AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.293
Data decisione, Autorità: 14.08.1996, ICCA
Incarto n.. 11.95.00293
Lugano 14 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (misure provvisionali in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 25 aprile 1995 da
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
Contro
__________ , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto del 4 dicembre 1995 con cui il Pretore ha dichiarato irricevibile l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto il 18 maggio 1995;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 13 dicembre 1995 da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 4 dicembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ __________ (1935), cittadino italiano, e __________ __________ (1942), cittadina svizzera, si sono sposati a __________ il __________ __________ 1968. Il marito abita a __________, mentre la moglie dal mese di settembre 1994 ha locato un monolocale a __________. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1969), __________ (1971), __________ (1974) e __________ (1982).
Il 13 dicembre 1994 __________ __________ ha instato presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord per il tentativo di conciliazione. Con decreto 3 febbraio 1995 il Pretore ha respinto le eccezioni di litispendenza e di incompetenza territoriale sollevate il 28 dicembre 1994 da __________ __________ __________. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 12 aprile 1995.
B. Il 25 aprile 1995 __________ __________ ha introdotto un’istanza di adozione di misure cautelari, postulando, in particolare, l’affidamento dei figli __________ e __________, riservato il diritto di visita del padre, un contributo di fr. 12’000.– per sé e di fr. 1’500.– per ciascun figlio, l’ordine al marito di reintegrarla nel possesso e nel godimento della villa di __________ come pure il blocco di conti presso la banca ______________________________ di __________, la Banca del __________ di __________ e la __________ di __________. Il Pretore ha emanato il 27 aprile 1995 un decreto con il quale ha ordinato, in via supercautelare, il blocco dei conti e delle cassette di sicurezza del marito presso gli istituti bancari citati. Al contraddittorio del 17 maggio 1995 il marito si è opposto alle domande della moglie, eccependo preliminarmente la competenza territoriale del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Quest’ultimo ha nuovamente respinto l’eccezione formulata dal marito con decreto 29 maggio 1995. Con sentenza 25 ottobre 1995, la I Camera civile del tribunale d’appello ha annullato il decreto del Pretore e ha rinviato l’incarto al primo giudice, affinché si determinasse sulla propria competenza dopo aver seguito la procedura di cui all’art. 99 CPC (inc. n. 11.95.214).
C. Il Pretore ha dichiarato irricevibile l’eccezione di incompetenza con decreto 13 dicembre 1995, rilevando che la precedente decisione del 3 febbraio 1995 sulla propria competenza era formalmente cresciuta in giudicato e quindi è determinante per tutta la procedura di divorzio, tanto più che la procedura di conciliazione e quella di misure cautelari costituiscono un unico procedimento.
D. __________ __________ __________ è insorto il 13 dicembre 1995 con un appello nel quale chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia dichiarato nullo e gli atti rinviati al primo giudice per un nuovo giudizio; in via subordinata egli postula la riforma del decreto impugnato nel senso di accogliere la sua eccezione di incompetenza territoriale e in via ancor più subordinata l’annullamento del giudizio e il rinvio degli atti al primo giudice per l’assunzione delle prove da lui notificate all’udienza del 18 maggio 1995.
Con decreto del 19 dicembre 1995 il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame.
Nelle osservazioni dell’11 gennaio 1996 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto:
L’appellante contesta tale argomentazione, adducendo che il citato decreto del 3 febbraio 1995 si riferiva solo alla procedura di conciliazione e non gli impedisce pertanto di eccepire l’incompetenza territoriale del giudice nella procedura provvisionale e in quella di merito.
Il procedimento di conciliazione, obbligatorio nel Cantone Ticino per le cause di divorzio e/o di separazione (art. 421 CPC), si conclude formalmente con il tentativo di conciliazione. Esso non comprende, contrariamente a quanto sostiene il primo giudice, la procedura per l’ottenimento di provvedimenti cautelari in pendenza di causa, anche se per entrambi i procedimenti è funzionalmente competente il Pretore. L’emanazione di un decreto cautelare richiede infatti la presentazione di un’apposita istanza e l’avvio di una distinta procedura (art. 419 cpv. 3 CPC, che rinvia agli art. 376 segg. CPC). In altri ordinamenti processuali cantonali la competenza funzionale per la procedura di conciliazione e quella per le misure provvisionali non si confonde nella stessa persona (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., 1980, vedi rassegna delle autorità competenti al n. 404 ad art. 145 CC). Nonostante siano condotti dallo stesso magistrato, (“unione personale”) quindi, nel Cantone Ticino il tentativo di conciliazione e le misure provvisionali di una stessa causa di stato non sono diverse fasi di uno stesso procedimento, bensì procedimenti distinti l’uno dall’altro.
a) Il giudice conciliatore verifica d’ufficio la propria competenza con esame sommario, che non pregiudica una successiva disamina da parte del giudice del merito (Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, ad art. 144 n. 2 pag. 311). L’eccezione di incompetenza può del resto essere sollevata davanti al giudice del merito anche da colui che non ha contestato la competenza del giudice conciliatore (Studer/Rüegg/Eiholzer, Der Luzerner Zivilprozess, 1991, n. 3 e 4 a § 189).
b) Il giudice delle misure provvisionali esamina la sua competenza, se appare dubbia o è contestata, almeno in modo sommario (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, 1991, n. 394 ad art. 145). La decisione sulla competenza emanata in una procedura provvisionale non impedisce l’esame del presupposto processuale nella successiva azione di merito (Bühler/ Spühler, op. cit., n. 9 ad art. 144; Poudret/Wurzburger/ Haldy, Procédure civile vaudoise, 2a edizione Losanna, 1996, ad art. 103), già per il fatto che un decreto cautelare non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna, 1986, pag. 6 in alto con richiami di dottrina).
c) Il fatto che il Pretore si sia determinato sulla propria competenza in occasione di una procedura di conciliazione e/o di una procedura provvisionale non impedisce pertanto a una parte di far valere l’incompetenza per territorio del giudice adito ancora nella causa di merito. Inoltre, sia nei rapporti interni sia in quelli internazionali, il foro di una causa di separazione o di divorzio è inderogabile (art. 144 CC; Bucher, Droit international privé, vol. II, Basilea 1992, n. 505, pag. 179 seg.): deve quindi essere verificato d’ufficio alla stregua di un presupposto processuale (art. 97 n. 3 CPC). Ciò avviene, appunto, nell’ambito della procedura di accertamento stabilita dagli art. 99 seg. CPC, in esito alla quale il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC).
Nel caso concreto, di conseguenza, il primo giudice non poteva limitarsi a confermare il decreto 29 maggio 1995 senza almeno aver intrapreso l’accertamento preliminare dell’eccezione di incompetenza. L’appello deve dunque essere accolto e la causa nuovamente rinviata al Pretore perché si determini sulla propria competenza dopo avere – infine – seguito le forme procedurali imposte dal codice di procedura civile. Giovi ricordare che deve essere verificata la competenza territoriale al momento dell’introduzione dell’istanza di conciliazione, il 15 dicembre 1994. In una causa di separazione e/o di divorzio, infatti, è determinante la situazione al momento dell’introduzione della litispendenza (ossia nel Cantone Ticino alla data dell’istanza di conciliazione, art. 421 CPC) al fine di evitare cambiamenti di domicilio strumentali (DTF 116 II 13 consid. 5, II 212 consid. 2bb; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., 1995, n. 104b). Trattandosi poi in concreto di misure cautelari relative a figli minorenni, è appena il caso di ricordare che è applicabile la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01; art. 85 cpv. 1 LDIP), e che è quindi determinante anche il luogo di residenza abituale dei minori.
Per questi motivi,
viste sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è accolto, il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster