AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.284
Data decisione, Autorità: 29.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00284
Lugano 29 novembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Zali (in sostituzione del giudice G. Bernasconi, astenutosi)
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (provvedimenti cautelari in materia di protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 14 luglio 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinata dagli avvocati __________ __________ e __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________
__________, __________
__________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 9 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il quotidiano __________ __________ ha pubblicato nelle edizioni di martedì __________, mercoledì , giovedì __________ e venerdì __________ 1995 un articolo intitolato “ __________ ” – riquadrato e scritto in grassetto – dal seguente tenore:
A stretta maggioranza una settimana fa il governo ticinese ha scelto di attribuire l’appalto per lo smaltimento di rifiuti del cantone Ticino alla ditta __________. Una ditta il cui comportamento lontano da ogni regola civile e morale del nostro paese, va condannato senza appello. Che ora il governo ci passi sopra e decida di premiare chi invece andrebbe condannato non ci pare giusto, né per l’immagine del cantone né per chi crede in questo Paese, né infine per chi spera ancora che si possa far politica onestamente, con le mani pulite senza ricevere finanziamenti occulti.
La __________ del resto non è stata scelta neppure dal gruppo di tecnici che ha esaminato le offerte ed anzi sempre più gravi ed inquietanti sono gli interrogativi che si pongono nelle ultime settimane sul suo funzionamento. Nessuno al mondo (e sono anni che la ditta cerca di trovare un cliente) ha voluto fare da cavia. Il Ticino non deve essere il primo. Non abbiamo spazio per simili esperimenti.
Grazie ai lettori per il fortissimo sostegno dimostratoci in questi giorni.
È importante sentirvi vicini, per affrontare assieme questa battaglia. Scriveteci, faxateci, telefonateci il vostro, il nostro
NO
B. Ritenendo le affermazioni contenute nel suddetto articolo diffamatorie e lesive della sua personalità, __________ __________ ha adito con istanza del __________ 1995 il Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare in via cautelare e supercautelare
Con decreto dello stesso giorno il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha accolto la richiesta in via supercautelare.
C. All’udienza del 20 luglio seguente, indetta per la discussione, l’istante ha ribadito le proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti asserendo la veridicità di quanto scritto nonché l’esistenza di un preminente interesse pubblico a portare certe circostanze a conoscenza del pubblico. Sia l’istante che i convenuti hanno prodotto numerosi documenti e notificato vari mezzi di prova (testimoni, interrogatorio formale, ispezione a registro di commercio, richiamo atti, ecc.), che sono stati ammessi solo parzialmente dal Pretore.
Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 17 ottobre 1995 entrambe le parti hanno presentato il rispettivo memoriale scritto, nel quale si sono riconfermate nelle precedenti domande.
D. Statuendo il 9 novembre 1995, il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato il decreto supercautelare del 14 luglio precedente. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico dell’istante con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 5000.– a titolo di ripetibili.
E. Insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 20 novembre 1995, __________ __________ postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda cautelare. In via subordinata essa chiede che venga almeno fatto ordine a controparte di astenersi dal diffondere il seguente passaggio dell’articolo incriminato: “__________ __________ del resto non è stata scelta neppure dal gruppo di __________ che ha esaminato le offerte ed anzi sempre più gravi ed inquietanti sono gli interrogativi che si pongono nelle ultime settimane sul suo funzionamento. Nessuno al mondo (e sono anni che la ditta cerca di trovare un cliente) ha voluto fare da cavia” o quant’altro di analogo senso e contenuto. L’appellante propone inoltre l’assunzione di alcuni testi la cui audizione è stata rifiutata dal Pretore.
Con decreto del 30 novembre 1995 la Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo presentata contestualmente all’appello.
F. Nelle osservazioni del 21 dicembre 1995 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ propongono di respingere il gravame e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: I. Sulla richiesta di assunzione di testi in sede di appello
a) I provvedimenti cautelari previsti dall’art. 28c CC permettono alla potenziale vittima di una lesione della personalità di ottenere un intervento immediato del giudice a sua tutela. Negli art. 28c - 28f CC il legislatore si è quindi limitato a definire i principi fondamentali della suddetta procedura, lasciando le questioni di dettaglio alla competenza cantonale. Trattandosi di una decisione urgente la procedura dev’essere rapida, sommaria e, comunque, provvisoria, preludendo la stessa a un’azione di merito nell’ambito della quale il giudice effettuerà un esame più approfondito della fattispecie (Tercier, Les mesures provisionnelles en droit des médias in Media Lex 1/95 30; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, nota 1103 pag. 148 e nota 1107, pag. 149; Bugnon, Les mesures provisionnelles et protection de la personnalité, in: La protection de la personnalité, Contributions en l’honneur de P. Tercier, Friburgo 1993, pag. 36 segg.).
b) Nell’ambito di una procedura sommaria è di principio possibile unicamente l’assunzione di prove documentali (art. 365 CPC); altri mezzi di prova sono ammessi solo se possono essere assunti entro breve termine senza procrastinare la decisione della lite (art. 366 CPC). Ci si potrebbe dunque già chiedere se l’istruttoria effettuata dal primo giudice non sia stata troppo estesa, considerato il numero e la varietà delle prove assunte nonché il tempo trascorso fino all’emanazione del querelato decreto. Sia come sia, non è comunque ammissibile estendere ulteriormente l’istruttoria in questa sede. Inoltre per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in appello non sono consentiti nuovi fatti, prove ed eccezioni. L’art. 322 lett. b CPC concede invero al giudice d’appello la facoltà di assumere, eccezionalmente, le prove rifiutate dal Pretore, ma solamente se lo ritiene utile per la formazione del proprio giudizio. Nel caso concreto occorre stabilire se, ad un esame sommario della fattispecie, il contenuto dell’articolo “__________ __________ ” può essere considerato lesivo della personalità dell’istante e può causarle un pregiudizio difficilmente riparabile. Le motivazioni all’origine di questo articolo non rivestono per contro particolare rilevanza a questo stadio del procedimento; esse dovranno essere - se del caso - esaminate nell’ambito dell’azione di merito. La richiesta dell’istante cade pertanto nel vuoto.
II. Sull’applicazione dell’art. 28c CC
Nei diritti della personalità protetti dall’art. 28 CC rientra anche il diritto all’onore – in particolare alla stima professionale, economica e sociale – che va esaminato di caso in caso, in funzione della posizione sociale e professionale dell’interessato. La lesione illecita dell’onore può essere causata sia dalla relazione erronea di fatti che da giudizi di valore. Per valutare se una dichiarazione pubblicata o in procinto di esserlo è idonea a diminuire la considerazione di cui gode una persona, occorre riferirsi a criteri oggettivi, prendendo come punto di riferimento il cittadino “medio” (Riemer, Personenrecht des ZGB, Berna 1995, nota 341 pag. 127; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, nota 492 pag. 134; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, nota 13 pag. 200; Breitschmid, Pressefreiheit und Persönlichkeitsschutz aus der Sicht der Gerichtsjuristen, in AJP 7/95 869).
In concreto il Pretore ha respinto l’istanza poiché non ha ritenuto i giudizi di valore del tutto privi di fondamento e, con riferimento all’inesatta esposizione dei fatti, ha rinviato l’istante alle norme sul diritto di risposta (art. 28g segg. CC). L’appellante censura tali conclusioni asseverando che gli appellati hanno illecitamente formulato giudizi di valore sul suo comportamento e hanno riferito in maniera errata fatti che la concernono.
Giusta l’art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale, e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Il giudice può, in specie, proibire o far cessare la lesione a titolo cautelare, come pure prendere i provvedimenti necessari per assicurare le prove (cpv. 2). All’istante incombe unicamente di rendere verosimile che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito
Scopo principale dell’attività dei media è quello d’informare, ovvero far conoscere al pubblico ciò che realmente accade. Pertanto relazioni di fatti inesatte, ossia non corrispondenti alla realtà, sono sempre illecite, quale che sia il loro contenuto. Non può infatti esistere alcun motivo giustificativo per un simile comportamento né può essere invocato un interesse predominante a riferire notizie false (Tercier, op. cit., nota 736 pag. 103; Riemer, op. cit., nota 381 pag. 136). Ora, è vero che il Tribunale federale ha già attenuato questo principio e deciso che vi è lesione solamente quando la notizia faccia sorgere nel pubblico un’immagine sfavorevole della persona fisica o giuridica a cui si riferisce, ossia la ponga in una luce equivoca, oppure quando la sua reputazione viene sensibilmente diminuita rispetto alla reale situazione (Riklin, op. cit., nota 19 pag. 202; Geiser, Persönlichkeitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?, in SJZ 92 (1996) 77 e giurisprudenza citata), ma nel caso concreto, come si vedrà in appresso, l’illiceità risulta chiaramente data.
Intanto dall’istruttoria è emerso che il gruppo di lavoro incaricato dal __________ __________ __________, dovendo scegliere tra una tecnologia sperimentata e una innovativa, ha proposto al Cantone di optare per quella nota, senza per altro ritenere che il sistema offerto dall’appellante non fosse valido (deposizione ing. __________). Inoltre, contrariamente alle affermazioni dei convenuti, la città di __________ ha già optato per la costruzione di un impianto __________ (FF e GG). In queste circostanze si può concludere che le affermazioni contenute nell’articolo incriminato sono inesatte e mettono in cattiva luce la ditta in questione poiché destano nel pubblico l’impressione che essa sia stata scelta dal __________ __________ __________ in base ad altri criteri (in particolare operando con mezzi illeciti, come indicato nella prima parte dell’articolo) così che la sua reputazione viene senz’altro diminuita. In queste circostanze tanto basta per ritenere illecita la lesione dell’onore dell’istante.
a) Ora, se con una relazione di fatti la realtà viene oggettivamente descritta, con un giudizio di valore essa viene soggettivamente commentata. La formulazione di giudizi di valore rientra pertanto nel diritto alla critica e più in generale nella libertà d’espressione. Ogni giudizio di valore consiste nell’apprezzamento di fatti realmente accaduti che sono esposti, evocati o semplicemente suggeriti. Esso dev’essere considerato illecito quando si riferisce a fatti inesatti, oppure se omette di menzionare i fatti cui si riferisce. Inoltre, anche se giustificato nel merito, un giudizio di valore può essere considerato illecito quando la forma scelta per esprimerlo lede inutilmente la personalità della vittima (Tercier, op. cit., nota 741 segg. pag. 104).
b) Nella fattispecie i convenuti, senza far riferimento a nessun episodio particolare, hanno definito il comportamento dell’istante “lontano da ogni regola civile e morale del nostro paese”. Ora, come rettamente osservato nell’appello, una simile affermazione porta il lettore medio a ritenere che la ditta in questione agisca abitualmente in maniera immorale e scorretta. L’idea che essa sia solita violare la legge è poi rafforzata nelle frasi che seguono, dove si rimprovera al governo di premiare “chi invece andrebbe condannato” facendo così un torto a “chi spera ancora che si possa far politica onestamente, con le mani pulite senza ricevere finanziamenti occulti”. Tuttavia solamente l’audizione dei testi ha permesso di risalire alle circostanze che hanno condotto i giornalisti a formulare simili commenti; e anche il primo giudice è giunto alla conclusione che i comportamenti dell’appellante, emersi in corso d’istruttoria, non configurano un illecito, né civile né penale. In queste condizioni non appare pertanto possibile condividere l’assunto pretorile per cui i giudizi di valore espressi dai convenuti vanno considerati quale legittima critica all’operato dell’appellante. Al contrario, se questa fosse stata la loro intenzione essi avrebbero precisato i fatti dai quali traevano spunto, onde permettere al lettore di formarsi un’opinione personale sull’affidabilità dell’appellante.
c) Alla luce di quanto sopra esposto è dunque verosimile che il contenuto dell’articolo “__________ __________ ” leda illecitamente la personalità dell’istante. Il pericolo di ulteriori lesioni è poi indiscutibile, vista la chiara intenzione dei convenuti di pubblicare quotidianamente l’articolo. I presupposti dell’art. 28c cpv. 1 CC risultano pertanto adempiuti, ma ciò non significa che l’appello deve essere accolto.
b) La dottrina ha rilevato che dall’entrata in vigore della revisione del diritto della personalità (1° luglio 1985) le autorità giudiziarie hanno accordato provvedimenti cautelari fondati sull’art. 28c cpv. 3 CC in modo estensivo, senza tenere sufficientemente conto della ratio di questa norma (Riklin, op. cit., nota 79 pag. 220; Tercier in Media Lex 1/95 31). Sovente la decisione cautelare è in realtà una sentenza definitiva, avendo l’istante omesso di procedere con l’azione di merito una volta ottenuto il divieto di pubblicazione (Tercier, Mesures provisionnelles et protection de la personnalité in Media Lex 1/96 49). La decisione in materia di misure provvisionali non è però deducibile al Tribunale federale con un ricorso per riforma, non trattandosi di una decisione definitiva, cosicché l’applicazione dell’art. 28c cpv. 3 CC da parte delle giurisdizioni cantonali sfugge al controllo dei giudici federali. Questa situazione ha dato spunto a un’iniziativa parlamentare (iniziativa Poncet del 14 dicembre 1993) che chiede di aprire la via del ricorso per riforma anche in simili fattispecie (Poncet, Mesures provisionnelles: un pas dans le bon sens in Media Lex 2/95 114 seg.; Tercier in Media Lex 1/96 49; Riklin, op. cit., nota 82 pag. 221). Si giustifica pertanto un’applicazione più restrittiva dell’art. 28c cpv. 3 CC (Poncet, op. cit., pag. 115), tenuto conto delle critiche mosse dalla dottrina alla prassi attuale.
L’appellante teme che la pubblicazione quotidiana dell’articolo “__________ __________ ” influenzi negativamente la decisione del __________ __________ in merito all’incarico di procedere alla costruzione dell’__________ __________ __________ __________. La mancata concessione le causerebbe una perdita finanziaria dell’ordine di milioni di franchi. L’argomentazione non può essere condivisa. Intanto a un esame forzatamente sommario non si può concludere apoditticamente che il __________ __________ baserà la sua decisione sul contenuto dei diversi articoli di stampa in questione come prospettato dall’appellante e non sui rapporti delle varie commissioni preposte all’esame dei messaggi governativi e sulle numerose perizie tecniche commissionate. Inoltre sarebbe assai problematico stabilire con certezza un nesso causale adeguato fra un’eventuale decisione a sfavore dell’istante e gli articoli pubblicati sul quotidiano __________.
b) In secondo luogo l’art. 28 cpv. 3 CC esige che la lesione non sia manifestamente giustificata. E’ indispensabile che risulti evidente l’assenza di ogni interesse alla pubblicazione della notizia lesiva della personalità dell’istante, in particolare non deve esservi un interesse preponderante del pubblico all’informazione. Spetta ai convenuti l’incombenza di rendere verosimile un simile interesse. Ad ogni modo questo interesse viene automaticamente a mancare quando la notizia che s’intende pubblicare è falsa, e quindi non può giovare in alcun modo al pubblico (Barrelet, op. cit., pag. 54; Breitschmid, op. cit., pag. 871). Considerato che i fatti riportati nell’articolo sono inesatti (cfr. consid.5), si può ritenere che la lesione non è giustificata.
c) Infine, il provvedimento richiesto non deve sembrare sproporzionato. Un provvedimento cautelare fondato sull’art. 28c CC può essere ordinato solamente quando il pregiudizio non possa essere impedito in nessun altro modo (DTF 118 II 372); in particolare le misure provvisionali rivestono un carattere sussidiario rispetto al diritto di risposta sancito dagli art. 28g segg. CC (Tercier in Media Lex 1/95 30, n. 21; Geiser, op. cit., pag. 81). Il divieto di pubblicare un articolo può dunque essere ordinato solo quale “ultima ratio”, quando il pregiudizio continua a esser grave anche dopo la pubblicazione di una risposta ex art. 28g CC (Tercier in Media Lex 1/95 33; Geiser, op. cit., pag. 81). Nella fattispecie, come rettamente rilevato dal Pretore, l’istante non ha fatto uso della facoltà concessale dalla legge di proporre ai convenuti un testo di risposta, per il che la richiesta di vietare la diffusione dell’articolo appare manifestamente sproporzionata; per lo stesso motivo non può essere accolta nemmeno la domanda proposta in via subordinata con l’appello.
In conclusione, nell’ottica di un’applicazione restrittiva dell’art. 28c cpv. 3 CC e considerato che le condizioni previste da questa norma per l’adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei media non risultano cumulativamente adempiute, l’appello dev’essere respinto e, di conseguenza, anche se per ragioni parzialmente diverse, il decreto impugnato merita di essere confermato.
III. Sull’applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale
In virtù del principio allegatorio sancito nell’art. 78 CPC, il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993; nota 13 ad art. 78 CPC). Ancorata a presupposti di fatto diversi, la nuova argomentazione giuridica in una fase successiva del procedimento costituisce una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 CPC che in sede di appello è assolutamente vietata (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC; cfr. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 17 ad art. 321 CPC). Su questo punto l’appello risulta pertanto manifestamente irricevibile.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 2000.– per ripetibili di appello.
– avvocati dott. __________ __________ e __________ __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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