AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.289
Data decisione, Autorità: 04.11.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00289
Lugano, 23 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 6 ottobre 1992 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 4 dicembre 1995 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 21 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 dicembre 1995 presentato da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria allegata all’appello adesivo;
Se dev’essere accolto l’appello del 7 dicembre 1995 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 18 gennaio 1996 presentato da __________ __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria allegata all’appello adesivo.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’11 maggio 1989 il Pretore straordinario del Distretto di Lugano, sezione 7, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato fra __________ __________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1943), cittadini italiani. Il figlio __________, nato il __________ 1978, è stato affidato alla madre. __________ __________ __________ è stato tenuto a versare un contributo indicizzato di fr. 540.– mensili per la moglie e di fr. 700.– mensili per il figlio (fr. 750.– dopo il 16° anno di età), compresi gli assegni familiari. Tra i coniugi è stato ordinato il regime della separazione dei beni.
B. __________ __________ __________ ha promosso il 6 ottobre 1992 azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, offrendo un contributo indicizzato di fr. 478.– mensili per il figlio e chiedendo che fosse accertata l’avvenuta liquidazione del regime matrimoniale. In via cautelare egli ha postulato la soppres-sione, retroattivamente dal 1° novembre 1991, del contributo alimentare per la moglie previsto nella sentenza di separazione.
__________ si è opposta al divorzio e in subordine ha postulato, ove fosse stato sciolto il matrimonio, un contributo indicizzato di fr. 540.– mensili per sé e di fr. 700.– mensili per il figlio, oltre al versamento di fr. 30 000.– in liquidazione del regime dei beni. Essa ha avversato inoltre l’istanza cautelare e ha sollecitato a sua volta, in via cautelare, il versamento di una provvigione ad litem. Il marito ha replicato, proponendo che la resistenza della moglie fosse dichiarata temeraria e che gli fossero riconosciuti almeno fr. 1000.– a titolo di indennizzo, respinta la richiesta di provvigione ad litem. La convenuta ha duplicato, mantenendo le sue posizioni.
L’udienza preliminare ha avuto luogo, insieme con la discussione sulle istanze cautelari, il 5 ottobre 1993.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno introdotto il 12 aprile 1995 un riassunto delle loro conclusioni cautelari. __________ __________ __________ ha sollecitato la soppressione (subordinatamente la riduzione a fr. 350.– mensili) del contributo provvisionale per la moglie a decorrere dal 1° dicembre 1992, oltre la riduzione a fr. 350.– men-sili del contributo provvisionale per il figlio. __________ __________ __________ ha chiesto un contributo provvisionale per sé di fr. 440.– mensili e uno per il figlio di fr. 450.– mensili.
Anche ai fini del giudizio di merito ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel suo esposto del 1° giugno 1995 __________ __________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio e ha offerto un contributo indicizzato di fr. 450.– mensili per il figlio, dando per accertata la liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ __________ ha riaffermato, nel suo allegato del 29 maggio 1995, le richieste di giudizio contenute nella risposta. Dopo un complemento istruttorio, il dibattimento finale si è tenuto il 6 novembre 1995 e in tale occasione ogni parte si è confermata sostanzialmente nei propri memoriali conclusivi.
D. Con sentenza del 20 novembre 1995 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato __________ __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino al 3 agosto 1998, di fr. 450.– mensili fino al 1° ottobre 1998 e di fr. 400.– mensili dopo di allora (salvo riduzione a fr. 200.– mensili qualora la moglie avesse percepito una rendita completiva di invalidità). Infine ha stabilito in fr. 450.– mensili indicizzati il contributo alimentare per il figlio (dedotte eventuali rendite completive di invalidità riscosse dalla madre) e ha condannato l’attore a versare alla convenuta fr. 5440.– (in 15 rate) come liquidazione del regime dei beni. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste per un terzo a carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 2000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ma l’attore limitatamente alle spese processuali e al 60% dei costi di patrocinio.
E. Statuendo il giorno successivo sull’assetto cautelare, il Pretore ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 440.– mensili dal 1° novembre 1992 e quello per il figlio a fr. 450.– mensili dal 1° agosto 1994. La tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria, __________ __________ __________ però con la stessa limitazione contenuta nella sentenza di divorzio.
F. Contro il decreto cautelare __________ __________ __________ ha presentato un appello del 4 dicembre 1995 in cui chiede che, conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria, il contributo provvisionale per la moglie sia soppresso dal 1° novembre 1992, quello per il figlio ridotto a fr. 450.– mensili dal 1° agosto 1994 e che il gratuito patrocinio di prima sede sia aumentato fino a copertura integrale dei costi. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 1995 __________ __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e a titolo adesivo propone di aumentare il contributo provvisionale per il figlio a fr. 800.– mensili, instando a sua volta per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria in appello. __________ __________ __________ ha concluso l’8 gennaio 1996 per la reiezione dell’appello adesivo.
G. La sentenza di divorzio è stata a sua volta oggetto di appello il
7 dicembre 1995 da parte di __________ __________ __________, che postula – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la moglie, l’accertamento dell’avve-nuta liquidazione del regime matrimoniale e la concessione del gratuito patrocinio nella sua totalità, con obbligo per la moglie di rifondergli fr. 2000.– a titolo di ripetibili. __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e in via adesiva chiede che, accordatole il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’azione di divorzio sia respinta o – subordinatamente – che il contributo alimentare per il figlio sia portato a fr. 800.– mensili e che il marito sia tenuto a rifonderle un’indennità di fr. 2000.– per ripetibili. __________ __________ __________ si è pronunciato il 30 gennaio 1996 per la reiezione dell’ appello adesivo.
H. Il 10 dicembre 1996 __________ __________ __________ ha inviato alla Camera civile di appello un documento nuovo, del 30 novembre 1996, dal quale risulta che uno dei figli nati dal suo primo matrimonio – già convivente nella propria economia domestica – ha costituito domicilio a Bellinzona il 1° agosto 1996. Il documento non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il documento introdotto per la prima volta in appello non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie il documento potrà quindi essere considerato – eccezionalmente – qualora servisse a definire il fabbisogno del figlio __________e, non invece nella misura in cui è destinato a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta alle parti postulare una mo-difica dell’assetto contributivo davanti al Pretore, non alla Camera civile di appello statuire come se fosse un’autorità di primo grado (il principio vale non solo per il merito, ma già in sede cautelare: Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza).
I. Sull’appello principale contro il decreto cautelare
3ª edizione, nota 39 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 533 con riferimenti).
In concreto il giudice della separazione aveva accertato un red-dito netto del marito di fr. 4153.45 mensili e un reddito potenziale della moglie di fr. 900.– mensili. Nel decreto in esame il Pretore ha imputato alla moglie un reddito presunto di fr. 1500.– men-sili (come donna delle pulizie rimunerata fr. 18.– l’ora) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1913.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, canone di locazione fr. 885.–, premio della cassa malati fr. 103.–). Quanto al marito, il Pretore ne ha determinato il reddito in fr. 5726.– mensili (somma di varie rendite di invalidità), ridotti a fr. 5426.– dopo il settembre 1994, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3239.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, canone di locazione fr. 1046.–, premio della cassa malati fr. 189.60, onere d’imposta fr. 50.–, più il minimo esistenziale e il premio della cassa malati di fr. 1028.– complessivi per il figlio __________, invalido, nato dal primo matrimonio). Ciò posto, il Pretore ha ritenuto legittimo modificare a titolo provvisionale i contributi alimentari fissati dal giudice della separazione, sia perché la moglie stessa aveva chiesto un contributo di fr. 440.– mensili con il proprio riassunto scritto del 12 aprile 1995, sia perché il figlio __________ doveva accontentarsi, dato il suo reddito di apprendista (fr. 500.– mensili dal 1° agosto 1994, fr. 650.– mensili dal 1° agosto 1995) di fr. 450.– mensili, come postulato dalla convenuta – del resto – nel riassunto predetto.
L’attore critica anzitutto, nell’appello, il reddito di fr. 1500.– men-sili imputato alla moglie. A suo avviso essa lavorerebbe sei ore al giorno per cinque giorni la settimana, onde un guadagno di almeno fr. 2100.– mensili, più che sufficiente a coprire il suo fabbisogno di fr. 1913.– mensili. Il fatto è che il Pretore ha spiegato fin nei particolari perché le prove assunte permettevano di concludere per un reddito presumibile di fr. 1500.– mensili e non oltre (decreto, pag. 3). L’appellante insiste nell’evocare il rapporto investigativo agli atti (doc. AA) e “interrogatori formali” della moglie. Se non che, il primo dà indicazioni su un’unica settimana del gennaio 1993, mentre l’interrogatorio formale (il solo, nel fascicolo richiamato n. __________ __________) risale al 13 giugno 1991 e il Pretore ha illustrato perché i dati che vi figurano appaiono ormai superati, viste le deposizioni dei testimoni (decreto, loc. cit.). Nell’appello l’attore ribadisce la propria opinione, ma non spende una parola sulle deposizioni dei testi né si perita di dimostrare perché l’apprezzamento del Pretore sarebbe meno attendibile del suo. Su questo punto l’appello deve essere respinto non solo a un giudizio di mera verosimiglianza, come quello che presiede all’emanazione e all’esame di un decreto cautelare, ma finanche con pieno potere cognitivo.
Per quel che è del suo reddito, l’appellante insorge contro l’in-clusione nei suoi introiti della rendita di invalidità percepita dal figlio __________ (fr. 1280.– mensili), “tranne che per un contributo (...) di fr. 150.– al mese per costi supplementari di locazione” (appello, pag. 5). La censura è fondata, ma priva di risvolti pratici. Se si toglie la rendita per il figlio – pacificamente maggiorenne – dal reddito dell’attore, occorre anche togliere dal fabbisogno dell’attore il minimo vitale (fr. 925.– mensili) e il premio della cassa malati (fr. 103.– mensili) del figlio stesso. Diversa sarebbe la situazione qualora l’appellante rendesse verosimile di sovvenire parzialmente (di propria tasca) alle necessità in denaro del figlio invalido, ad esempio perché la rendita assicurativa sarebbe insufficiente a garantirne il fabbisogno in denaro. Nell’appello però l’attore non prospetta un’ipotesi del genere. Nel caso in esame occorre limitarsi, quindi, a stralciare tanto la rendita di fr. 1280.– mensili dal reddito dell’attore (che va fissato in fr. 4417.– mensili) quanto l’importo di fr. 1028.– dal fabbisogno dell’appellante (che si riduce a fr. 2211.– mensili).
In relazione al suo fabbisogno minimo, l’appellante rimprovera al Pretore di avergli computato solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo per “persona che vive presso parenti” anziché il minimo esistenziale per “persona che vive sola” (fr. 925.– mensili invece di fr. 1025.–: si veda la tabella pubblicata in Rep. 1993 pag.
Il Pretore ha accertato – e questi dati non sono controversi – che l’attore riscuote dall’Assicurazione Invalidità una pensione per sé di fr. 1748.– mensili, una per la moglie di fr. 524.– mensili e una per il figlio __________ di fr. 699.– mensili. Egli riceve poi, a titolo di locazione, fr. 150.– dal figlio __________ (appello, pag. 5 a metà), fr. 300.– dal figlio __________, fr. 300.– dal figlio __________ (fino al settembre 1994) e riscuote prestazioni pensionistiche per fr. 996.– mensili (decreto, pag. 5 a metà), onde un’entrata complessiva di fr. 4717.– mensili (fr. 4417.– dopo il settembre 1994, quando il figlio __________ è partito da casa). Dedotto il minimo vitale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (fr. 2653.20 mensili), come prevede la giurisprudenza (DTF 121 III 51 consid. 1c; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 299 nota 5c con numerose citazioni), gli rimangono fr. 2063.80 mensili (fr. 1763.80 dopo il settembre 1994). Con tale somma egli deve far fronte in sede cautelare al contributo per il figlio (fr. 700.– mensili, somma di cui si dirà in appresso) e a quello per la moglie (fissato nel decreto cautelare a fr. 440.– mensili). Gli rimangono perciò fr. 923.80 mensili (fr. 623.80 dopo il settembre 1994). Ora, egli non spiega perché tale importo dovrebbe essere insufficiente a coprire, su un arco di tempo ragionevole, il 40% dei costi di patrocinio insorti dopo il 20 dicembre 1994 (nel cantone Ticino la richiesta di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo: cfr. DTF 122 I 203). Anzi, egli nemmeno indica la prevedibile entità di tali costi. Ne segue, una volta di più, la reiezione del gravame.
II. Sull’appello adesivo contro il decreto cautelare
a) I genitori possono esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal suo lavoro e che vive in economia domestica con essi un’adeguata partecipazione alle spese di mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Identico principio vale per il figlio maggiorenne (I CCA, sentenze del 20 febbraio 1991 in re R. contro R., consid. 4; del 13 febbraio 1990 in re Z. contro Z.; del 29 dicembre 1989 in re P. contro P.; del 26 ottobre 1988 in re L. contro L.). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 480 nota 16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso facendo capo alla sua latitudine di apprezzamento.
b) Le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera fa riferimento per determinare il fabbisogno in denaro di figli minorenni, prevedevano nell’edizione 1993 (pubblicata in: RDT 48/1993 pag. 78), per un figlio fino a 16 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 990.– mensili (cura e educazione prestate in natura dal coniuge affidatario). Dopo i 16 anni compiuti tale fabbisogno aumenta a fr. 1240.– mensili. Anche ammettendo che in concreto fosse equo obbligare il figlio (che ha cominciato a lavorare appunto a 16 anni) a impiegare tutto il suo guadagno per il proprio sostentamento, il contributo di fr. 450.– mensili fissato dal Pretore non sarebbe bastato in ogni modo ad assicurare il fabbisogno in denaro del minorenne. Né è decisivo che la madre stessa abbia chiesto tale contributo, giacché in materia di filiazione il giudice applica il principio inquisitorio illimitato e agisce per il bene del minorenne, senza essere vincolato alle dichiarazioni o alle richieste dei genitori (sopra, consid. 1 all’inizio).
c) Ciò premesso, non vi era motivo perché dal 1° agosto 1994 il Pretore riducesse il contributo alimentare fissato dal giudice della separazione. Anzi, con un guadagno di fr. 500.– mensili e un contributo alimentare di fr. 700.– il figlio nemmeno riusciva, nell’agosto del 1994, a coprire interamente il proprio fabbisogno in denaro. La situazione è migliorata il
1° agosto 1995, quando il guadagno del figlio è aumentato a fr. 650.–, consentendogli un margine di fr. 110.– mensili sul fabbisogno mensile. Il che non giustificava ancora, comunque fosse, una riduzione del contributo. Tutt’al più ci si sarebbe potuti interrogare sull’opportunità di un aumento. Il fatto è che la convenuta non ha mai formulato domande in tal senso, nemmeno dopo essere giunta a conoscenza dei redditi sottaciuti dal marito (appello adesivo, pag. 10 in fondo). È vero che – come detto – il giudice non è vincolato all’atteggiamento più o meno passivo dell’uno o dell’altro genitore. Nulla impediva al Pretore però di apprezzare liberamente, nella fattispecie, il silenzio della convenuta e di agire con riserbo, tanto più che l’edizione 1993 delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù si rapportava al costo della vita nell’area urbana di Zurigo per redditi attorno ai fr. 6600.–/6700.– mensili, nettamente più elevati di quelli conseguiti dalle parti. Il Pretore poteva dunque ritenere abbondante, per il livello di vita delle parti, il fabbisogno medio di fr. 1240.– mensili previsto dalle note raccomandazioni e avrebbe potuto rinunciare anche per questo motivo ad aumentare il contributo di fr. 700.– fissato dal giudice della separazione.
d) Rimane la constatazione che se, da un lato, il Pretore poteva legittimamente rinunciare a un aumento del contributo per il figlio, dall’altro egli doveva nondimeno rinunciare a una riduzione. Con un reddito mensile di fr. 4417.– (4717.– fino al settembre 1994, quando il figlio __________ è andato a vivere per conto proprio) e un fabbisogno minimo di fr. 2211.– mensili, del resto, l’attore poteva senz’altro far fronte al versamento provvisionale di fr. 700.– per il figlio e di fr. 440.– per la moglie. In tale misura l’appello adesivo deve perciò essere accolto e il decreto cautelare riformato.
III. Sull’appello principale contro la sentenza di merito
a) Il Pretore ha accertato che, al momento della sentenza, la convenuta lavorava come donna delle pulizie (con una tariffa di fr. 18.– l’ora) mediamente 16 ore e mezzo la settimana: tre ore il mattino del lunedì, il mattino del martedì e il mattino del mercoledì, tre ore il pomeriggio del mercoledì e del giovedì, così come qualche ora senza appuntamento fisso. Il rapporto investigativo agli atti (doc. AA), risalente al gennaio 1993, denotava bensì ritmi di lavoro più intensi (24 ore la settimana). Il Pretore ha accertato però che nel frattempo alcuni clienti (i testimoni __________, __________, __________ e __________) avevano rinunciato in parte o in tutto alle sue prestazioni. Ritenuto che con un po’ di buona volontà la convenuta potesse ricuperare qualche occasione di lavoro, il Pretore ha valutato il suo reddito medio in fr. 1500.– netti mensili.
b) L’attore obietta, nell’appello, che i testimoni sono stati da lui citati per avvalorare il rapporto investigativo e non per smen-tirlo. Egli disconosce apertamente, tuttavia, che un mezzo di prova non fa fede solo per chi lo ha chiesto, ma anche contro di lui (art. 187 CPC). Che le deposizioni predette lascino inferire una diminuzione dell’attività lucrativa della convenuta è ammesso del resto anche dall’appellante, il quale taccia – sulla base di supposizioni – i testimoni di compiacenza (memoriale, pag. 4). Come si è detto (sopra, consid. 4), in realtà, l’apprezzamento probatorio del Pretore resiste alla critica. Il noto rapporto investigativo non dimostra più di quanto attesta, ovvero che durante una settimana del gennaio 1993 la convenuta ha lavorato 24 ore. Ciò non basta tuttavia per valutare il reddito di un lavoratore indipendente. L’interrogatorio formale della convenuta risale al giugno del 1991 e dopo di allora essa ha perduto clienti o si è vista ridurre gli incarichi, sicché nel settembre del 1994 essa era occupata mediamente 4 ore giornaliere, guadagnando circa fr. 1400.– mensili (sentenza, pag. 6 verso l’alto). Il Pretore ha tenuto calcolo poi delle vacanze, che l’appellante non contesta. La valutazione di fr. 1500.– mensili appare quindi realista. Un altro problema è sapere se, per forza di cose (ovvero per la scarsa disponibilità finanziaria del marito), la moglie non dovrà aumentare suo malgrado tale attività. Imputarle un reddito effettivo di fr. 2100.– mensili (116 ore mensili) sulla sola base degli atti non è, comunque sia, un apprezzamento che può essere condiviso.
cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Ne segue che il fab-bisogno minimo di fr. 2211.– mensili calcolato dal Pretore merita conferma.
Per quel che è della situazione dopo il divorzio, il quadro patrimoniale appare il seguente:
Periodo dalla sentenza del Pretore fino alla maggiore età del figlio __________ (4 agosto 1996):
Reddito mensile dell’appellante:
– pensione di invalidità fr. 1748.–
– pensione di invalidità per il figlio __________ fr. 699.–
– contributo del figlio __________ (locazione) fr. 150.–
– contributo del figlio __________ fr. 300.–
– rendita “__________ __________ ” per sé fr. 830.–
– rendita “__________ __________ ” per il figlio __________ fr. 166.– fr. 3893.–
Fabbisogno mensile dell’appellante:
– minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–
– premio della cassa malati fr. 190.–
– locazione fr. 1046.–
– onere d’imposta fr. 50.–
– maggiorazione del 20% fr. 442.–
fr. 2653.–
Saldo a fine mese: fr. 1210.–
Periodo dopo la maggiore età del figlio __________ fino all’ottobre 1998 (aumento del canone di locazione):
Reddito mensile dell’appellante:
– pensione di invalidità fr. 1748.–
– contributo del figlio __________ (locazione) fr. 150.–
– contributo del figlio __________ fr. 300.–
– rendita “__________ __________ ” per sé fr. 830.–
fr. 3028.–
Fabbisogno mensile dell’appellante: fr. 2653.–
Saldo a fine mese: fr. 375.–
Periodo dall’ottobre 1998 in poi:
Reddito mensile dell’appellante: fr. 3028.–
Fabbisogno mensile dell’appellante:
– minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–
– premio della cassa malati fr. 190.–
– locazione fr. 1200.–
– onere d’imposta fr. 50.–
– maggiorazione del 20% fr. 473.–
fr. 2838.–
Saldo a fine mese: fr. 190.–
Ne segue che i contributi per la moglie fissati dal primo giudice a norma dell’art. 152 CC (fr. 500.– fino al 3 agosto 1998, fr. 450.– fino al 1° ottobre 1998 e fr. 400.– dopo di allora) appaiono eccessivi. Si ricordi, intanto, che il figlio __________ ha già raggiunto la maggiore età il 4 agosto 1996 (consid. 2) e che la rendita complementare di fr. 699.– mensili riscossa dall’appellante non decadrà il 3 agosto 1998 (sentenza, pag. 8 in basso), ma è già decaduta il 3 agosto 1996 (art. 35 cpv. 1 LAI combinato con l’art. 25 cpv. 2 LAVS). Quanto alla rendita complementare per la moglie (fr. 524.– mensili), essa è venuta meno – come che sia – con la maggiore età del figlio (art. 34 cpv. 1 LAI); per il lasso di tempo tra la pronuncia del divorzio (cioè tra la sentenza di prima sede) e la maggiore età del figlio, a supporre che il marito abbia percepito tale prestazione complementare (ciò che appare dubbio, visto appunto l’art. 34 cpv. 1 LAI), spetterà alla moglie chiederne il riversamento in qualità di beneficiaria. La somma non può computarsi, in ogni modo, tra i redditi dell’appellante.
A giusto titolo l’appellante fa valere dipoi che, dopo la maggiore età del figlio __________, il Pretore non gli ha garantito il fabbisogno minimo previsto dalla giurisprudenza, ma solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire, invero, che per principio il coniuge obbligato a versare contributi di indigenza (art. 152 CC) non può essere ridotto a vivere egli medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale. La “grave ristrettezza” che dà diritto a una prestazione alimentare, in altri termini, non vale solo per il coniuge creditore, ma anche per il debitore (sentenza del 9 maggio 1996 in re B. contro B., consid. 5c), soprattutto quando il reddito di costui non appare più suscettibile – come in concreto – di miglioramento (cfr. DTF 118 II 101 consid. dd). Nella fattispecie è fors’anche possibile che la moglie non sia in grado di aumentare il proprio reddito (valutato dal Pretore in fr. 1500.– mensili), ma ciò non basta per costringere il coniuge innocente a rimanere vita natural durante con mezzi insufficienti a coprire le proprie esigenze minime.
Nelle circostanze descritte appare equo fissare il contributo per la moglie a fr. 500.– mensili fino alla maggiore età del figlio __________ (somma già fissata dal Pretore e non contestata dalla moglie), fr. 375.– mensili fino al 30 settembre 1998 (il saldo mensile del marito, che conserva così il suo fabbisogno minimo) e fr. 190.– mensili dopo di allora. Che la moglie possa chiedere al marito di riversarle la rendita complementare a lei destinata (fr. 524.– mensili) fino alla maggiore età del figlio – sempre che il marito l’abbia riscossa – non giova al marito: dato un fabbisogno minimo di fr. 2295.– mensili (fr. 1913.– accertati dal Pretore, più il 20%: sentenza, pag. 6), con la riscossione della rendita la convenuta godrebbe di un’eccedenza mensile di circa fr. 100.– fino al 4 agosto 1996, ampiamente compensati con l’ammanco ch’essa si trova a dover sopportare dopo tale data. Se ne conclude che l’appello principale merita parziale accoglimento nei limiti testé enunciati.
La prima argomentazione non ha alcuna seria consistenza, ove appena si consideri che nella risposta all’azione di separazione la moglie aveva chiesto anzi lo scioglimento del regime ordinario (“Occorrerà, tuttavia, procedere ai necessari accertamenti di legge per passare dall’attuale unione dei beni a quello della separazione dei beni”: pag. 3 in fondo) e che il giudice della separazione non ha statuito al proposito, ordinando solo – per il futuro – la separazione dei beni (che sarebbe, comunque sia, subentrata d’ufficio: art. 155 CC). La seconda argomentazione non ha miglior fondamento. Il Pretore ha ritenuto infatti che l’attore non avesse recato la prova di avere finanziato il sopralzo della propria casa in Italia con beni personali (sentenza, pag. 11), onde il riconoscimento alla moglie di un credito pari a metà dell’in-vestimento (Lit. 7 720 000, cioè fr. 5440.–). L’appellante opina che in realtà l’incremento di valore dello stabile è nullo, poiché nullo è il valore commerciale e locativo dell’abitazione. Egli disconosce però che ove un coniuge abbia contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro, il suo credito è pari al contributo prestato, e ciò quand’anche i beni in questione si siano deprezzati (art. 206 cpv. 1 in fine CC, applicabile in virtù dell’art. 9d cpv. 1 tit. fin.). La moglie avrebbe dovuto dimostrare una rivalutazione dell’edificio solo qualora avesse preteso una partecipazione al plusvalore (loc. cit.), cui ha rinunciato. Quanto al fatto che l’appellante debba tacitare la moglie con rimborsi rateali di fr. 363.– mensili, ciò non giustifica una riduzione dei contributi alimentari ove appena si consideri ch’egli non ha alcun diritto di conservare interamente per sé un immobile finanziato in parte con acquisti comuni. In proposito l’appello deve pertanto essere rigettato.
IV. Sull’appello adesivo contro la sentenza di merito
a) L’art. 148 cpv. 1 CC stabilisce che l’azione di divorzio proposta anche da uno solo dei coniugi dopo la decorrenza del periodo di separazione o, trattandosi di tempo indeterminato, dopo la decorrenza di tre anni, dev’essere accolta, a meno che i fatti determinanti siano imputabili a esclusiva colpa del coniuge attore (cpv. 1). Tuttavia il divorzio dev’essere pronunciato anche in questo caso se l’altro coniuge rifiuta la riconciliazione (cpv. 2). Nella fattispecie il giudice della separazione aveva rilevato l’esistenza di una grave turbativa fra i coniugi dovuta a “discussioni accese e litigi ripetuti e soventi”, tanto che una riconciliazione era “praticamente da escludere” (sentenza, pag. 6). Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato che la disunione “sembra (...) doversi ascrivere a motivi di natura oggettiva, dettati soprattutto da un attrito alquanto marcato tra i figli di primo letto del marito e la moglie (...), le cui ragioni non sono state chiarite” (pag. 4 in alto). Per di più “la mentalità delle parti e una certa focosità di entrambi non ha contribuito ad appianare il disagio, che invece si è periodicamente manifestato con violenti litigi, con accesi scambi di improperi, scontri fisici ecc., per (e dei) quali, in sostanza, non può essere accollata la colpa all’uno o all’altro dei coniugi” (loc. cit.).
b) La convenuta insiste nell’evocare le deposizioni di __________ __________, __________ __________o, __________ __________ e __________ __________. La prima testimone si è limitata però a riferire quan-to la stessa convenuta le aveva detto (verbale del 25 marzo 1987 nella causa di separazione, pag. 1), senza assistere ad alcuno scontro se non agli insulti che la convenuta medesima rivolgeva al marito e ai di lui figli. La seconda testimone non ha constatato alcunché personalmente e ha ripetuto soltanto le affermazioni della convenuta (verbale citato, pag. 3). La terza testimone ha dichiarato di avere sentito alterchi infervorati fra i coniugi, ma di ignorarne i motivi (verbale del 1° aprile 1987 nella causa di separazione, pag. 1). Il quarto testimone ha raccontato addirittura che in un'occasione la convenuta ha minacciato fisicamente, brandendo uno sgabello, uno dei figli del marito (verbale citato, pag. 2). Pretendere che da simili deposizioni emerga una colpa esclusiva del marito nel naufragio dell’unione coniugale non è serio. E non è serio nemmeno rimproverare al marito disinteresse per il figlio __________ quando il figlio medesimo ha ammesso di vedere poco il padre e di non prendere iniziative perché “non mi viene mai il desiderio” (appello adesivo, pag. 14). In realtà l’istruttoria della separazione conferma appieno, nel suo insieme, l’analisi che il Pretore ha esposto lucidamente nella sentenza di divorzio: che, cioè, l’unione coniugale è degenerata in pochi anni nello scontro fisico – oltre che verbale – per l’origine stessa del matrimonio (il marito cercando anzitutto una casalinga e una governante per i suoi tre figli, la moglie non integrandosi in tale ruolo, soprattutto dopo avere scoperto che uno dei tre figli del marito è invalido). Al degrado ha contribuito poi il carattere irruente dei soggetti e la connotazione di una mentalità poco malleabile. Come giustamente ha concluso il Pretore, la combinazione di tali fattori oggettivi ha portato alla scortesia, al diverbio e infine alle vie di fatto, che invano la convenuta cerca di far passare per causa della disunione. Su questo punto l’appello adesivo non merita altra disamina.
In secondo luogo l’appellante adesiva rivendica un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per il figlio __________ fino alla maggiore età (memoriale, pag. 14 segg.). Sulla questione ci si è già diffusi e non giova ripetersi (sopra, consid. 10), non foss’al-tro per rammentare una volta ancora che il figlio ha raggiunto la maggiore età il __________ 1996 (al momento in cui ha statuito il primo giudice non era ancora entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 14 CC) e che la sentenza odierna si sostituisce a quella impugnata di conseguenza. A tale proposito l’appello è quindi provvisto di buon diritto.
Le spese processuali seguono una volta ancora la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante adesiva ottiene causa vinta in buona misura sul contributo per il figlio minorenne, ma perde sul principio del divorzio. Si giustifica perciò di ripartire gli oneri a metà e di compensare le ripetibili. L’appello adesivo non apparendo totalmente sprovvisto di buon esito, si giustifica di concedere all’interessata il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Identico beneficio merita la controparte, che ha proposto parzialmente a ragione il rigetto dell’appello adesivo.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale del 4 dicembre 1995 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello principale è respinta, quella allegata alle osservazioni all’appello è dichiarata senza oggetto.
L’appello adesivo del 22 dicembre 1995 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è riformato nel senso che il contributo di mantenimento a carico di __________ __________ __________ per il figlio __________ è fissato in fr. 700.– mensili per tutta la durata dell’assetto provvisionale. Per il resto il decreto cautelare è confermato.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un quarto a carico dell’appellante adesiva e per tre quarti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà all’ap-pellante adesiva fr. 500.– per ripetibili ridotte.
Nella misura in cui l’indennità per ripetibili non copre i costi dell’ appello adesivo, __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’as-sistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
L’appello principale del 7 dicembre 1995 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________ una pensione di indigenza (art. 152 CC), anticipatamente entro il 5 di ogni mese, di:
– fr. 500.– mensili fino al 4 agosto 1996;
– fr. 375.– mensili fino al 30 settembre 1998 e
– fr. 190.– dopo di allora, vita natural durante.
Le somme devono essere adattate all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 1996, in base all’indice del settembre 1995.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
sono posti per un terzo a carico di __________ __________ __________ e per due terzi a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per l’appello principale con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le osservazioni all’appello principale con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
__________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________ un contributo alimentare per il figlio __________ di fr. 700.– mensili, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, fino al 4 agosto 1996.
La somma dev’essere adattata all’indice nazionale dei prezzi al consumo, nel gennaio 1996, in base all’indice del settembre 1995.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per l'appello adesivo con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________i, __________.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le osservazioni all’appello adesivo con il gratuito patrocinio dell’avv. Aldo __________, __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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