AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.283
Data decisione, Autorità: 13.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00283
Lugano 13 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 giugno 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto dell’8 novembre 1995 con cui il Pretore ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’8 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 novembre 1992, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1951) e __________ nata __________ (1952), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata il __________ 1992. Il punto 2.4 di tale convenzione prevedeva che il marito avrebbe versato alla moglie un contributo di fr. 400.– mensili sulla base dell’art. 152 CC. Il 21 maggio 1993 __________ __________ si è risposato con __________ __________, dalla quale ha avuto il figlio __________ (__________1995); con la famiglia vive pure il primo figlio del marito, __________ (1975), nato da __________ __________, e il primo figlio della seconda moglie, __________ (__________1982).
B. Il 26 giugno 1995 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato la stessa domanda. All’udienza del 3 agosto 1995, indetta per la discussione, l’attore ha confermato la richiesta, alla quale la convenuta si è opposta. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 28 settembre 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive domande.
C. Statuendo l’8 novembre 1995, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 20 novembre 1995 nel quale chiede che, in riforma di tale giudizio, la sua domanda cautelare sia accolta. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 1995 __________ __________ propone il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandarne di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono all’importo della rendita. Presupposto per la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata. (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da decisioni unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III 299).
Introdotta l’azione di modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC). Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già evidenti a un esame sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a titolo provvisionale di una rendita basata sull’art. 152 CC si giustifica solo in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere l’intera rendita per la durata del processo (DTF 118 II 228 consid. 3b; Rep. 1989 131 in fondo).
L’appellante censura l’opinione del Pretore per avere egli tenuto conto, oltre che delle proprie entrate, anche di quelle della seconda moglie, dei figli __________ e __________ e della partecipazione al mantenimento di __________, poiché tali entrate non sono nemmeno sufficienti per coprire il loro minimo vitale. Egli critica inoltre l’obbligo della sua attuale moglie di partecipare al mantenimento dell’attrice.
In concreto decisiva è la questione di sapere se l’appellante disponga dei mezzi finanziari necessari per far fronte, pendente causa, al pagamento del noto contributo. Per calcolare la sua disponibilità mensile occorre seguire, come nel caso di definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC, la metodica di diritto federale che si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e i premi di assicurazione per la copertura di rischi d’interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Contrariamente all’opinione dell’appellante, nel calcolo del contributo alimentare determinante è l’accertamento del reddito globale della famiglia; quest’ultimo comprende tutte le entrate: oltre allo stipendio, quindi, anche i redditi della sostanza o quello di altre fonti, come rendite o assicurazioni sociali (DTF 115 II 314 consid. 3a; Rep. 1990 pag. 120; Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 722 pag. 144). A ragione pertanto il Pretore ha addizionato tutte le entrate della famiglia e non solo quelle dell’appellante. Si aggiunga che allo stadio attuale della procedura non è decisiva la circostanza che la nuova moglie dell’appellante intenda dedicarsi unicamente all’economia domestica, poiché essa, percependo indennità di disoccupazione, deve partecipare in tale misura al mantenimento della famiglia (art. 163 CC). Dai figli maggiorenni che esercitano un’attività lucrativa e che vivono con loro, i genitori possono pretendere infine – come dal figlio minorenne – un’equa partecipazione (Rep. 1991 pag. 362 nota 74; I CCA, sentenza del 21 febbraio 1997 in re C./C. consid. 5b). L’entità del contributo dipende però dal caso concreto, in particolare dal fabbisogno dei figli. Tenuto conto che, come si vedrà in appresso, l’appellante è in grado di versare il contributo a favore della ex moglie, si può prescindere in concreto di computare nelle entrate della famiglia __________ l’eventuale partecipazione del figlio __________. In definitiva il reddito globale della famiglia dell’appellante deve quindi essere confermato in fr. 7’228.90 mensili.
L’appellante contesta inoltre il fabbisogno, calcolato dal Pretore in fr. 4’785.70 mensili, e chiede che gli sia riconosciuto il leasing dell’autovettura, l’effettivo canone di locazione e le varie assicurazioni private e le partecipazioni di cassa malati.
a) Per quanto riguarda l’uso dell’autovettura, va rilevato che l’appellante è domiciliato a __________ e lavora nello stesso __________, di modo che non avendo reso verosimile l’effettiva necessità di dover far capo a un’autovettura, non vi è ragione di includere l’importo di fr. 500.– per il leasing della stessa nel fabbisogno minimo.
b) In merito al canone di locazione, dal fascicolo processuale risulta che nel mese di giugno 1995 esso ammontava a fr. 1’387.– (doc. DD). Tenuto conto della partecipazione dei figli __________ e __________ di complessivi fr. 370.– (cfr. le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo), l’onere locativo può essere fissato in fr. 1’017.– mensili.
c) Le varie coperture assicurative private non possono essere ammesse. A prescindere dal fatto che l’appellante si è limitato a rivendicare in modo generico, senza precisi riferimenti numerici, l’entità dell’onere da inserire nel fabbisogno, dal fascicolo processuale non risulta che tali assicurazioni sono state contratte a copertura di rischi d’interesse per l’economia domestica (doc. FF e PP). Si aggiunga che i premi per l’assicurazione di fanciullezza combinata a favore del figlio __________ sono scaduti il 15 settembre, rispettivamente il 15 ottobre 1995 (doc. QQ). Infine, in assenza di una precisa quantificazione non possono essere computate la partecipazione alle spese della cassa malati, non bastando al riguardo il doc. GG.
Per concludere, il fabbisogno globale della famiglia dell’appel-lante deve essere fissato in fr. 4’825.– mensili. Aumentato del 20% come consente la giurisprudenza in casi economicamente favorevoli (DTF 121 II 49; 118 II 97; Spühler/Frei-Maurer op. cit., nota 10 ad art. 152 CC), esso ammonta a fr. 5’790.–.
Reddito familiare: fr. 7’228.— mensili
Fabbisogno familiare: fr. 5’790.— mensili
Eccedenza mensile fr. 1’438.— mensili
Metà eccedenza fr. 719.— mensili.
Ne discende che l’appellante, con la propria metà eccedenza di fr. 719.-- mensili può far fronte al pagamento del contributo litigioso (fr. 400.–), senza che la seconda moglie – la quale conserva intatta la propria metà dell’eccedenza mensile – debba partecipare a tale versamento. In simili circostanze si può ragionevolmente esigere che fino all’emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché non sarà reso chiaramente verosimile un rilevante peggioramento delle sue condizioni economiche – l’appellante continui a versare il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio, i diritti conferiti da quest’ultima decisione alla beneficiaria prevalendo sugli obblighi a suo carico (DTF 118 II 229 consid. 3b). L’appello deve perciò essere respinto, senza che occorra indagare oltre sulla situazione della beneficiaria. Tale situazione dovrà essere esaminata al più tardi, in ogni modo, nella procedura di merito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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