AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.2
Data decisione, Autorità: 29.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00002
Lugano 29 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________. . (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 27 ottobre 1994 da
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 dicembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 giugno 1977 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1942) e __________ nata __________ (1946), omologando la convenzione sugli effetti accessori stipulata dai coniugi __________ 1975. La clausola n. _ prevedeva l’obbligo per il padre di versare un contributo alimentare per il figlio __________, nato il __________ 1968, di fr. 1’000.– mensili non indicizzati, fino al ventesimo anno di età o più se il figlio non avesse raggiunto l’indipendenza economica.
B. Nel mese di ottobre 1993 __________ __________ ha ottenuto la licenza in scienze politiche all’Università di __________ e il 16 gennaio 1994 si è recato negli Stati Uniti per un soggiorno linguistico. Rientrato nel mese di maggio 1994 e non avendo trovato lavoro, egli si è nuovamente iscritto alla disoccupazione, alla quale aveva fatto capo già da agosto a dicembre 1993, e ha maturato nel contempo l’intenzione di frequentare __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (__________) __________. Dal canto suo, il padre dal mese di febbraio 1994 ha interrotto il versamento del contributo di fr. 1’250.– mensili a favore del figlio.
C. Il 27 ottobre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere dal padre, a titolo di contributo di mantenimento, fr. 10 000.– relativi al periodo da marzo a ottobre 1994 e fr. 1’250.– mensili dal 1° novembre 1994 per un periodo indeterminato e sino all’ottenimento dell’indipendenza economica, rispettivamente di una sua occupazione lavorativa remunerata; quest’ultima pretesa è stata fatta valere anche in via cautelare. Alla discussione del 21 novembre 1994 __________ __________ si è opposto all’istanza. Con decreto supercautelare del giorno stesso il Pretore ha obbligato il padre a versare al figlio l’importo di fr. 900.– mensili. L’appello presentato da __________ __________ il 30 novembre 1994 è stata dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 9 dicembre successivo (inc. ___________/__________).
Esperita l’istruttoria, all’udienza del 3 febbraio 1995 le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale, ribadendo in ogni caso le rispettive domande.
D. Statuendo il 22 novembre 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha obbligato __________ __________ a versare al figlio un contributo di fr. 900.– mensili dal mese di dicembre 1994 alla fine dell’anno 1995. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico dell’istante per 3/5 e a carico del padre per 2/5, compensate le ripetibili.
E. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 29 dicembre 1995 in cui chiede che l’istanza sia respinta. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 1996 __________ __________ conclude per la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.
L’appellante critica tale decisione, ritenendola fondata su un giudizio di equità troppo esteso che trascenderebbe in una profonda ingiustizia. Egli sottolinea che il figlio è indipendente economicamente, poiché ha terminato la propria formazione e percepisce le indennità giornaliere di disoccupazione.
La pretesa di mantenimento è fatta valere per il periodo da dicembre 1994 a dicembre
La fattispecie è retta pertanto dall’art. 277 cpv. 2 CC nel tenore precedente la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 1996, secondo cui, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui tale formazione possa normalmente concludersi. La formazione deve consentire al figlio di acquisire gli strumenti necessari per rendersi economicamente indipendente e far fronte con le proprie risorse ai beni materiali dell’esistenza (DTF 114 II 207 consid. 3a). Anche dopo la maggiore età, determinanti ai fini dell’obbligo di mantenimento sono le condizioni economiche dei genitori, la capacità e le inclinazioni del figlio, gli altri obblighi alimentari dei genitori, le relazioni personali tra genitori e figli e gli sforzi e i sacrifici che si possono pretendere dal figlio e dall’eventuale suo coniuge (Rep. 1981 321 consid. 2 in fondo e dottrina ivi citata). Inoltre, a norma dell’art. 272 CC, i genitori e i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.
a) Nella fattispecie l’istante ha ottenuto la licenza in scienze politiche presso l’Università di __________ nell’ottobre 1993 (doc. A), di modo che egli beneficia di una formazione nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC (DTF 117 II 372 segg. consid. 5; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, n. 20.31). Non è in discussione neppure – a giusta ragione – che il soggiorno negli Stati Uniti e l’iscrizione __________ di __________ esulano dal concetto di formazione contemplata dalla legge (DTF 118 II 98).
b) Sebbene l’obbligo sancito all’art. 277 cpv. 2 CC abbia carattere di eccezione (DTF 118 II 99 consid. 4a con riferimenti; 117 II 372 consid. 5b), il legislatore ha lasciato aperta soluzioni di equità, prescrivendo che i genitori debbono mantenere il figlio maggiorenne agli studi – per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze – sino al momento in cui la formazione professionale possa concludersi nel debito modo (Rep. 1989 pag. 136 consid. 1 in fondo; DTF 111 II 411 consid. 2a). Anche sotto il profilo equitativo tuttavia l’obbligo di mantenimento viene meno nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere dal figlio che vi provveda da sé, con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC; DTF 111 II 411-412 consid. 2a). In altri termini, un giudizio in equità trova spazio soltanto nel caso in cui il figlio sia ancora in formazione, e non dopo l’ultimazione della stessa. Del resto la durata dell’obbligo di contributo per il figlio maggiorenne può essere ragionevolmente prolungata, dopo la fine della formazione, per motivi dovuti al servizio militare, alla frequentazione di stages professionali, a malattia, a isolati insuccessi scolastici o a insicurezza nella scelta della professione, mentre qualora il figlio sia disoccupato i genitori sono soggetti, piuttosto, all’obbligo di assistenza (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 62 e 63 ad art. 277; op. cit., n. 20.31; BJM 1988 pag. 80 segg.; 1991 pag. 247). In concreto nessun motivo in tal senso è stato addotto, di modo che l’appello è fondato su questo punto.
a) L’interpretazione di un contratto o di una clausola contrattuale dipende dal principio della buona fede; decisivo è il significato che si deve ragionevolmente attribuire al senso e alla lettera della dichiarazione di volontà delle parti, tenendo conto delle concrete circostanze (DTF 107 II 476 consid. 6c in alto). Nella fattispecie i coniugi hanno pattuito che il padre avrebbe contribuito “al mantenimento del figlio con fr. 1’000.– (...) mensili fino al ventesimo anno o più se il figlio non avrà ancora raggiunto l’indipendenza economica” (doc. Q). Dall’istruttoria non è emerso che cosa intendessero precisamente i coniugi con “indipendenza economica” del figlio. Del resto, al momento del divorzio il figlio aveva solo 9 anni, con il che la natura della sua futura formazione si prospettava ancora lontana. Al momento della firma della convenzione non era ancora in vigore nemmeno il nuovo diritto di filiazione (entrato in vigore il 1° gennaio 1978) e a quel tempo l’obbligo di mantenimento non era soggetto ad alcun termine, benché dottrina e giurisprudenza ammettessero che esso durava fino all’ultimazione di una formazione professionale già iniziata (FF 1984 II pag. 59).
Certo, l’indipendenza economica vera e propria si raggiunge solo al momento in cui si è in condizione di non dipendere da altri e di far fronte con le proprie risorse ai beni materiali dell’esistenza, ma tale non è l’accezione degli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC né quanto in buona fede poteva presumere il padre alla firma della convenzione. Egli non poteva ragionevolmente supporre – in altre parole – di dover sostentare il figlio fino al momento in cui questi, terminata la formazione universitaria, si sarebbe effettivamente mantenuto da sé o avrebbe ottenuto un impiego adeguato alle sue capacità e qualifiche professionali. Secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, egli doveva aspettarsi di sopperire alle esigenze del figlio finché questi, ultimata la formazione, avesse acquisito le conoscenze professionali suscettibili di consentirgli di far fronte alle proprie esigenze materiali (DTF 117 II 373 consid. 5 b/aa; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 92 ad art. 277).
b) Dal fascicolo processuale risulta che durante gli studi universitari il padre ha versato un contributo finanche superiore a quello pattuito nella convenzione. Ciò dipendeva dalla circostanza che il padre tratteneva per sé gli assegni familiari e dall’impossibilità per il figlio di ricevere borse o assegni di studio a causa della florida situazione economica dell’appel-lante (deposizione __________ __________). Nel mese di ottobre 1993 il figlio ha conseguito – come detto – la licenza in scienze politiche (doc. A) e fino al mese di febbraio 1994 il padre ha continuato a versare il noto contributo. Non è contestato inoltre che l’istante si è annunciato alla Cassa di disoccupazione già prima di conseguire la licenza (dall’agosto 1993: interrogatorio formale __________ __________ domanda 6, pag. 3), che ha percepito le indennità di disoccupazione fino al mese di dicembre 1993, che nel mese di gennaio 1994 egli è partito per gli Stati Uniti rimanendovi sino al mese di maggio 1994, che al ritorno si è nuovamente iscritto alla disoccupazione (perché le ricerche di lavoro sono risultate vane) e che ha riscosso indennità fino al decreto supercautelare del 21 novembre 1994 emanato dal Pretore.
Nelle circostanze descritte la pretesa di un contributo di mantenimento non può essere tutelata. Intanto il padre poteva ragionevolmente ritenere che con il conseguimento della licenza in scienze politiche il figlio avesse una formazione sufficiente, conforme alle sue attitudini e inclinazioni, per provvedere da sé al proprio mantenimento (DTF 117 II 374 consid. 5 bb). Il figlio ha invero cercato un’occupazione senza successo (cfr. plico lettere di ricerca lavoro), ma ciò non significa che egli non fosse in grado di far fronte con le proprie risorse al proprio sostentamento. Che poi il padre, dopo la fine dell’università, abbia continuato per un certo periodo a versare un contributo su base volontaria non ha rilievo giuridico, né il figlio ha mai preteso il contrario. Oltre a ciò l’appellato ha fatto capo per almeno 170 giorni alle indennità di disoccupazione, fino all’esaurimento (istanza, pag. 5). È vero che i genitori non sono liberati dal loro obbligo di mantenimento quando il figlio provvede al proprio mantenimento grazie a prestazioni di terzi e non con il provento del suo lavoro o con altri mezzi propri (DTF 123 III 162 consid. 4a), ma nella fattispecie egli non può ragionevolmente esigere che, dopo avere ultimato la propria formazione e percepito indennità di disoccupazione fino all’esaurimento, il padre sia chiamato a contribuire fino al giorno in cui egli otterrà un impiego confacente alle sue capacità e qualifiche professionali (istanza pag. 6). Tale interpretazione offenderebbe il carattere eccezionale dell’art. 277 cpv. 2 CC. Ne discende che l’appello, provvisto di buon diritto, deve essere accolto, senza che occorra esaminare la questione dei rapporti personali tra le parti e quella della possibilità del padre di far fronte al versamento del contributo.
Ci si potrebbe invero chiedere se il caso in rassegna non debba essere esaminato nella prospettiva dell’art. 328 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n.62 ad art. 277). Se non che, per quanto il giudice applichi d’ufficio – indipendentemente dalle argomentazioni delle parti – il diritto federale (DTF 109 II 122 consid. b), ciò vale unicamente per l’applicazione del diritto e non per la fattispecie cui esso si riferisce. Le premesse di fatto cui si àncora un’azione fondata sull’art. 277 cpv. 2 CC non sono identiche a quelle che devono essere poste a fondamento di un’azione basata sull’art. 328 cpv. 1 CC (cfr. ad esempio, sulla nozione di trovarsi nel bisogno, DTF 106 II 292 consid. 3). In concreto non risulta che i presupposti della pretesa fondata sull’art. 328 cpv. 1 CC siano stati discussi dinanzi al Pretore. La pretesa sarà esaminata quindi – dandosi il caso – nel quadro di una nuova azione.
Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell’appellato (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili d’appello. Visto l’esito della procedura, deve essere riformato anche il dispositivo sugli oneri di prima sede, che vanno posti a carico dell’istante, tenuto a rifondere al convenuto un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster