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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.290
Data decisione, Autorità: 10.06.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00290
Lugano 10 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (ammortamento di cartella ipotecaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 15 novembre 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione (recte: appello) del 7 dicembre 1995 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 27 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 13 luglio 1990 __________ __________r, attuale proprietario della particella n. __________RFD di __________, aveva instato per l’ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore (di nominali fr. 100’000.–), a suo dire irreperibile, iscritta in primo grado il 30 aprile 1962 sulla particella stessa. Il Pretore ha respinto l’istanza, invitando il rappresentante del richiedente a presentare la domanda a nome del precedente proprietario.
B. Il 15 novembre 1995 __________ __________, membro della comunione ereditaria fu __________ __________ già proprietaria del citato fondo, ha postulato l’ammortamento della predetta cartella ipotecaria al portatore.
C. Con decisione del 27 novembre 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di ammortamento, non ritenendo data la sua competenza. Egli, dopo aver accertato che il foro dell’azione di ammortamento dei titoli al portatore, cui si riferisce la procedura di ammortamento di una cartella ipotecaria, è quello del domicilio del debitore, ha scartato la tesi di una parte della dottrina, che attribuisce la competenza anche al giudice del luogo dove è situato l’immobile.
D. Insorto il 7 dicembre 1995 con un ricorso per cassazione contro il decreto del Pretore, __________ __________ chiede l’annullamento del giudizio impugnato nel senso di accertare la competenza del Pretore del Distretto di Lugano per la procedura di ammortamento del titolo in questione.
Considerando
in diritto:
Nella fattispecie il Pretore, accertato che l’istante è domiciliato a __________, ha negato la propria competenza poiché la procedura di ammortamento di una cartella ipotecaria prevede che ciò deve avvenire al foro del domicilio del debitore. L’appellante contesta tale conclusione, sostenendo che il rinvio dell’art. 870 cpv. 2 CC all’art. 981 CO non si riferisce al foro, di modo che in consonanza con i principi generali in materia di diritti reali, tale foro dev’essere quello di situazione dell’immobile.
L’art. 870 CC stabilisce che “essendo stato smarrito o distrutto un titolo od un tagliando senza intenzione di estinguerlo, il giudice può annullarlo ed obbligare il debitore al pagamento; se il credito non è ancora scaduto, è rilasciato un nuovo titolo o tagliando” (cpv. 1). L’annullamento ha luogo secondo la procedura di ammortamento dei titoli al portatore, con il termine di un anno per le pubblicazioni (cpv. 2). “Nella stessa guisa” l’annullamento può essere richiesto dal debitore ove il titolo pagato sia stato smarrito (cpv. 3). Nel Cantone Ticino la competenza per materia relativa all’ammortamento di titoli è attribuita al Pretore (l’art. 2 lett. b n. 5 LAC). Non esistono per contro norme che regolano la competenza per territorio nelle relazioni intercantonali.
Il primo giudice ha considerato che il rinvio dell’art. 870 cpv. 2 CC agli art. 981 e segg. CO è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella desunta dal testo. Questa argomentazione non può essere condivisa.
a) È indubbio che per l’art. 981 cpv. 2 CO l’ammortamento di un titolo ipotecario al portatore è pronunciato dal giudice del domicilio del debitore. Ora, secondo una parte della dottrina, il foro per l’azione di ammortamento di una cartella ipotecaria è quello della situazione dell’immobile. In particolare Peter Jäggi ritiene che il legislatore federale è incorso in errore per non aver previsto nel rinvio dell’art. 870 CC una disposizione speciale esplicita prevedente il foro di situazione dell’immobile per l’ammortamento dei pegni immobiliari. Questa soluzione sarebbe giustificata per la natura stessa del rapporto giuridico, nel quale il legame territoriale con il pegno immobiliare è più stretto per rapporto al domicilio del debitore (Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 981; ripreso anche in: Jäggi/Druey/Von Greyerz, Wertpapierrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1985, pag. 76, con riferimenti dottrinali; Jäggi, Théorie générale des papiers-valeurs in: Traité de droit privé, volume VIII, tomo II, 2, pag. 91 nota 10, con riferimenti dottrinali e Jäggi in: Privatrecht und Staad, Zurigo 1976, pag. 451.
b) Tale opinione è seguita da gran parte della dottrina. Wieland (Droits réels, volume II, pag. 189), Rossel/Mentha (Manuel du droit civil suisse, Volume III, pag. 291) sono più categorici in merito e attribuiscono senz’altro la competenza al giudice della situazione dell’immobile; Leemann (Berner Kommentar, n. 16 ad art. 870) ritiene questo foro più indicato; per Simonius/Sutter (Schweizeriches Immobiliarsachenrecht, volume II, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 276 in alto), la competenza del giudice della situazione dell’immobile deve essere almeno possibile, mentre per Guhl/Kummer/Druey Das schweizerische Obligationnenrecht, 8a edizione, Zurigo 1991, pag. 799) la competenza dipende, se mai, dalla procedura cantonale.
c) Tuor/Schnyder/Schmid (Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 859) e Riemer (Die beschränkten dinglichen Rechte, volume II, Berna 1986, pag. 130 n. 57) si limitano per contro a citare il rinvio dell’art. 870 CC agli art. 981 e segg. CO; Steinauer, invece, pur indicando che il foro è quello del domicilio del debitore, riporta le opinioni contrarie, senza commentarle (Les droits réels, volume III, pag. 272, n. 2991).
d) La giurisprudenza cantonale è controversa. Mentre i tribunali cantonali zurighesi (ZR 1944, 105) e lucernesi (ZBJV 1977, 411) ammettono la competenza del giudice della situazione dell’immobile, quello di Basilea Campagna nega tale competenza e l’attribuisce unicamente al giudice del domicilio del debitore (SJZ 1951 pag. 296 n. 101; cfr. anche BJM 1967 pag. 27, nella quale ha rinunciato a riesaminare la questione).
Ne discende che, in accoglimento dell’appello, il decreto impugnato dev’essere annullato e la causa rinviata al Pretore affinché dia seguito all’istanza di ammortamento della cartella ipotecaria presentata dall’istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è accolto, il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del cantone Ticino rifonderà all’appellante l’importo di fr. 300.– per ripetibili di appello.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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