AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1996.4
Data decisione, Autorità: 15.05.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00004
Lugano 15 maggio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in procedura di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 febbraio 1993 da
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare del 20 dicembre 1995 con cui il Pretore ha modificato l’assetto cautelare;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 gennaio 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1959) e __________ nata __________ (1959), già reduce da un’esperienza matrimoniale, si sono sposati a __________ il ____________________ 1988. Dalla loro unione è nato il figlio __________ (__________1990). Il marito lavora presso __________ __________ __________ __________ __________ di __________, mentre la moglie, di formazione aiuto medico, non ha esercitato alcuna attività lavorativa durante l’attuale unione coniugale, riprendendola solamente nel 1993.
B. Il 16 febbraio 1993 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione e ha postulato l’adozione di misure provvisionali, in particolare l’affidamento a sé del figlio __________. Statuendo il 18 febbraio 1993 inaudita parte, il Pretore ha affidato il figlio __________ alle cure del padre. Il 2 marzo successivo __________ __________ ha presentato un’istanza di revoca del provvedimento supercautelare e ha postulato anch’essa l’affidamento del figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 15 marzo 1993. All’udienza del 30 marzo 1993, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito le rispettive domande e hanno chiesto entrambe l’erezione di una perizia sociopsichiatrica della madre. Esse si sono accordate inoltre sul diritto di visita di quest’ultima, fissandolo in un giorno la settimana. Il 26 aprile 1993 __________ __________ ha presentato un’istanza tendente alla regolamentazione del diritto di visita della moglie. Il 4 maggio successivo il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, statuendo in via supercautelare in luogo e vece del Pretore, ha fissato il diritto di visita di __________ __________ in due giorni la settimana dalle 08.00 alle 18.00 senza pernottamento. In data 14 settembre 1993 il dott. __________ __________ ha rassegnato la perizia psichiatrica esperita sulla convenuta.
C. Il 15 novembre 1993 __________ __________ ha promosso azione di divorzio chiedendo in particolare, oltre allo scioglimento del matrimonio, l’affidamento del figlio __________ con un diritto di visita per la madre. Il 31 gennaio 1994 __________ __________ ha presentato un’istanza tendente alla modifica del diritto di visita con il figlio. Nella sua risposta del 18 febbraio 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato essa stessa il divorzio con l’affidamento del figlio __________, riservato il diritto di visita del padre, e un contributo alimentare scalare a favore del figlio. Il 1° marzo 1994 i genitori si sono accordati sul diritto di visita della madre fissandolo in una fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera e in una giornata infrasettimanale. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale presentata dalla moglie.
D. Esperita l’istruttoria, durante la quale il dott. __________ __________ ha rilasciato il 26 aprile 1995 un primo rapporto sulla condizione psichica della madre, integrato il 17 giugno successivo e completato il 20 agosto 1995 in relazione all’affidamento del figlio __________, nei rispettivi memoriali conclusivi del 26 ottobre 1995 le parti hanno riaffermato le loro domande e argomentazioni. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 31 ottobre 1995.
E. Con decreto provvisionale del 20 dicembre 1995, il Pretore ha modificato la decisione supercautelare del 18 febbraio 1993 e ha affidato __________ alle cure della madre, incaricando il servizio medico-psicologico di organizzare il cambiamento di affidamento con l’invito a voler presentare un rapporto sulla situazione entro la fine del mese di marzo 1996; egli ha regolamentato inoltre il diritto di visita del padre e ha imposto a quest’ultimo un contributo alimentare di fr. 700.– per il figlio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico del marito, tenuto pure a versare alla convenuta un’indennità di fr. 1’500.– per ripetibili.
F. Il 2 gennaio 1996 __________ __________ è insorto con un appello del 2 gennaio 1996 nel quale chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il decreto impugnato sia annullato. La presidente della I Camera civile ha accordato effetto sospensivo all’appello con decreto del 9 gennaio 1996. Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
G. Le parti sono state sentite personalmente all’udienza del 16 febbraio 1996 e a quella del 27 febbraio successivo, dopo l’escussione del teste __________ __________, hanno proceduto alla discussione finale. Nel frattempo, con decreto del 16 febbraio 1996, la presidente della I Camera civile ha regolamentato il diritto di visita della madre, fissandolo in una fine settimana ogni due oltre una giornata infrasettimanale a dipendenza degli impegni del figlio e ristabilendo il contatto telefonico madre-figlio.
Considerando
in diritto:
Il Pretore, dopo avere passato in rassegna la giurisprudenza federale in materia di affidamento dei figli, ha affidato __________ alle cure della madre sulla base delle risultanze peritali e in particolare dei referti del dott. __________ __________. Egli ha inoltre incaricato il servizio medico-psicologico di __________ di seguire la madre per l’impostazione della sua nuova organizzazione di vita con il figlio, con l’invito a rilasciare una relazione conclusiva entro la fine del mese di marzo
Il primo giudice, dopo aver regolamentato il diritto di visita del padre, ha imposto a quest’ultimo un contributo alimentare di fr. 700.– per il figlio.
L’appellante chiede preliminarmente che il decreto impugnato sia annullato poiché all’udienza del 30 ottobre 1995 le parti erano state convocate per il dibattimento finale della procedura di merito e non di quella provvisionale, ragione per la quale il Pretore non avrebbe potuto fondare il giudizio sugli allegati conclusivi presentati dalle parti per la causa di merito. La censura è speciosa. A prescindere dalla circostanza che un provvedimento cautelare non ha - se non limitatamente - forza di giudicato (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral o cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota 28 con richiami di dottrina; cfr. anche SJ 1992 578), e può essere oggetto di modifiche (cfr. anche l’art. 384 CPC per il quale il giudice, in caso di cambiamento delle condizioni, può in ogni tempo modificare il provvedimento cautelare) e che per l’art. 382 cpv. 1 CPC possono essere impugnati solamente i provvedimenti cautelari emanati previo contraddittorio, ciò che semmai renderebbe irricevibile l’appello presentato dall’attore proprio per mancanza di contraddittorio, nella fattispecie all’udienza del 30 ottobre 1995 e soprattutto nelle rispettive conclusioni del 26 ottobre precedente le parti hanno avuto modo di esprimersi sulla questione relativa all’affidamento del figlio __________. Tanto basta per considerare la predetta udienza quale discussione finale provvisionale. L’appello è pertanto ricevibile.
Per l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure cautelari, in particolare circa la custodia dei figli. Per l’assegnazione dei figli pendente causa valgono, in linea generale, i principi dottrinali e giurisprudenziali che sgorgano dall’art. 156 CC sui diritti dei genitori nei confronti dei figli in caso di divorzio (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 206 ad art. 145; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione 1995, n. 892 pag. 180). Nell’uno e nell’altro caso il criterio decisivo è quello del bene dei figli, da ricercare alla luce dell’insieme delle circostanze concrete, valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (DTF 117 II 355 consid. 3; Bühler/Spühler, op. cit., n. 64 e segg. ad art. 156). Anche il giudice delle misure provvisionali deve apprezzare secondo equità l’insieme delle circostanze e adottare i provvedimenti che più appaiono opportuni perché meglio tutelano gli interessi dei figli. Di primaria importanza, in vista dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua disponibilità a occuparsi personalmente del minore, i rapporti che ha con lui, come pure le relazioni personali ed economiche nella misura in cui possono influire sullo sviluppo armonioso del figlio inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di rilievo: il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice delle misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un esame sommario della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta soltanto quale genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua decisione non vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del divorzio o della separazione (Bühler/Spühler, op. cit., n. 206 segg. - in particolare Ergänzungsband 1991, nota 208 - ad art. 145 CC e note 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli applica, in ogni modo, il principio inquisitorio (DTF 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. 4).
In concreto occorre decidere sull’affidamento di __________ per la prima volta; la decisione supercautelare del 18 febbraio 1993 (sopra consid. B), proprio perché presa senza contraddittorio, non deve influenzare il giudizio. Sennonché la fattispecie configura una situazione atipica, poiché la decisione cautelare impugnata è stata presa alla fine della procedura di merito e non regola, se non per un periodo limitato, la posizione del figlio durante il processo. Come correttamente rilevato dal Pretore, il diritto federale impone al giudice del merito una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli che sia di principio definitiva e duratura (DTF 119 II 205 consid. 3), ragione per cui nel caso concreto il giudice delle misure provvisionali deve formulare una prognosi sul problema di sapere quale genitore, tenuto conto di tutte le circostanze, è in grado di offrire al figlio tutte le garanzie di un miglior sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale in funzione della sua età (DTF 117 II 355 consid. 3).
L’appellante sottolinea il particolare carattere e la personalità della moglie che avrebbe condotto alla disunione coniugale e all’affidamento di __________ al padre.
a) Le circostanze che hanno condotto alla rottura dei rapporti coniugali, nella misura in cui non concernono la capacità delle parti di occuparsi convenientemente del figlio, dovranno essere esaminate nel merito della procedura. Come ben evidenziato dal dott. __________ __________, il problema che si pone è quello di sapere se __________ __________, anche a seguito della malattia sofferta e delle particolarità del suo carattere, è in grado di fungere da educatrice, se è in grado di evitare contraddizioni tra lo stile educativo suo e quello di __________ __________ e se può garantire una stabilità di luoghi e di criteri educativi anche su di un lungo periodo di tempo.
b) Ora, non è contestato che l’affidamento del figlio al padre è stato determinato dal precario stato di salute patito dalla madre. Il dott. __________ __________ ha riferito che essa ha sofferto di una psicosi bipolare a manifestazione mista (ciclotimia, depressione endogena, psicosi maniaco-depressiva) combinata con una paraplegia spinale spastica familiare probabilmente latente (perizia 14 settembre 1993, pag. 9). Tale diagnosi, pur sfumando l’esistenza della malattia ereditaria, è stata confermata dal dott. __________, per il quale __________ __________ ha sofferto di un periodo lungo e grave di depressione endogena. Questo genere di affezione mentale, classificata come episodio depressivo maggiore, è caratterizzata da un umore depressivo, da una perdita di interessi e di piacere, per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno e per le attività cui teneva; essa non dipende, se non in un’infima parte, dalle circostanze di vita dell’individuo che ne soffre, ma è piuttosto di natura endogena, ossia dipende da “un terreno”. L’unico modo di curarla in maniera radicale è la farmacoterapia (perizia 26 aprile 1995 dott. __________, pag. 7).
A seguito del precario stato di salute la convenuta è stata costretta, nel periodo tra il mese di maggio 1992 e la fine di gennaio 1993, a varie degenze ospedaliere. Dal fascicolo processuale risulta inoltre che nei momenti di lucidità la convenuta era una buona madre e la sua capacità educativa non era in discussione, circostanza per altro ammessa anche dal marito (perizia dott. __________, pag. 5 e pag. 10) e dal dott. __________ (perizia 20 agosto 1995, pag. 12, con la precisazione espressa all’udienza di delucidazione orale del 18 settembre 1995, pag. 4 primo paragrafo). Del resto dal referto del dott. __________ emerge che, a quel tempo, la madre assumeva il ruolo materno a livello emotivo in modo coerente e adeguato nel periodo di stabilità affettiva, con qualche tendenza al controllo e alla fusione. Per il perito le prospettive future erano strettamente legate al decorso della malattia e a possibili future ricadute depressive maggiori; egli non riteneva adeguato, a quel momento, affidare il figlio alla madre, “conseguentemente a un atteggiamento di controllo su di lui e di rivendicazione, senza un preventivo confronto di quest’ultima con la malattia e il proprio futuro” (perizia pag. 11, risposte 2 e 4).
c) Dopo la perizia allestita il 14 settembre 1993 dal dott. __________ le condizioni di salute di __________ __________ sono mutate. Già il 26 gennaio 1994 lo stesso perito ha indicato che essa ha preso coscienza della malattia e della cura da seguire (doc. A). Il dott. __________ ha riferito che attualmente la psicosi depressiva di cui ha sofferto la convenuta è totalmente assente: “essa è guarita e la malattia non è più percettibile” (perizia 26 aprile 1995 pag. 8). Egli ha precisato inoltre che la peritanda, sul piano psicologico, sembra avere recuperato fiducia in sé e capacità importanti per affrontare una vita professionale e personale più soddisfacente (loc. cit. pag. 12). Si aggiunga che dopo la separazione dal marito, __________ __________ è praticamente diventata un’altra persona (perizia 26 aprile 1995 dott. __________ pag. 15; deposizioni dott. __________ __________, __________ __________ e __________ __________).
a) Come si è visto, la convenuta, nei momenti di stabilità affettiva era una buona madre e la sua capacità educativa non era in discussione (consid. 5b). Dal referto del dott. __________ risulta che attualmente l’ansia di lei sembra avere raggiunto livelli normali, di modo che l’atteggiamento di controllo nei confronti del figlio si è ridimensionato. Egli ha precisato inoltre che alla luce delle circostanze attuali, dal profilo teorico la madre potrebbe assumere l’affidamento di __________, poiché è in grado di assumere le proprie responsabilità e di svolgere in modo competente il ruolo di madre (perizia 26 aprile 1995 pag. 13-14 risposta n. 4a e pag. 16 risposta n. 4a). Certo, il perito ha avuto modo di riferire che l’educazione della madre al figlio sarà diversa da quella che gli ha dato la nonna con la collaborazione del padre, ma essa può sicuramente garantire una stabilità di luogo e di metodo, anche perché ha dimostrato di avere una certa stabilità lavorativa, di vita e di salute (perizia 20 agosto 1995 pag. 12; vedi anche deposizione dott. __________ __________i).
b) È indiscusso che dal mese di febbraio 1993 il figlio __________ è stato affidato alle cure del padre. Pur considerando che di fatto __________ è in custodia presso la nonna paterna, non vi sono dubbi in merito alle capacità educative di __________ __________. Il dott. __________ ha sottolineato l’adeguatezza educativa del padre e della sua famiglia, che ha preservato __________ dal pericolo di sentirsi abbandonato da sua madre (perizia 20 agosto 1995 pag. 7 e 16).
c) In concreto, entrambi i coniugi sembrano quindi - a un esame meramente sommario - idonei a occuparsi del figlio.
Per l’attribuzione di figli in tenera età la preferenza non va data sistematicamente alla madre e non si giustifica di derogare al principio della parità dei genitori quando entrambi dispongono della capacità di assistere ed educare la prole (DTF 117 II 357 consid. 4a). Se entrambi i genitori offrono condizioni equivalenti e le loro capacità educative sono identiche, la preferenza è da accordare al genitore che, tenuto conto di tutte le circostanze, è in grado di offrire al figlio le garanzie per un miglior sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale in funzione della sua età. Il criterio della stabilità delle relazioni entra in considerazione solamente se le citate condizioni, e pertanto la possibilità di occuparsi personalmente del figlio, possono ritenersi equivalenti in entrambi i genitori (DTF 117 II 355 consid. 3; 115 II 209 consid. 4a ;115 II 319 consid. 2 con riferimenti).
In merito alla situazione di __________ il dott. __________ ha avuto modo di riferire che questi è un bambino sveglio, simpatico, visibilmente educato. Mostra una buona capacità di contatto, è a suo agio con il padre e la sua nuova amica, come pure con la nonna. Sa chi è la mamma vera, ma preferisce non parlarne, non usando il termine mamma al di fuori della sua vera madre (perizia 20 agosto 1995, pag. 6). Pur avendo potuto beneficiare della presenza della nonna paterna (figura vicariante solida e adeguata), che gli ha permesso di affermarsi come persona e di avere quelle cure di cui necessitava, il perito ha indicato che il bambino ha ancora bisogno della presenza materna (perizia 20 agosto 1995 pag. 9). Attualmente il bambino frequenta la scuola materna di __________ -__________, mentre a partire dal mese di settembre 1996 inizierà la scuola elementare.
9.a) Come risulta dagli accertamenti di questa Camera (verbale 16 febbraio 1996), __________ __________ è impiegato presso le __________L come caposervizio contabile e lavora a tempo pieno. Egli ha indicato di avere già ottenuto dalla direzione delle aziende la possibilità di ridurre la pausa di mezzogiorno per consentirgli di finire prima la sera (doc. B) e avrebbe anche concordato la possibilità di un’ulteriore riduzione del tempo di lavoro (doc. A). L’appellante ha dichiarato inoltre di abitare a __________ in un appartamento di 3 ½ locali che divide con il fratello, anche se, vista la situazione famigliare, quest’ultimo intenderebbe trasferirsi nell’appartamento della madre, rimasta vedova da poco tempo.
Tenuto conto della sua attività e degli orari della scuola d’infanzia, __________ dorme presso la nonna paterna, ove ha la sua cameretta. È la nonna che accompagna __________ all’asilo e va ad aspettarlo alla fermata del pulmino al rientro. Padre e figlio si vedono unicamente la sera, quando l’appellante si reca da propri genitori e cenano assieme, così come il fine settimana quando la madre non esercita il diritto di visita. Al momento in cui il bambino va a dormire, il padre torna a casa sua.
b) __________ __________, dopo aver lavorato per un periodo di prova presso la clinica __________ __________ di __________, ha lasciato il posto di lavoro poiché i turni non erano compatibili con l’eventuale affidamento del figlio ed è in attesa di una risposta per un impiego a Mendrisio che la occuperebbe dalle 9.00 alle 12.00. Essa ha dichiarato di abitare in un monolocale a __________, anche se in vista dell’affidamento ha cercato un appartamento più grande, che aveva già trovato a __________. La madre ha soggiunto inoltre che qualora il figlio le fosse affidato, essa si potrebbe mettere d’accordo con una sua cugina, che ha bambini in età scolastica, per andare a prendere __________ a mezzogiorno.
c) Nella fattispecie la disponibilità di tempo della madre non può essere considerata apprezzabilmente superiore a quella del padre. Certo, essa lavorerà solo mezza giornata, ma la possibilità per il padre di terminare il proprio lavoro alle 16.00 non permette di accordarle, per questo solo fatto, una preferenza, il bambino essendo occupato a scuola fino a quell’ora. Anche la situazione logistica in cui si troverà il figlio, pur con le riserve legate alla ricerca di un nuovo appartamento per la madre e alla partenza del fratello dal domicilio del padre, appare adeguata in entrambi i casi. Non vi sono inoltre dubbi che il bambino intrattiene buone relazioni con entrambi i genitori. Così come la garanzia delle relazioni personali con il genitore non affidatario sembra essere assicurata in entrambi i casi. Il fatto che in passato la madre ha rinunciato al diritto di visita pomeridiano infrasettimanale è piuttosto da ricondurre a incomprensioni sugli orari della scuola materna frequentata da __________ (cfr. verbale 16 febbraio 1996). Non consta per altro che il diritto di visita sia ostacolato.
d) Neppure i rapporti con gli attuali compagni delle parti sembrano di pregiudizio per il minore. Il dott. __________ ha riferito che __________ si mostra a suo agio con __________ __________ (attuale compagna del marito), la quale appare piuttosto come sorella maggiore affettuosa (perizia 20 agosto 1995 pag. 6). D’altro canto non vi sono elementi per dubitare del buon rapporto del bambino con __________ __________ __________ (attuale compagno della moglie), con il quale è contento di giocare (cfr. verbale del 27 febbraio 1996). Non vi è quindi ragione per dubitare dell’idoneità ambientale ed educativa nella quale si troverebbe il bambino.
Dal referto peritale del dott. __________ si evince che la convenuta ha superato il lungo periodo di depressione di cui ha sofferto. Il perito non ha escluso la possibilità che la malattia possa ripresentarsi, ma l’appellata, consapevole di questa possibilità, assume a fini preventivi un antidepressivo di grande efficacia. Egli ha soggiunto inoltre che dal punto di vista medico la convenuta ha preso un certo numero di misure ragionevoli per evitare una ricaduta (perizia 26 aprile 1995 pag. 12; delucidazione orale del 13 settembre 1995 pag. 3), aggiungendo altresì di non credere a una tale eventualità. Si può quindi ragionevolmente presumere che la madre possa garantire una continuità educativa (perizia 20 agosto 1995 pag. 15), tanto più che la ripresa di un’attività lavorativa conforta una solidità dello stato psichico (loc. cit. pag. 16). Il fatto che essa ha rinunciato al posto di lavoro presso la clinica __________ __________ non è segno di una depressione incipiente, ma piuttosto di una scelta inevitabile, dovuta all’incompatibilità degli orari di lavoro con l’eventuale affidamento del figlio (delucidazione orale del 13 settembre 1995 pag. 3 e verbale 16 febbraio 1996). Del resto attualmente la madre si sta attivando per un nuovo posto di lavoro (cfr. consid. 9b). È vero che il dott. __________ ha consigliato alla convenuta di sottoporsi a una psicoterapia che l’aiuti a gestire il figlio per capire l’origine dei suoi comportamenti e delle sue depressioni (perizia dott. __________ pag. 10), e che essa vi ha dato seguito unicamente in due occasioni (perizia 26 aprile 1995 pag. 5), ma la circostanza non è decisiva. A prescindere dal fatto che attualmente la convenuta segue una terapia e che si reca una volta al mese dal dott. __________ (verbale 16 febbraio 1996), il dott. __________ ha potuto riferire che la situazione della stessa è migliorata (perizia 20 agosto 1995 pag. 14, risposta 5a). Si aggiunga che, come si vedrà d’appresso, l’affidamento del bambino alla madre entra in linea di conto solo con la vigilanza del Servizio medico-psicologico e solo se essa seguirà con scrupolo e attenzione le direttive di tale Servizio.
Certo è estremamente difficile determinare, caso per caso, quale sia il bene del figlio considerato che un bambino, soprattutto di una certa età, avrebbe bisogno in primo luogo di poter intrattenere rapporti intensi e costanti con entrambi i genitori, ma nella fattispecie, tenuto conto dell’età del minore, il bene del figlio consiste nella possibilità di ricuperare la capacità educativa della madre, senza per altro perdere né il padre né la nonna paterna (perizia 20 agosto 1995 pag. 15). Si aggiunga che per il perito è possibile attuare questo ricupero con un diritto di visita molto esteso, ritenuto però inadeguato nel caso concreto, vista la conflittualità tra i genitori (delucidazione orale del 13 settembre 1995 pag. 4 ultimo capoverso). Va rilevato infine a questo proposito che la conflittualità dei genitori appare oggi superata (cfr. anche verbale di udienza del 16 febbraio 1996), al punto che questa Camera ha già esteso il più possibile il diritto di visita della madre (cfr. decreto 16 febbraio 1996 della presidente della I Camera civile). Ciò non basta tuttavia ad assicurare al bambino la presenza materna ritenuta indispensbile dal perito
In sostanza a favore dell’affidamento alla madre vi è la disponibilità di quest’ultima di occuparsi completamente del figlio, e non solo dal periodo che va dalla fine del lavoro al momento di metterlo a letto. Come visto in precedenza (consid. 9a), il bambino pur essendo assegnato al padre è sempre stato con i nonni paterni. Già prima dell’affidamento di __________ al padre, i nonni paterni si sono occupati intensamente del nipote, soprattutto nei momenti di depressione della madre (cfr. Doc. E inc. / conc.; deposizioni __________ __________, __________ __________ e __________ __________). Oggi il bambino vive praticamente con la nonna paterna: ha la sua camera dalla nonna, cena con il padre dalla nonna, è quest’ultima che lo accompagna all’asilo e lo riporta a casa la sera. Certo, il fatto che il bambino dorma dalla nonna può essere stato dettato da problemi di orari e il fatto di aver trovato questa soluzione nei momenti in cui il padre non si può occupare, per ragioni professionali, del figlio, è senza dubbio valida. Ma ciò non toglie che l’appellante, pur avendone la possibilità, non ha predisposto nel suo appartamento una camera per il figlio, e ha delegato in pratica parte delle sue responsabilità educative, circostanze che non appaiono del tutto idonee per lo sviluppo del figlio stesso. Infine, senza nulla togliere alle capacità educative della nonna paterna, essa è appunto la nonna e non la mamma (perizia 20 agosto 1995 pag. 8), della quale __________ ha bisogno. Si aggiunga che pur tenendo conto del criterio della stabilità, che non consente di modificare senza riguardi un assetto vigente, nel caso concreto l’affidamento di __________ alla madre è giustificato dalla prognosi favorevole espressa dal dott. __________ in merito alla stabilità e continuità di luogo e di metodo educativo della madre (perizia 20 agosto 1995 pag. 12). È vero che nel complemento peritale del 17 giugno 1995 il dott. __________ ha avuto modo di riferire che al bambino bisogna preservare per quanto possibile la continuità di vita ed evitare rotture, cambiamenti immotivati, bruschi e radicali, concludendo che __________ avrebbe condizioni di stabilità psicologica migliori rimanendo affidato al padre. Sennonché questa sua riflessione è stata superata dalla perizia del 20 agosto 1995, nella quale il perito non solo non ha intravisto controindicazioni nel cambiamento di affidamento, che non considera un esperimento (perizia pag. 11), ma ha indicato che l’eventuale passaggio di affidamento non significa per il bambino un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Del resto per __________ la madre non è una persona estranea, il diritto di visita essendo stato esercitato con regolarità (cfr. anche deposizione __________ __________). Va rilevato inoltre che nonostante l’affidamento del bambino alla madre, la figura paterna può essere mantenuta con il diritto di visita, considerato che per un bambino dell’età di __________ è più difficile sostituire la madre che il padre (delucidazione orale del 13 settembre 1995 pag. 5 ultimo capoverso). In questo senso la regolamentazione del diritto di visita del padre fissata dal Pretore appare troppo rigida nella misura in cui non considera appieno l’intensità dei rapporti tra padre e figlio. Tenuto conto che il diritto di visita è lasciato all’apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), si giustifica una disciplina consona all’attuale situazione, ragione per la quale, nel caso concreto, il diritto di visita dev’essere esteso il più possibile. Tale diritto sarà pertanto esercitato nella stessa misura in cui è stato concesso alla madre, ossia in un fine settimana ogni due oltre a una giornata infrasettimanale a dipendenza degli impegni del figlio. Dovessero sorgere attriti in merito all’esercizio del diritto di visita, il Servizio medico-psicologico avvertirà il Pretore, che adotterà le restrizioni del caso.
L’appellante ritiene infine che il cambiamento di affidamento decretato dal Pretore costituisca un esperimento fatto sulla pelle del figlio. Quest’argomentazione è già stata sottoposta al dott. __________, il quale ha escluso che questa soluzione rappresenti “un inaccettabile mandare il figlio allo sbaraglio” (perizia 20 agosto 1995 pag. 12). Del resto proprio in quest’ottica il Pretore ha affiancato alla madre un aiuto specialistico per aiutarla nell’impostazione della sua nuova organizzazione di vita con il figlio da un punto di vista psicologico, educativo e pratico e ha incaricato il Servizio medico psicologico di __________ di seguire la madre e rilasciare una relazione conclusiva. Oltre a ciò, proprio per tenere conto della particolarità della fattispecie questo Servizio, ove dovessero ravvisarsi anomalie (compreso il diritto di visita) dovrà avvertire immediatamente il Pretore. Che queste misure non siano sufficienti non è stato sostenuto; esse meritano quindi conferma con la precisazione poc’anzi esposta. Ciò significa che l’appello deve essere parzialmente accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza. Tenuto conto dell’effetto sospensivo accordato al presente gravame, il termine di tre mesi fissato dal Pretore al Servizio medico-psicologico per presentare una relazione conclusiva deve inoltre essere prorogato al 15 agosto 1996.
L’appellante non contesta il contributo alimentare di fr. 700.– stabilito dal Pretore per il figlio __________e. A questo proposito va rilevato che l’accordo dei genitori in merito al contributo alimentare non dispensa il giudice di ogni grado da una verifica dell’ammontare nell’interesse della prole (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 34 ad art. 146), trattandosi di una questione sottratta alla libera disposizione delle parti. Per la determinazione del contributo alimentare per i figli vige infatti la massima ufficiale e il giudice non è vincolato alle domande delle parti né in prima né in seconda istanza (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 253 ad art. 145). In concreto, tenuto contro delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, il contributo alimentare per __________ appare a prima vista adeguato alla situazione dei genitori e non necessita quindi di un correttivo d’ufficio in appello
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto la parziale riforma del decreto impugnato è avvenuta in applicazione del principio inquisitorio di cui gode questa autorità, ma in sostanza l’appellante risulta largamente soccombente. Ciò posto, si giustifica di porre a suo carico l’integralità degli oneri processuali con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. ’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:
.
1.1. Il cambiamento di affidamento dal padre alla madre avverrà secondo le modalità e i tempi descritti nei considerandi, con l’ausilio del Servizio medico-psicologico __________ __________ __________ __________ (caposervizio: dott. __________ __________). Detto servizio invierà all’attenzione del Pretore, entro fine luglio 1996, una relazione conclusiva inerente la fattispecie, inoltre avvertirà il Pretore, anche prima della scadenza di tale termine, ove dovessero ravvisarsi anomalie di qualsiasi tipo.
1.2. Fino al cambiamento effettivo dell’affidamento __________ resterà in custodia presso la nonna paterna, ritenuto che alla madre viene concesso il seguente diritto di visita:
a) Un fine settimana ogni due, dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica alle 18.30;
b) Una giornata infrasettimanale, e meglio:
il martedì della settimana in cui viene esercitato il diritto di visita della madre dalle ore 15.30 alle ore 20.00, con l’impegno della madre di prendere il bambino a scuola e di riportarlo dalla nonna paterna;
il giovedì nella settimana in cui la madre non ha il diritto di visita dalle ore 16.15 alle ore 20.00 con l’impegno della madre di prendere il bambino a scuola e di riportarlo dalla nonna paterna.
1.3. Nel seguito è concesso a __________ __________ il seguente diritto di visita:
a) Un fine settimana ogni due, dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica alle 18.30;
b) Una giornata infrasettimanale, e meglio:
il martedì della settimana in cui viene esercitato il diritto di visita del padre dalle ore 15.30 alle ore 20.00, con l’impegno del padre di prendere il bambino a scuola e di riportarlo dalla madre;
il giovedì nella settimana in cui il padre non ha il diritto di visita dalle ore 16.15 alle ore 20.00 con l’impegno del padre di prendere il bambino a scuola e di riportarlo dalla madre.
Per il resto il decreto rimane invariato.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 600.--
b) indennità testi fr. 45.--
c) spese fr. 55.--
fr. 700.--
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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