AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.286
Data decisione, Autorità: 18.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00286
Lugano 18 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____ (annullamento di assemblea dei comproprietari per piani) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 28 giugno 1995 da
-, __________ /, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ “__________ __________ ”, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto del 14 novembre 1995 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di preclusione presentata l’11 ottobre 1995 dall’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 27 novembre 1995 da __________ __________ __________ __________ -__________ contro il decreto emesso il 14 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ __________ __________ -__________ è comproprietaria della proprietà per piani denominata “__________ __________ ”, fondo base n. __________ RFD di __________o. Il 2 giugno 1995 si è svolta un’assemblea dei comproprietari in cui sono state adottate varie risoluzioni.
B. Con petizione del 28 giugno 1995 __________ __________ __________ __________ -__________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna la comunione dei comproprietari del fondo base n. __________RFD __________, chiedendo che l’assemblea del 2 giugno 1995 fosse annullata e che fosse impartito ordine alla __________ __________, amministratrice della comproprietà, di convocare un’assemblea straordinaria dei comproprietari entro fine luglio 1995. In via subordinata l’attrice, ribadita la richiesta di far ordine all’amministrazione di convocare un’assemblea straordinaria entro fine luglio 1995, ha postulato l’annullamento di alcune risoluzioni adottate all’assemblea contestata, ossia la n. 3 con cui sono state accollate spese varie al di lei marito, la n. 4 con la quale sono stati approvati i consuntivi per l’anno 1994, la n. 5 con la quale è stata conferita la carica di revisore unico per il periodo di 2 anni al comproprietario __________ __________, la n. 6 con cui è stata respinta la proposta di costituzione di un comitato direttivo, la n. 7 con cui l’amministrazione __________ __________ è stata confermata nelle sue funzioni, la n. 12 con cui sono stati approvati i conti preventivi per l’anno 1995, la n. 13 con cui si è deciso di limitare gli interventi alla piscina a cosiddetti interventi “assennati”, e da ultimo la decisione con cui è stato conferito mandato alla __________ __________ di procedere alla definizione dei lavori di garanzia, con contestuale liberazione del committente __________.
A sostegno delle sue richieste, __________ __________ __________ __________ -__________ ha addotto di essere stata ingiustamente privata del suo diritto di parola e di voto, poiché il legale che avrebbe dovuto rappresentarla all’assemblea non sarebbe stato autorizzato ad intervenire e a votare, essendo stato tollerato solo come “silente ospite”.
C. In parziale accoglimento di un’istanza cautelare presentata dall’attrice il 27 giugno 1995 (inc. n. _/ __________), con decreto del 14 luglio 1995 (che non figura agli atti né è stato richiamato) il Pretore ha ordinato la revoca della __________ __________ dalla carica di amministratore della comproprietà, nominando in sua vece l’Immobiliare __________. Destituzione e nomina dovevano diventare effettive dopo il versamento da parte dell’attrice di un acconto spese di fr. 5’000.– al nuovo amministratore.
Il 19 luglio 1995 __________ __________ - direttore della __________ __________ - ha rilasciato allo studio legale __________ __________ __________ procura per rappresentare la comunione del comproprietari “__________ __________ ” nella vertenza giudiziaria di annullamento dell’assemblea condominiale promossa da __________ __________ __________ __________ -__________. L’acconto spese fissato nel decreto pretorile del 14 luglio 1995 è in seguito stato versato in data imprecisata, l’incarto nulla contenendo al riguardo, così che alla __________ __________ è subentrato __________ __________, dell’Immobiliare __________.
D. Non avendo la convenuta presentato la risposta di causa nel termine di legge, il Pretore le ha assegnato con ordinanza 21 settembre 1995 (menzionata nel cartone elenco della Pretura ma mancante agli atti) il termine di grazia di 10 giorni. La convenuta ha presentato il 22 settembre 1995, ossia tempestivamente, la risposta di causa con la quale postula la reiezione integrale della petizione, avvalendosi del patrocinio dell’avv. __________ __________. Quest’ultima ha prodotto sei procure sottoscritte dai singoli comproprietari (doc. 8).
E. L’11 ottobre 1995 l’attrice ha inoltrato un’istanza con cui ha chiesto che la convenuta sia preclusa dal diritto di contestare i fatti ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 e 3 CC. A giudizio dell’istante, la risposta introdotta il 22 settembre 1995 non sarebbe valida, poiché la patrocinatrice non era al beneficio di una procura rilasciata dall’amministratore in carica (____________________), che a sua volta non era autorizzato da una risoluzione dell’assemblea dei comproprietari.
F. La convenuta ha presentato le osservazioni all’istanza di preclusione il 23 ottobre 1995, postulandone la reiezione. Essa ha rilevato che la procura era stata conferita da __________ __________ prima che diventasse effettiva la revoca dell’amministrazione, poiché il 19 luglio 1995 non era ancora stato versato l’acconto all’amministratore designato dal Pretore, e che l’autorizzazione a stare in lite sarebbe stata confermata successivamente dai comproprietari in occasione di una riunione informale, cui non era stata convocata l’attrice. Sostiene inoltre la convenuta che il nuovo amministratore ha tacitamente ratificato l’operato del suo predecessore, non avendo revocato la procura.
G. Con decreto del 14 novembre 1995 il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere alla convenuta l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.
H. Contro tale decreto è insorta l’attrice con un appello del 27 novembre 1995 con cui chiede che, in riforma del giudizio impugnato, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, l’istanza sia accolta, con protesta di spese e ripetibili.
Trattandosi di un gravame diretto contro un decreto processuale, con ordinanza 15 dicembre 1995 la Presidente della I Camera civile ha rinviato l’incarto al Pretore, affinché si pronunciasse sulla domanda di effetto sospensivo. Il primo giudice ha conferito effetto sospensivo al gravame con decreto del 19 dicembre 1995.
I. Con le osservazioni del 29 dicembre 1995 l’appellata propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, producendo copia del verbale dell’assemblea generale straordinaria della comunione dei comproprietari, svoltasi il 16 dicembre 1995.
Considerando
in diritto:
La documentazione prodotta dalla convenuta con le osservazioni all’appello è estromessa dall’incarto, poiché lesiva dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Nel decreto impugnato il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza di preclusione in particolare con il fatto che la procura conferita alla legale della convenuta sarebbe valida, poiché rilasciata dalla __________ __________, a quell’epoca amministratore in carica, e che la decisione assembleare relativa all’autorizzazione a stare in lite potrebbe sempre essere richiesta ulteriormente.
L’attrice ribadisce con l’appello che la risposta di causa non sarebbe valida, la patrocinatrice della convenuta non essendo stata autorizzata dall’amministratore della comproprietà per piani __________ __________ a introdurre l’atto di causa, tanto più che non esisteva un’autorizzazione a stare in lite dell’assemblea dei comproprietari “__________ __________ ”.
Come correttamente ritenuto dal Pretore, la legittimazione passiva in un’azione in contestazione delle risoluzioni dell’assemblea dei comproprietari compete esclusivamente alla comunione dei condomini e non ai singoli comproprietari (art. 712m cpv. 2 e 75 CC; DTF 119 II 404 consid. 5; I CCA sentenza del 13 gennaio 1995 nella causa P./V. e S.).
a) Nella fattispecie non si è in presenza di una procedura sommaria, la causa vertendo sull’annullamento dell’assemblea condominiale del 2 giugno 1995, promossa con procedura ordinaria. È dubbio che si tratti di un caso d’urgenza, la dottrina limitando questi casi a quelli di urgenza particolare, ossia quando non risulterebbe possibile procurarsi tempestivamente la necessaria autorizzazione, senza che sussistano per la comunione dei comproprietari gravi rischi di incorrere in svantaggi. Ciò non sembra essere il caso in concreto, la petizione essendo stata intimata all’allora amministratrice della convenuta il 30 giugno 1995 (la data della notifica non risulta dagli atti), e il termine di grazia per la risposta essendo stato assegnato con ordinanza 21 settembre 1995, ossia quasi tre mesi dopo. L’amministratrice aveva pertanto a disposizione quasi tutta l’estate, la procedura essendo sospesa dalle ferie giudiziarie, per procurarsi l’autorizzazione a stare in lite da parte dell’assemblea dei comproprietari. D’altro canto è pacifico che prima della presentazione della risposta di causa non vi è stata alcuna autorizzazione a stare in lite da parte dell’assemblea dei comproprietari. Né - all’evidenza - si può ritenere adempiuto tale requisito per il fatto che con la risposta sono state prodotte in causa le procure di sei comproprietari, sottoscritte in occasione di una riunione informale cui l’attrice non era stata invitata (osservazioni all’istanza di preclusione pag. 4, osservazioni all’appello pag. 3). Tale riunione manifestamente non ossequia i requisiti formali stabiliti per un’assemblea dei comproprietari (art. 712m a 712p CC, con rinvio alla normativa sulle associazioni, art. 64 segg. CC, e al diritto sulla società anonima, in particolare agli art. 699 segg. CO). Come che sia, la questione non è decisiva, come risulterà in appresso. A titolo abbondanziale, non si ravvisano nell’agire – o meglio nel non agire – della comunione dei comproprietari gli estremi dell’abuso di diritto. La vertenza giudiziaria in corso illustra in modo evidente che il funzionamento della proprietà per piani “__________ __________ ” è gravemente perturbato a seguito delle divergenze insorte fra l’attrice e gli altri comproprietari: ne fanno fede la revoca della precedente amministratrice __________ __________, la designazione del nuovo amministratore a opera del Pretore e la successiva destituzione del nuovo rappresentante della proprietà per piani a causa della sua incompetenza. In siffatte circostanze è verosimile che la mancata convocazione di un’assemblea dei comproprietari nel corso dell’estate 1995 trovi origine più nelle difficoltà pratiche di riunire i comproprietari, quasi tutti domiciliati fuori Cantone, che nella deliberata volontà di ostacolare il corso della procedura.
b) La giurisprudenza e la dottrina riconoscono che la formulazione dell’art. 712 t cpv. 2 CC non esclude che nei casi non urgenti l’amministratore che non si è fatto autorizzare dall’assemblea sia trattato alla stregua di un rappresentante senza poteri (falsus procurator), a cui il giudice deve fissare un ragionevole termine per correggere il vizio che inficia provvisoriamente gli atti processuali già compiuti: se l’assemblea dei comproprietari dà poi il proprio consenso all’amministratore entro il termine assegnatogli, essa ratifica gli atti inizialmente eseguiti senza potere e sana il vizio con effetto ex tunc (DTF 114 II 312; I CCA 31 dicembre 1991 in causa C/E; Gillioz, L’autorisation d’ester en justice au nom de la communauté des copropriétaires par étage, in: SJZ 80 (1984) 287; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed. Zurigo 1979, pag. 285). Tale soluzione consente sia di evitare formalismi eccessivi, sia di salvaguardare lo scopo della norma (art. 712 t cpv. 2 CC), il fatto che gli oneri processuali in caso di mancata ratifica siano posti a carico dell’amministratore, essendo di per sé sufficiente a proteggere la comunione dei comproprietari da eccessiva precipitazione e negligenza da parte dell’amministratore (Gillioz, op. cit., 287).
c) Il Pretore ha quindi respinto a ragione l’istanza di preclusione e l’appello si rivela di conseguenza infondato, la mancanza dell’autorizzazione a stare in lite da parte dell’assemblea dei comproprietari al momento dell’inoltro della risposta di causa non risultando decisivo. Il primo giudice - nondimeno - avrebbe dovuto assegnare alla convenuta un termine per fare ratificare dall’assemblea l’operato dell’amministratore. La questione della capacità delle parti essendo un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC) che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio di causa, il Pretore dovrà fissare un termine alla convenuta perché provveda a fare ratificare dall’assemblea dei comproprietari l’operato dell’amministratore, qualora tale formalità non sia ancora stata ossequiata.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’incarto è rinviato al Pretore affinché provveda a fissare un termine alla convenuta per la ratifica dell’operato del suo amministratore.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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