AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.5
Data decisione, Autorità: 30.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00005
Lugano 30 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.____ (azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 28 gennaio 1991 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 4 gennaio 1996 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di modifica di misure cautelari presentata dal convenuto il 29 novembre 1993;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 gennaio 1996 presentata da __________ contro il decreto del 4 gennaio 1996 emanato dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1928) e __________ (1934) si sono sposati a __________ il __________ 1953. Dalla loro unione sono nati __________ (1954), __________ (1955), __________ (1958), __________ (1960) e __________ (1962). I coniugi si sono separati dopo il tentativo di conciliazione, richiesto dalla moglie l’11 maggio 1990 e decaduto infruttuoso il 31 maggio 1991: il marito si è trasferito a Locarno, la moglie è rimasta nell’abitazione coniugale, situata nel complesso “__________ __________ ” di __________, che comprende un garni, un ristorante e una discoteca. In esito alla discussione sull’assetto cautelare, tenutasi il 31 maggio 1991, il marito ha accettato di versare alla moglie un contributo di fr. 3’000.– mensili, di lasciare l’abitazione coniugale e di assumere gli oneri correnti dell’appartamento (inc. /).
Nel frattempo, il 28 gennaio 1991, __________ __________ ha promosso azione di separazione, alla quale si è opposto il 17 aprile 1991 il marito, che con azione riconvenzionale ha postulato il divorzio; la causa è tuttora in fase istruttoria.
B. Il 25 febbraio 1991 __________ __________ ha chiesto la modifica dell’as-setto cautelare, nel senso di farsi assegnare l’appartamento coniugale. Con decreto del 13 agosto 1991 il Pretore ha respinto l’istanza. Un appello presentato dal marito il 23 agosto 1991 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 18 ottobre 1991 (inc. n. /).
C. Il 29 novembre 1993 __________ __________ ha nuovamente rivendicato l’appartamento coniugale e, in caso di accoglimento dell’istanza, ha offerto un contributo di fr. 3’500.– a favore della moglie. Alla discussione del 20 aprile 1994 __________ __________ si è opposta alla modifica dell’assetto cautelare. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 12 dicembre 1995 le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo il 4 gennaio 1996, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1’200.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorto con un appello del 9 gennaio 1996 contro il decreto del Pretore, di cui chiede la riforma nel senso di accogliere la sua istanza di modifica.
Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, pur accertando che la moglie aveva apostrofato il marito in alcune occasioni e che la figlia __________ aveva avuto un diverbio con la nuova compagna del padre, ha ritenuto che tali fatti erano episodici e non giustificavano una modifica dell’assetto provvisionale. Egli ha considerato inoltre che l’ospitalità data dalla madre alle due figlie e a un nipote era ininfluente, anche se ciò comportava oneri correnti maggiori a carico del marito.
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia. In concreto litigiosa è l’assegnazione dell’appartamento coniugale alla moglie, concordata tra i coniugi all’udienza del 31 maggio 1990 (inc. __________/__________richiamato). Ora, le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 77 n. 545). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
Nella fattispecie l’appellante ribadisce, sulla scorta di alcune testimonianze, che la presenza della moglie nell’appartamento è motivo di gravi litigi, ciò che perturba l’andamento dell’esercizio pubblico di sua proprietà, situato nello stesso stabile.
a) Dal fascicolo processuale risulta che già il 25 febbraio 1991 il marito ha postulato l’assegnazione dell’appartamento coniugale per sue necessità e per un uso più razionale dell’esercizio pubblico. La richiesta è stata rigettata sia dal Pretore, con decreto del 13 agosto 1991, sia da questa Camera, con sentenza del 18 ottobre 1991 (inc. /). Nell’appello presentato contro il decreto pretorile, il convenuto aveva già lamentato intollerabili molestie dovute alla presenza della moglie, ciò che legittimava di attribuirgli l’appartamento (appello 23 agosto 1991 pag. 6 n. 2.3).
b) L’istruttoria ha dimostrato che in alcune occasioni l’appellata ha tenuto un atteggiamento offensivo nei confronti del marito. In particolare il teste __________ ha affermato che durante una riunione di lavoro la moglie è entrata nella saletta del garni e ha gridato qualche cosa al marito. Il teste, pur non ricordando le parole, ha escluso che fossero complimenti, tant’è che egli è rabbrividito e la figlia __________ si è messa a piangere (verbali, pag. 68). Anche i testi __________ e __________ hanno confermato l’esistenza di alterchi tra i coniugi all’interno dell’esercizio pubblico. Ciò non di meno, tali circostanze non bastano ancora per modificare l’assetto cautelare concordato tra i coniugi.
Intanto si tratta effettivamente di episodi sporadici. Dalla separazione dei coniugi, avvenuta nella primavera del 1990, l’appellante è stato in grado di indicare soltanto tre o quattro circostanze in cui la moglie ha tenuto un comportamento offensivo nei suoi confronti. Circostanze che per altro si riferiscono a situazioni addietro nel tempo anche perché, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è possibile collocare le testimonianze __________ e __________ nel periodo tra il 25 febbraio 1991 e il 29 novembre 1993. Dalla deposizione __________ si evince – invero – che la scena al ristorante, durante la quale l’appellata ha insultato il marito, era concomitante al momento in cui il testimone aveva sentito voci sulla relazione extraconiugale del marito (verbali, pag. 49). La teste __________ __________ ha riferito che già agli inizi del 1990 si vociferava su questa relazione (verbali pag. 33), che la figlia __________ l’ha fatta risalire alla seconda metà del 1989 (verbali pag. 26), l’altra figlia __________ al dicembre 1989 (verbali pag. 17), mentre il figlio __________ – per finire – ha licenziato la nuova compagna del padre nel mese di aprile 1990 proprio a causa di tale rapporto (verbali, pag. 44). A quel momento i coniugi non vivevano ancora separati (cfr. consid. A). Il testimone __________ ha affermato, nella sua deposizione del 20 aprile 1994, che “qualche anno fa, una sera al dancing assieme al Gi__________lio e alla __________ si stava parlando della tensione che c’era tra i coniugi”; dopo l’inter-vento della moglie vi è stato un alterco tra i coniugi (verbali, pag. 53). Se non che, lo stesso teste ha riferito di avere frequentato negli anni 1990/91 la figlia __________, ragione per cui non è possibile concludere nel senso voluto dall’appellante.
In sostanza l’episodio descritto dal teste __________, ancorché deprecabile, risulta nondimeno isolato già per il fatto che il teste ha frequentato l’esercizio pubblico durante tutto il 1993 e i primi mesi del 1994 (appello, pag. 4). Che poi vi fossero litigi coniugali e con i figli sulla gestione dell’esercizio pubblico è confermato da __________ __________ (verbali, pag. 30) e da __________ __________ (verbali, pag. 33), ma si tratta di litigi che risalgono ai tempi della convivenza e che sono continuati anche dopo la separazione. Mentre quanto riferito dalla teste __________ __________ (“ho sentito dire __________ che c’era un nuovo padrone alla __________ in tono scherzoso”) non conferma intenzioni particolarmente malevoli della moglie nei confronti del marito, così come il rinvenimento di un registratore in un locale del garni – a prescindere dalla circostanza che non è stato dimostrato essere stata la moglie a introdurlo – non basta a rendere verosimile che la presenza della moglie nell’appartamento coniugale sia fonte di gravi litigi. È possibile che la vicinanza dell’abitazione coniugale al posto di lavoro del marito contribuisca ad aumentare il pericolo di tensioni fra coniugi, ma ciò non permette di concludere che per questo solo motivo si giustifichi un cambiamento dell’assetto provvisionale. Ne discende che, come già stabilito dal Pretore, in difetto di un mutamento rilevante e durevole delle circostanze, non vi è spazio per modificare l’assegnazione dell’appartamento coniugale. L’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
L’appellante si duole del fatto che anche la presenza della figlia __________ nell’appartamento occupato dalla madre crea problemi. Ora, è vero che tra l’attuale compagna dell’appellante e __________ vi è stato un diverbio (deposizione __________ __________i), sfociato in un procedimento penale (doc. 5) conclusosi le scuse di quest’ul-tima (richiamo IV), ma, ancora una volta, tale episodio appare isolato, tant’è che in seguito neppure l’appellante pretende vi siano stati altri conflitti tra la figlia e la propria convivente. È verosimile che i rapporti tra __________ e il padre siano compromessi (deposizione __________ __________), ma ciò non legittima l’appellante a chiedere l’assegnazione dell’abitazione coniugale, in modifica di un accordo liberamente preso tra i coniugi. Si aggiunga che vi sono state tensioni tra genitori e figli anche in passato, essenzialmente per ragioni dovute alla conduzione dell’esercizio pubblico (deposizione __________ __________, pag. 27; __________ __________, pag. 33; __________ __________, pag. 44), di modo che non è possibile ricondurre alla sola presenza della figlia nell’appartamento le tensioni tra lei e il padre.
Il marito sostiene che la moglie eccede nell’uso dell’apparta-mento coniugale poiché ospita le figlie e il nipote a sue spese, mentre egli sopporta tutti gli oneri correnti. La censura è infondata.
Come già rilevato da questa Camera, nell’accordo del 31 maggio 1990 l’appartamento era stato attribuito alla moglie senza condizioni (sentenza 18 ottobre 1991, pag. 7 consid. 2b). Dall’ istruttoria è emerso inoltre che le figlie __________ e __________ hanno praticamente sempre abitato, anche se __________ con minore frequenza, in tale appartamento (interrogatorio formale attrice del 12 dicembre 1994, risposta n. 1 e 2; deposizione __________ __________ pag. 70). È possibile che il 31 maggio 1990 la figlia __________ non abitasse con la madre poiché assente all’estero, ma ciò è irrilevante perché l’appartamento è ancora quello in cui la famiglia abitava prima che i genitori si separassero (deposizione __________ __________ pag. 71). È pertanto logico che dopo il periodo di studi negli Stati Uniti __________ sia andata a vivere con la madre. Si aggiunga che, quantunque la moglie non si occupasse più dell’esercizio pubblico, questa Camera aveva confermato l’assegnazione dell’appartamento alla stessa poiché vi abitava con la figlia __________ (sentenza 16 ottobre 1991, pag. 7 consid. 2b). Del resto, la presenza di cinque persone può cagionare spese supplementari, ma l’appellante non ha minimamente dimostrato l’aumento degli oneri, non bastando al riguardo invocare il normale andamento delle cose e l’esperienza della vita (appello, pag. 11). In concreto nessun dato è stato fornito, di modo che l’argomentazione è inconsistente. In merito all’occu-pazione dei posteggi, poi, l’appellante non pretende che l’esercizio pubblico ne patisca, di modo che la questione non merita particolare disamina. Il problema esula persino dall’assegnazione dell’abitazione coniugale. Su questo punto l’appellante avrebbe potuto chiedere, se mai, una diversa ripartizione degli oneri connessi all’uso dell’abitazione (punto 3 dell’accordo), ciò che in concreto non ha fatto. Infine egli neppure contesta il diritto della moglie di mantenere pendente causa lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, limitandosi a indicare di non avere potuto prevedere una simile numerosa convivenza e di avere assunto solo gli oneri relativi a un uso normale, senza curarsi di dimostrare il cambiamento rilevante e durevole che è indispensabile per una modifica dell’assetto cautelare.
Dato quanto precede l’appello deve essere respinto, senza che occorra esaminare l’offerta dell’appellante di aumentare il contributo alimentare a favore della moglie, né le sue ulteriori argomentazioni su questioni che neppure figurano nella decisione pretorile.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, tenuto a rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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