle difficoltà nei confronti della madre, con la nuova famiglia il ragazzo si trovava bene (pag. 4, risposta 13). La docente di scuola ha dichiarato che nella seconda metà dell’anno 1993/94 il comportamento all’allievo è migliorato, che il ragazzo le appariva più sereno, più tranquillo e quasi più responsabile (deposizione __________ __________ __________). Se non che, nell’anno scolastico 1995/96 i problemi sembrano essere riemersi, tant’è che i docenti parlano ancora di difficoltà (si vedano i giudizi del corpo insegnante). Dai giudizi inerenti alla prima parte dell’anno 1995/96 risulta inoltre che più di una volta il figlio non ha svolto i compiti a casa, ciò desta qualche perplessità sulle reali attenzioni del padre. In seguito però la situazione è migliorata. Questa sola circostanza non basta pertanto a ritenere il padre inidoneo all’affidamento.
Questa Camera ha accertato che l’appellante è impiegata al 90% presso la __________ (verbale 24 settembre 1996). Essa dichiara di non avere difficoltà a ridurre il suo grado di occupazione al 50%, poiché il lavoro le consente una certa flessibilità e precisa di essersi trasferita il 1° marzo 1996 a __________ in un appartamento di 4½ locali con __________ __________, cui è legata sentimentalmente da cinque anni. Con lettera del 7 dicembre 1996 essa ha poi confermato di essersi trasferita a __________, pur mantenendo un appartamento a __________, e di avere cambiato lavoro. Il padre, dal canto suo, abita a __________ con la nuova famiglia. Ha spiegato di essere diventato proprietario due anni fa della ditta paterna di arredamento, insieme con il fratello, e di poter quindi organizzare liberamente i suoi orari di lavoro, che di regola vanno dalle 7.00 alle 12.00, mentre il negozio chiude alle 18.30. Egli lavora il sabato, ma prende libero un altro giorno della settimana. Del figlio si occupa concretamente la seconda moglie.
Nella fattispecie la disponibilità di tempo della madre non può essere considerata apprezzabilmente superiore a quella del padre. Certo, fin quando era a __________, essa poteva ridurre il suo grado di occupazione al 50%, ma la possibilità per la madre di organizzare liberamente il proprio tempo di lavoro non permette di accordarle, per questo solo fatto, una preferenza. Si aggiunga che la disponibilità della madre è solamente teorica, nel senso che, per quanto flessibile, il suo lavoro si estende su tutta la giornata, né risulta che il datore di lavoro le conceda una libertà equiparabile a quella del padre del ragazzo. È vero che di __________ si occupa prevalentemente la seconda moglie dell’appellato, ma ciò non toglie che quest’ultimo trascorre con il figlio il tempo libero e non sembra avere delegato alla moglie le sue responsabilità educative. Quanto alla situazione logistica, essa appare adeguata in entrambi i casi (abitazione del padre a __________o, appartamento della madre a __________o). Tutto si ignora per contro della situazione logistica della madre a __________.
Le relazioni del figlio con la seconda moglie del padre e con il convivente della madre risultano buoni. Il perito ha rilevato che la seconda moglie del padre è una persona affidabile (perizia, pag. 20) e la stessa ha affermato di non avere problemi con il ragazzo (deposizione __________ __________), mentre il padre ha descritto come “ottimi” i loro rapporti (verbale 24 settembre 1996). Per quanto concerne il convivente della madre, il perito lo ha ritenuto di normale intelligenza, equilibrato, non particolarmente aggressivo, che ha lasciato trasparire sensibilità, capacità di avvertire rammarico e desiderio di riparare (perizia, pag. 26). D’altro canto non vi sono elementi per dubitare del fatto che, dato il tempo trascorso dal 3 febbraio 1994, il ragazzo si sia riappacificato con lui (verbale del 24 settembre 1994). Si aggiunga che il procedimento penale a carico di quest’ultimo è terminato il 6 agosto 1996 con una sentenza di assoluzione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, e che un ricorso presentato dal padre in rappresentanza del figlio è stato respinto il 15 luglio 1997 dalla Corte di cassazione e revisione del Tribunale di appello (inc. 17 96.50). Ogni contenzioso sembra quindi chiuso.
Qualche perplessità sussiste, invero, per quanto riguarda le relazioni odierne del figlio con il genitore non affidatario. Con la sentenza impugnata il Pretore ha fissato il diritto di visita della madre in due fine settimana al mese, due settimane in estate e una settimana in inverno. All’udienza del 24 settembre 1996 la madre si è lamentata di aver potuto vedere il figlio nell’estate del 1996 una sola volta per una giornata, oltre alle due settimane previste, e di avere problemi con i contatti telefonici. Essa ha detto inoltre che in un caso ha dovuto far intervenire la polizia comunale di __________ per attestare che, a dispetto di precedenti accordi, il figlio non le era stato consegnato per l’esercizio del diritto di visita (constatazione del 20 giugno 1996 e corrispondenza anteriore). Il padre, pur affermando la massima disponibilità, ha confermato che sono intercorsi disguidi durante il periodo delle vacanze e ha messo in dubbio i contatti telefonici madre-figlio. L’episodio del 15 giugno 1996 (appuntamento mancato) risulta però isolato e non permette di concludere che il padre ostacoli il diritto di visita. Giova però avvertire l’appellante che malintesi del genere non sono ammissibili, il bene del figlio essendo di mantenere rapporti intensi e costanti con entrambi i genitori. Il dottor __________ ha del resto indicato che __________ descrive positivamente i momenti trascorsi con la madre. Inoltre l’art. 274 cpv. 1 CC prescrive che padre e madre devono astenersi da tutto quanto alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore, il diritto alle relazioni personali potendo essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio (cpv. 2). Il padre deve pertanto seguire con scrupolo la regolamentazione del diritto di visita stabilito dal Pretore e attenervisi, con l’avvertenza che in caso contrario l’assetto vigente potrà essere modificato.
Dal referto peritale emerge inoltre un aspetto caratteriale del padre che deve essere corretto nell’interesse del figlio. A detta del perito, infatti, il padre fatica molto ad accettare le differenze e a capire gli altri quando non la pensano come lui. A ciò si aggiunge un oscuro bisogno di rivalsa nei confronti di chi l’ha abbandonato, che fa scattare meccanismi rivendicativi sui quali può perdere il controllo (perizia, pag. 33 e 40). Sotto questo profilo il figlio può recepire messaggi negativi, suscettibili di deprezzare l’immagine materna (perizia pag. 41). Il perito ha finanche aggiunto che, se al momento attuale il figlio vive meglio l’affidamento al padre, a lungo termine, soprattutto se il padre non provvederà a modificare profondamente la sua attitudine con l’aiuto di una persona qualificata, tale soluzione potrebbe anche rivelarsi inidonea al bene del figlio (perizia, pag. 42). In concreto l’istruttoria non ha lasciato trasparire episodi durante i quali il padre avrebbe minato l’immagine materna. Dal mese di settembre 1994 l’attore è seguito dal dottor __________ (deposizione dell’11 settembre 1995), che non ritiene necessaria una terapia individuale per migliorare i rapporti con la ex moglie (verbale 20 giugno 1995 pag. 3). Al momento attuale la situazione di fatto del figlio è nota e corrisponde al suo interesse. Se in futuro dovessero manifestarsi concretamente atteggiamenti paterni in contrasto con il bene del figlio, in particolare per quel che concerne i rapporti con la madre, l’affidamento al padre potrà essere riconsiderato.
L’appellante si duole del fatto che in sostanza il Pretore ha mantenuto la situazione esistente. Come si è già visto, esaminando retrospettivamente il caso la decisione supercautelare del 1° marzo 1994, emanata a ogni modo sulla base di documenti medici attestanti le lesioni al figlio, appare fors’anche poco ponderata e finanche emotiva. Ciò non toglie che da quella data il figlio è affidato alle cure del padre, con cui sta bene (verbale 20 giugno 1995, pag. 2). È vero che in sede provvisionale il criterio della stabilità deve essere relativizzato, ma ciò non significa che sia privo d’importanza e che consenta di ignorare una situazione invalsa. Un nuovo cambiamento di vita e di abitudini, sia pure a distanza di qualche anno, dovrebbe in ogni caso essere sorretto da ragioni preminenti. La scelta di __________ di rimanere con il padre non è di per sé decisiva (DTF 111 II 405), ma il perito ne ha tenuto conto (perizia, pag. 41) e anche il dottor __________ ha confermato che il ragazzo vuole vivere con il padre (verbale 11 settembre 1995 pag. 2). Nel figlio sono presenti sensi di colpa – per altro tipici nei figli di coniugi divorziati (verbale 11 settembre 1995, pag. 2) – verso la madre, per averla abbandonata, ma la relazione madre-figlio è nel frattempo migliorata (deposizione __________ e verbale 24 settembre 1996).
Nelle condizioni descritte, allo stato attuale delle cose l’affida-mento al padre disposto dal Pretore appare ragionevole. È difficile determinare, caso per caso, quale sia il bene del figlio, considerato che questi avrebbe bisogno di intrattenere rapporti intensi e costanti con entrambi i genitori, ma nella fattispecie, tenuto conto dell’età del ragazzo, il suo interesse è di mantenere la situazione di stabilità ormai raggiunta andando a vivere con il padre. In sostanza, di fronte a pari idoneità e disponibilità a occuparsi personalmente del figlio di entrambi i genitori, e nonostante qualche riserva sul conto del padre, al figlio deve essere garantita una continuità di vita, di luogo e di metodo educativo, come attualmente in atto con risultati – tutto sommato – positivi. Il minore, che ha già dovuto subire un cambiamento brusco, radicale e fors’anche frettoloso, deve essere risparmiato da un nuovo cambiamento, che necessiterebbe comunque di un lavoro preparatorio (delucidazione scritta della perizia, del 28 aprile 1995, pag. 3), per di più senza garanzie di successo. Del resto dopo il cambiamento di affidamento la situazione del figlio sembra migliorata, poiché egli ha riacquistato la tranquillità di cui mancava in precedenza, tant’è che il suo comportamento sembra essersi normalizzato. Il perito ha invero espresso qualche dubbio sull’idoneità dell’affidamento al padre a lungo termine (perizia pag. 42), che non ha però trovato riscontro, al momento, negli atti istruttori.
In definitiva, ponderando tutti gli interessi in gioco in funzione del bene del figlio, si giustifica di non mutare l’assetto attualmente in vigore e di confermare l’affidamento al padre. Si aggiunga che il cambiamento di domicilio della madre nello spazio di pochi mesi dall’udienza davanti a questa Camera non depone a favore di quella stabilità di vita e di abitudini (cerchia di amici, scuola, lingua e cultura ecc.) che necessita a un minore dell’età di __________. In contesti analoghi il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che per decidere l’affidamento occorre chiedersi quale dei genitori è con tutta probabilità in grado di offrire durevolmente al figlio un ambiente stabile e a lui favorevole (DTF 114 II 204 consid. 5b con riferimenti), ciò che appare il caso attualmente per il padre. Ne discende che l’appello deve essere respinto e il giudizio del Pretore confermato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili di appello.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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