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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.1
Data decisione, Autorità: 04.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00001
Lugano 4 gennaio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi, astenuto)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di revisione della sentenza 30 giugno 1994 (n. /) di questa Camera presentata in data 16 dicembre 1995 da
__________, __________,
nella causa n. __________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, che lo opponeva a
, __________ -, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza 14 novembre 1988 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto i rapporti di comproprietà esistenti tra i fratelli __________ e __________ __________, ha assegnato a ognuno dei comproprietari uno scorporo di terreno, con l’obbligo per l’attore __________ __________ di versare al convenuto __________ __________ un conguaglio di fr. 40’000.– e di mettere a disposizione di quest’ultimo la teleferica per il trasporto di materiali e infine ha costituito una servitù di passo pedonale per accedere all’impianto a favore del convenuto;
che con sentenza 20 dicembre 1989 di questa Camera su appello di __________ __________, il giudizio pretorile è stato confermato ma l’incarto è stato rinviato al Pretore per l’allestimento di una planimetria con l’indicazione dell’esatto tracciato del passo;
che il ricorso dell’attore contro questa sentenza è stato dichiarato inammissibile il 17 maggio 1990 dalla II Corte civile del Tribunale federale;
che __________ __________ ha interposto appello anche contro la successiva sentenza 5 aprile 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, con la quale è stato fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere i trapassi immobiliari e la servitù di passo pedonale definita nel piano di mutazione 17 marzo 1993;
che l’appello è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 30 giugno 1994;
che con istanza 16 dicembre 1995, redatta in lingua tedesca, __________ __________ chiede la revisione della citata sentenza, asserendo che la stessa è giustificata dalle numerose “assurdità” emerse dalla procedura;
che tale istanza non è stata notificata alla controparte;
Considerato
in diritto:
che a norma dell’art. 340 CPC la domanda di revisione di una sentenza può essere richiesta, in particolare, se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie (lett. c) o se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (lett. d);
che la domanda di revisione di una sentenza della Camera civile si propone mediante appello alla Camera che ha giudicato (art. 341 CPC);
che in concreto l’istanza non risponde ai requisiti formali, essendo stata proposta in lingua tedesca e non in lingua italiana, come prescritto dall'art. 117 CPC;
che in concreto si può prescindere dall’assegnare all’istante un termine per rimediare al difetto procedurale, dal momento che l’istanza, come che sia, non è ricevibile;
che infatti la sentenza di cui viene chiesta la revisione è stata emanata il 30 giugno 1994, motivo per cui la domanda di revisione è tardiva, essendo stata proposta ben oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 342 CPC;
che data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’istanza di revisione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che in considerazione della particolarità del caso concreto, si giustifica rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) alla quale l’istanza non è nemmeno stato notificata;
Per questi motivi,
pronuncia:
L’istanza di revisione è irricevibile.
Non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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