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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.296
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00296
Lugano, 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze di interpretazione del 27 dicembre 1995 e 18 gennaio 1996 presentate rispettivamente da
, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)
e da
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________i, __________);
relative alla sentenza emessa da questa Camera il 19 dicembre 1995 (..__________) nella causa di separazione che oppone le parti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’istanza di interpretazione presentata da __________ __________;
Se dev’essere accolta l’istanza di interpretazione presentata da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza del 19 dicembre 1995 la I Camera civile di appello ha condannato __________ __________, in parziale riforma di un decreto cautelare emesso il 31 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano (sezione 6), a versare alla moglie __________ un contributo alimentare rispettivamente di fr. 5345.– mensili da ottobre a dicembre 1993, di fr. 6000.– per il gennaio 1994 e di fr. 5780.– mensili a decorrere dal febbraio 1994;
che il 27 dicembre 1995 __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di interpretazione in cui fa valere un errore di calcolo, non essendo stato dedotto nel computo del predetto contributo il reddito proprio della moglie (fr. 830.– mensili fino al gennaio 1994, fr. 330.– dopo di allora: sentenza, pag. 12), ciò che rende necessaria una correzione dei dispositivi;
che il 18 gennaio 1996 __________ __________ ha presentato a sua volta un’istanza di interpretazione, sostenendo che il suo reddito era sta-to contestato nell’appello adesivo e che, inoltre, dal novembre 1995 il contributo mensile di fr. 800.– per la figlia va escluso dal calcolo, essendo questa divenuta maggiorenne;
che __________ __________ non ha formulato conclusioni sull’istanza del marito, mentre __________ __________ non ha inoltrato osservazioni all’istan-za della moglie;
e considerando
in diritto:
che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, va chiesta in via di interpretazione;
che l’istanza di __________ __________ riguarda un effettivo errore di calcolo, il reddito proprio di un coniuge dovendo essere dedotto dalla relativa spettanza verso l’altro coniuge (ciò che in concreto è stato omes-so);
che di conseguenza il contributo mensile per __________ __________ va rettificato in fr. 4515.– per l’intervallo da ottobre a dicembre 1993 (fr. 5345.– meno il reddito proprio di fr. 830.–), in fr. 5340.– arrotondati per il gennaio del 1994 (fr. 6168.– meno il reddito proprio di fr. 830.–) e in fr. 5450.– a decorrere dal febbraio 1994 (fr. 5780.– meno il reddito proprio di fr. 330.–);
che per quanto attiene al contributo del gennaio 1994 __________ __________ -__________ chiede invero una riduzione a fr. 5170.–, ma su questo punto la sua proposta può essere condivisa solo in parte, la rendita dovendo essere calcolata in base alla spettanza effettiva di fr. 6168.– mensili (a pag. 12 della sentenza il risultato finale era stato ridotto a fr. 6000.– solo per non eccedere la richiesta di giudizio);
che, in sintesi, la rettifica della sentenza comporta un parziale accoglimento dell’appello principale (ancorché minimo, se si considera l’entità delle riduzioni postulate dal marito) e un parziale accoglimento dell’appello adesivo (ancorché minimo, se si considera l’entità degli aumenti postulati dalla moglie), oltre a una riformulazione dei dispositivi in materia di spese e ripetibili (su cui il giudice statuisce d’ufficio), non giustificandosi più a tale proposito una rifor-ma del sindacato pretorile e dovendosi per contro tenere calcolo – in seconda sede – del vicendevole grado di soccombenza;
che, ciò posto, occorre esaminare l’istanza di interpretazione presentata da __________ __________;
che nella misura in cui rimprovera alla Camera di avere ritenuto erroneamente pacifico il suo reddito proprio (sentenza, pag. 12), l’istante equivoca sul contenuto dell’appello adesivo, il quale si dipartiva bensì da basi di calcolo diverse rispetto a quelle del Pretore, ma non conteneva una sola censura – né tanto meno una sola parola di motivazione – in merito al reddito proprio (fr. 30.– mensili provenienti dalla sostanza, fr. 300.– mensili esigibili dalla figlia __________ e fr. 500.– mensili versati dalla figlia __________ fino al gennaio 1994: decreto del Pretore, pag. 4 nel mezzo);
che in relazione alla asserita maggiore età della figlia __________ (na-ta il __________ 1976), tale circostanza – ammesso e non concesso che potesse essere considerata per la prima volta in appello – non era ancora intervenuta al momento in cui questa Camera ha giudicato (19 dicembre 1995), onde l’inconsistenza del preteso errore;
che l’istanza di interpretazione proposta da __________ __________ risulta quindi manifestamente infondata;
che per quanto concerne gli oneri dell’attuale giudizio appare equo esentare da tasse e spese __________ __________, ancorché l’accoglimento della sua istanza non sia integrale, mentre non ricorrono gli estremi per attribuirgli ripetibili, l’istanza non avendo verosimilmente comportato spese di rilievo;
che gli oneri processuali seguono invece la soccombenza in esito all’istanza di __________ __________, priva di ogni serio fondamento, mentre l’attribuzione di ripetibili non si legittima nemmeno in questo caso, la controparte non avendo formulato osservazioni;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è condannato a versare alla moglie __________, la prima volta il 27 ottobre 1993, i seguenti importi anticipatamente entro il 27 di ogni mese:
b) dal 1° al 31 gennaio 1994:
fr. 5340.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________;
c) dal 1° febbraio 1994 in poi:
fr. 5450.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________.
L’onere ipotecario gravante l’abitazione coniugale è compreso nel contributo per la moglie.
Il contributo per la figlia comprende l’assegno familiare.
Gli altri dispositivi del decreto impugnato sono confermati, tranne quanto modificato in seguito all’appello adesivo.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 60.–
fr. 360.–
sono posti per 1/10 a carico di __________ __________ e per 9/10 a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è condannato a versare alla moglie __________, la prima volta il 27 ottobre 1993, i seguenti importi anticipatamente entro il 27 di ogni mese:
a) fino al 31 dicembre 1993:
fr. 4515.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________.
Gli altri dispositivi del decreto impugnato sono confermati, tranne quanto modificato in seguito all’appello principale.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 60.–
fr. 360.–
sono posti per 1/10 a carico di __________ __________ e per 9/10 a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
Non si riscuotono tasse né spese in relazione all’istanza di __________ __________ e non si assegnano ripetibili.
L’istanza di __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali di tale istanza, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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