AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.297
Data decisione, Autorità: 15.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00297
Lugano 15 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. __________ (misure cautelari in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 26 gennaio 1995 da
__________ __________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 22 dicembre 1995 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emanato l’11 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolta l’istanza provvisionale 22 dicembre 1995 introdotta dall’appellante;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante il 22 dicembre 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. __________ __________ __________, 1947, e __________ nata __________, 1957, si sono uniti in matrimonio il __________ 1981. Dall’unione è nata la figlia __________ (1984). In costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno lavorato come esercenti nel Ristorante __________ di __________. Dopo la separazione di fatto avvenuta all’inizio del 1994 la moglie ha iniziato un’attività lavorativa a metà tempo, mentre il marito ha proseguito la gestione dell’esercizio pubblico fino al novembre 1994 e in seguito ha lavorato a metà tempo durante la stagione estiva al __________ __________ __________ di __________. Attualmente è in malattia.
__________ ha presentato il 29 marzo 1994 istanza per ottenere la convocazione a un tentativo di conciliazione, decaduto senza esito il 26 maggio 1994. Il 26 gennaio 1995 essa ha promosso petizione di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie, in particolare l’affidamento di __________ a lei stessa, la concessione del diritto di visita al padre, un contributo alimentare di fr. 1’000.– per la figlia, una rendita di indigenza per la moglie da determinare secondo l’esito dell’istruttoria e lo scioglimento del regime matrimoniale con il versamento dell’importo di fr. 80’000.–. __________ __________ __________ si è opposto alla petizione con risposta e domanda riconvenzionale 10 luglio 1995, nella quale postula a sua volta il divorzio, offre per la figlia __________, da affidare alla madre, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, chiede un ampio diritto di visita sulla figlia e propone a titolo di liquidazione del regime matrimoniale il versamento di un importo di fr. 20’000.–. Nella replica e risposta alla riconvenzionale del 2 ottobre 1995 l’attrice ha ribadito la propria petizione, opponendosi alle richieste del convenuto, che a sua volta nella duplica e replica riconvenzionale del 2 novembre 1995 ha mantenuto le proprie domande a giudizio, contestando quelle della moglie.
B. __________ __________ __________ ha introdotto il 2 ottobre 1995 istanza provvisionale per ottenere il versamento di un contributo alimentare in pendenza di causa di fr. 1’400.– mensili per sé e per la figlia a decorrere dal 1° settembre 1994 e la concessione di una provvigione ad litem di fr. 3’000.– Essa sostiene che i coniugi avevano convenuto un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 1’400.– e che dal 1° settembre 1994 il marito ha iniziato a ridurlo senza ragione, rendendo così necessario l’avvio della procedura provvisionale
Nel corso della discussione provvisionale del 31 ottobre 1995, l’istante ha ribadito le proprie richieste, alle quali si è opposto il convenuto, che ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 800.– per la figlia e ha proposto di rinviare alla causa di merito la discussione sulla provvigione ad litem. Assunte tutte le prove ammesse, le parti sono state convocate al dibattimento finale provvisionale del 27 novembre 1995, dove hanno ribadito le rispettive domande e allegazioni.
C. Statuendo l’11 dicembre 1995, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza 2 ottobre 1995 e ha stabilito in fr. 1’100.– il contributo dovuto dal marito, di cui fr. 935.– in favore della figlia, a decorrere dal 1° ottobre 1995, data di presentazione dell’istanza. Egli ha respinto la domanda di provvigione ad litem e ha posto la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
D. __________ __________ __________ è insorta con appello 22 dicembre 1995, chiedendo la riforma del decreto impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare per sé e la figlia in fr. 1’400.– dal 1° ottobre 1994 al 31 ottobre 1995 e in fr. 1’000.– dal 1° novembre 1995, di riconoscerle una provvigione ad litem di fr. 3’000.– e di modificare la ripartizione degli oneri processuali, ponendo la tassa di giustizia a carico del marito, con l’obbligo per quest’ultimo di versarle l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di prima sede. L’appellante ha presentato in stessa data istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, asserendo di non avere i mezzi per sopperire alle spese legali e istanza cautelare per l’ottenimento di una provvigione ad litem in appello di fr. 1’500.–.
E. __________ __________ __________ ha proposto con le osservazioni 8 gennaio 1996 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
F. Le parti sono state convocate all’udienza del 25 gennaio 1996 per la discussione sull’istanza cautelare. L’appellante ha confermato la propria richiesta, alla quale si è opposto il convenuto. Le parti hanno autorizzato la Camera a statuire sull’istanza cautelare non appena ricevuta la documentazione richiamata, rinunciando a essere convocate per il dibattimento finale provvisionale.
Considerato
in diritto:
I. Sull’istanza cautelare 22 dicembre 1995
a) La dottrina è divisa sul problema di sapere se l’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discenda dall'art. 159 CC (dovere di mutua assistenza) oppure dall'art. 163 CC (dovere di mantenimento). Comunque si opini al riguardo (per la prima soluzione, ma non senza riserve: Bräm, in Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 segg. ad art. 159 con rinvii; per la seconda: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 260 ad art. 145 CC, con riferimenti), una provvigione ad litem entra in linea di conto solo se il coniuge istante non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni, ecc.).
b) In concreto la moglie consegue un reddito mensile netto di fr. 1’547.–, che non è neppure sufficiente a coprire il fabbisogno. Essa non ha sostanza al di fuori del conto salario presso la Banca __________, che presenta un modestissimo saldo di fr. 2’093.– al 31 dicembre 1995 e di fr. 1’593.– al 9 gennaio 1996, e ha inoltre un debito con il __________ __________. I conti in comune con il marito sono stati consumati per il pagamento dei contributi alimentari arretrati (doc. 15), come si vedrà in seguito, e lo stesso convenuto non dispone più di sostanza liquida. Dall’estratto del conto __________ prodotto in questa sede nella procedura provvisionale emerge infatti che l’appellato disponeva al 31 dicembre 1995 di fr. 2’180,25 e al 26 gennaio 1996 di fr. 1’138,30. A detta dell’appellante vi sarebbero seri motivi per dubitare della reale situazione finanziaria del marito, poiché questi sembra disporre comunque di liquidità, avendo provveduto in particolare tra ottobre e novembre 1995 al pagamento di parte degli oneri fiscali per l’importo di fr. 7’568,05. Se si considera però che questa somma corrisponde sostanzialmente a quanto prelevato dal marito il 16 ottobre e il 13 novembre 1995 dal libretto di deposito __________ (doc. 25), i dubbi dell’attrice non trovano conferma, perlomeno a questo stadio della causa. Non è contestato che il convenuto ha percepito il 27 febbraio 1995 l’importo di fr. 68’414.– a saldo della vendita di un immobile di cui era comproprietario e che ha rimborsato con il provento della compravendita debiti che aveva verso famigliari. A torto però l’appellante gli rimprovera di aver trascurato la famiglia in favore di terzi creditori. A quel momento, infatti, essa non aveva ancora chiesto la provvigione ad litem, e il marito non aveva pertanto obblighi nei suoi confronti per tale titolo. Né gli si può rimproverare di aver pagato una parte degli oneri fiscali dovuti dalla famiglia, trattandosi di debiti dell’economia domestica, che avrebbero altrimenti gravato il patrimonio coniugale.
D’altra parte non va dimenticato che l’anticipo per le spese giudiziarie (la cosiddetta provvigione ad litem), come dice il suo nome, non costituisce una prestazione definitiva di un coniuge all’altro, e che il coniuge beneficiario può essere condannato nel giudizio finale a restituire all’altro gli anticipi ricevuti (Hinderling/Steck, Das schweizerisches Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con numerosi riferimenti).
Nella fattispecie, la stessa appellante ammette che il marito non può disporre attualmente della sostanza esistente, composta di una casetta (cfr. verbale 25 gennaio 1996) di cui si ignora il valore, ma che per concorde ammissione delle parti è pesantemente ipotecata e grava sul bilancio familiare. Non si dispone di dati concreti sull’eventuale interessenza ereditaria dell’appellato, ma anche in questo caso è pacifico che egli dovrebbe indebitarsi con terzi per ottenere le liquidità necessarie al versamento della provvigione richiesta, così come del resto suggerisce l’appellante nel suo gravame. La provvigione ad litem è dovuta solo se il coniuge cui tale prestazione è richiesta ha la possibilità di versare un anticipo al coniuge sprovvisto di mezzi con il proprio reddito o la propria sostanza. Nel caso in esame il fatto stesso che il marito dovrebbe indebitarsi porta a concludere che egli non è in grado, secondo quanto desumibile sommariamente nell’ambito di una procedura provvisionale, di fornire alla moglie lo sforzo che questa richiede. La domanda provvisionale deve quindi essere respinta.
II. Sull’appello
Il Pretore ha correttamente seguito nel succinto decreto cautelare la metodica stabilita dal diritto federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che le parti non contestano. Il primo giudice ha accertato che il marito, inabile al lavoro per malattia, aveva come unico reddito le indennità di malattia per complessivi fr. 3’000.– mensili, che la moglie percepiva lavorando a metà tempo presso l’Albergo __________ di __________ uno stipendio netto complessivo di fr. 1’547.– mensili e che i rispettivi fabbisogni ammontano a fr. 1996.– per il marito, a fr. 2’171.– per la moglie e a fr. 650.– per __________. Sulla base di questi dati e constatato un ammanco di fr. 70.– mensili, egli ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 1’000.–, di cui fr. 935.– (già compresi gli assegni familiari) per __________, con effetto dal 1° ottobre 1995. Ha poi respinto la domanda di concedere il contributo alimentare con effetto retroattivo al 1° settembre 1994 adducendo che il mantenimento della famiglia era stato assicurato dai versamenti spontanei del marito, e ha negato la provvigione ad litem per il motivo che il convenuto non era in grado di versare l’importo richiesto, disponendo solo di un modesto reddito, interamente consumato dal proprio fabbisogno e dal versamento alla famiglia.
L'appellante chiede in primo luogo che il contributo alimentare mensile complessivo sia stabilito in fr. 1’400.– dal 1° settembre 1994 al 31 ottobre 1995. Essa sostiene che tale importo, concordato di comune accordo fra i coniugi, era stato versato dal marito e padre fino al settembre 1994 e che l’appellato aveva potuto disporre fino al 31 ottobre 1995 di entrate sufficienti per far fronte all’onere alimentare.
a) L’attrice adduce di non aver presentato istanza cautelare prima dell’ottobre 1995 in quanto confidava nella conclusione delle trattative in corso fra le parti e che sono fallite nel giugno/luglio 1995 (verbale 25 gennaio 1996). La conclusione di un accordo sul contributo alimentare provvisorio, dapprima contestata, non è in seguito più stata negata dal marito, che ha ammesso in occasione dell’interrogatorio formale (cfr. verbale del 27 novembre 1995) di essersi impegnato a versare tale importo, ma ha sostenuto di averlo poi ridotto perché eccessivo per le sue possibilità economiche.
b) I coniugi possono accordarsi liberamente sulle conseguenze pecuniarie della vita separata, ma tutto quello che concerne il contributo alimentare per il figlio minorenne è soggetto ad approvazione del giudice (Deschenaux/Tercier/Werro, Le ma-
riage et le divorce, 4a ed., Berna 1995, n. 981). La circostanza che il contributo alimentare sia stato concordato in via extragiudiziaria fra i coniugi non è del resto vincolante per il Pretore, tenuto a esaminare tutti i fattori rilevanti per la determinazione del contributo alimentare dovuto in pendenza di causa (Bühler/Spühler, op. cit., n. 34 ad art. 145 CC; Rep. 1988 pag. 338). Nella fattispecie occorre quindi esaminare se il contributo di fr. 1’400.– a suo tempo convenuto fra le parti è adeguato alle circostanze della famiglia.
c) A richiesta del coniuge istante, l’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto anche con effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC per analogia), non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione (DTF 115 II 201; sentenza della I CCA del 1° giugno 1994 nella causa M. c. M.). Nel caso in esame, il tentativo di conciliazione risale al 26 maggio 1994 e la richiesta di contributi alimentari retroattivi con effetto dal 1° settembre 1994 è di principio proponibile. Dagli atti risulta che il convenuto ha versato alla moglie fr. 1’400.– dal maggio 1994 al novembre 1994 (doc. EE) e che l’ha autorizzata il 9 marzo 1995 a ritirare i fondi depositati su un libretto __________ a copertura degli alimenti arretrati (doc. GG, 15), ciò che essa ha fatto prelevando fr. 5’791,75 a saldo dei contributi dovuti da dicembre 1994 a marzo 1995 e di un acconto sulla provvigione ad litem (doc. 18). L’appellato ha poi versato fr. 1’400.– nell’aprile 1995, fr. 500.– in maggio e giugno e fr. 800.– da luglio a ottobre 1995 (doc. 18). La retroattività del contributo alimentare non può pertanto essere anteriore al maggio 1995, poiché il convenuto ha provveduto al pagamento dell’importo concordato sino all’aprile 1995, sia con versamenti diretti che con l’autorizzazione data alla moglie di prelevare i fondi depositati sul libretto __________ a copertura dei contributi alimentari arretrati. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non si può invece sostenere che il mantenimento della famiglia è stato assicurato dal marito con i versamenti spontanei da lui eseguiti, ove appena si consideri che questi importi sono addirittura inferiori dal maggio 1995 alla copertura del fabbisogno in denaro della figlia, correttamente determinato dal primo giudice in fr. 935.– mensili sulla base delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo. La retroattività del contributo alimentare con effetto dal 1° maggio 1995 è pertanto adeguata alle circostanze del caso, e tenuto conto dei contributi versati spontaneamente, il convenuto dovrà versare la differenza fra quanto già pagato e il contributo alimentare stabilito in sede giudiziaria.
Come però giustamente addotto dall’appellante, questo calcolo non è applicabile al periodo da maggio a ottobre 1995, poiché in quei mesi il marito ha percepito un reddito di fr. 3’760.– mensili. Dall’istruttoria è infatti emerso che il convenuto si è occupato della gestione del Ristorante __________ fino alla chiusura nel novembre 1994 e che in seguito è stato inabile al lavoro in misura totale per malattia da febbraio ad aprile 1995, percependo un’indennità di fr. 100.– mensili. Dal 1° maggio al 31 ottobre 1995 egli, inabile al 50%, ha percepito un’indennità giornaliera di fr. 50.– e nel contempo ha lavorato a metà tempo presso il __________ __________ __________ a __________, con un reddito mensile netto di fr. 2’260.– comprensivi degli assegni familiari (doc. 26; interrogatorio formale del 27 novembre 1995) e infine dal 1° novembre 1995 risulta ancora inabile al lavoro in misura totale e percepisce indennità giornaliere per complessivi fr. 3’000.– mensili. Nel periodo compreso tra maggio e ottobre 1995, quindi, il reddito del convenuto, comprensivo dello stipendio percepito dal __________ __________ __________ e delle indennità giornaliere, ammontava a fr. 3’760.– e a ragione l’appellante si duole che il Pretore abbia considerato nel calcolo del contributo alimentare solo il reddito di fr. 3’000.– percepito da gennaio ad aprile 1995 e dal novembre in poi, trascurando il reddito superiore percepito durante l’attività lavorativa.
Deducendo dal guadagno complessivo della famiglia conseguito da maggio ad ottobre 1995, in fr. 5’307.– mensili (marito fr. 3’760.– più moglie fr. 1’547.–), il fabbisogno globale di fr. 4’818.– (marito fr. 1’996.–, moglie fr. 1’886.–, __________ fr. 935.–) si ottiene infatti un’eccedenza di fr. 490.–, che deve essere ripartita fra i coniugi in ragione di metà. Il convenuto dovrebbe pertanto versare alla moglie e alla figlia per il periodo da maggio ad ottobre 1995 un contributo di fr. 1’519.– (reddito personale fr. 3’760.– meno fabbisogno di fr. 1’996.– meno quota di eccedenza di fr. 245.–), di poco superiore a quello richiesto dall’appellante, limitato a fr. 1’400.–.
In conclusione, visto quanto sopra, il contributo alimentare deve essere stabilito in fr. 1’400.– dal 1° maggio al 31 ottobre 1995 e in fr. 1’000.– dal 1° novembre 1995, data alla quale è nuovamente insorta un’incapacità lavorativa totale e il reddito del convenuto è sceso a fr. 3’000.– mensili. L’appello deve pertanto essere parzialmente accolto in tale misura.
III. Sulle spese
Il parziale accoglimento dell’appello non giustifica una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, visto che comunque l’attrice è risultata in parte soccombente, sia per quel che concerne il periodo in cui versare retroattivamente il contributo (6 mesi invece dei 12 richiesti) che per l’entità del contributo. Trattandosi di vertenze in materia di stato, la ripartizione a metà operata dal Pretore appare adeguata alle circostanze e può essere confermata. In questa sede, per contro, le spese e tasse di giustizia seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC) e devono essere poste a carico dell’appellante per la metà e a carico dell’appellato, che ha proposto l’integrale conferma del giudizio pretorile per l’altra metà, con compensazione delle ripetibili di appello.
Vista la manifesta situazione di indigenza dell’appellante, documentata dal certificato municipale prodotto in questa sede e dai documenti ivi allegati, e il parziale buon esito del gravame, si giustifica nondimeno accordare all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:
__________ __________ è condannato a versare alla moglie __________ __________ __________, dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995 l’importo mensile di fr. 1’400.–, di cui fr. 935.– già compreso l’assegno familiare per la figlia __________ e fr. 465.– per la moglie, e dal 1° novembre 1995 l’importo mensile anticipato di fr. 1’000.–, di cui fr. 935.– già compreso l’assegno familiare per la figlia __________ e fr. 65.– per la moglie.
I versamenti già eseguiti saranno computati sugli importi dovuti, a titolo di acconto.
Per il resto il decreto rimane invariato.
II. L’istanza cautelare 22 dicembre 1995 è respinta.
III. __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
IV. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 300.–
spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono per metà a carico di __________ __________ __________, e per essa a carico dello Stato, e per metà a carico di __________ __________ __________. Le ripetibili sono compensate.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________a
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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