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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.282
Data decisione, Autorità: 04.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00282
Lugano 4 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa . ._ (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 27 ottobre 1995 dall’
avv. __________ __________, __________n
per ottenere il certificato ereditario della successione fu
__________ __________ (1925), già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1995,
al cui rilascio si è opposto
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
procedimento nel quale risultano interessati anche
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro il certificato ereditario rilasciato __________ 1995 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il __________ 1995 è deceduto a __________ __________ __________ __________ (1925), il quale ha lasciato alla moglie __________ __________h, con testamento olografo del __________ 1994, l’usufrutto di tutto il suo patrimonio, disponendo che alla morte di costei il figlio __________ ricevesse unicamente la porzione legittima;
che il 14 giungo 1995 l’avv. __________ __________i, già rappresentante del defunto __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la pubblicazione del testamento olografo del __________ 1994, richiesta riconfermata il 5 luglio 1995 dalla notaia __________ __________ __________ (inc. __________ .);
che il 17 luglio 1995 il Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, constatata la presumibile insolvenza della successione, ha sospeso la pubblicazione del testamento e ha decretato la liquidazione d’ufficio della successione (inc. __________ _. .);
che il 27 ottobre 1995 l’avv. __________ __________ ha chiesto al Pretore l’emissione del certificato ereditario;
che l’8 novembre 1995 il Segretario assessore straordinario, preso atto di una segnalazione 21 agosto 1995 con cui l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ comunicava che __________ __________ aveva compiuto atti d’ingerenza nella successione, ha revocato la liquidazione d’ufficio e ha rilasciato il certificato ereditario attestante che il figlio __________ __________ è unico erede;
che contro l’emissione del certificato ereditario __________ __________ è insorto con un appello del 20 novembre 1995 in cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del certificato stesso e la concessione di una proroga del termine per rinunciare alla successione;
che il 20 dicembre 1995 la presidente della I Camera civile ha accordato all’appello effetto sospensivo;
che, invitato a legittimare la propria qualità di rappresentante, l’avv. __________ __________ ha comunicato il 25 ottobre 1996 di non ritenersi parte al procedimento;
Considerando
in diritto: che nel caso in esame il primo giudice ha rilasciato il certificato ereditario, reputando che l’appellante si fosse ingerito negli affari della successione per avere sottoscritto un contratto di cessione della propria quota ereditaria;
che l’appellante chiede l’annullamento del certificato in rassegna e una proroga del termine per rinunciare alla successione, sostenendo di avere subordinato la cessione della propria quota all’accettazione dell’eredità;
che il certificato ereditario in esame è stato rilasciato su istanza dell’avv. __________ __________;
che la legittimazione di una parte dev’essere esaminata d’ufficio in ogni stadio della procedura (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 18 n. 83 e 84);
che giusta l'art. 559 CC, trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione d'ultima volontà, gli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità (certificato ereditario) nel senso di essere riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità;
che il certificato ereditario è rilasciato su richiesta di un erede, sempre che questi non abbia rinunciato all'eredità (art. 566 CC) o stipulato un contratto di rinuncia d'eredità a norma dell'art. 495 CC (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 3 ad art. 559 CC; Escher, Zürcher Kommentar, n. 19 ad art. 559 CC);
che legittimati a postulare l’emissione del certificato ereditario sono unicamente gli eredi, istituiti o legittimi (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 559 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 3 e 14 ad art. 559 CC; Piotet: in Traité de droit suisse, vol. IV, pag. 646; DTF 57 II 401 consid. 2), eventualmente l’esecutore testamentario (Guinand/Stetter, Droit civil II, Successions [art. 457 - 640 CC], 3a edizione, pag. 173, n. 362);
che dal fascicolo processuale l’istante risulta essere stato rappresentante del defunto, ma non consta essere anche rappresentante di un erede o essere stato designato esecutore testamentario (si veda il testamento olografo del __________ 1984);
che, del resto, l’istante stesso ha comunicato di non ritenersi parte al presente procedimento;
che, pertanto, il primo giudice ha emesso il cerficato ereditario su istanza di una parte non legittimata;
che ciò comporta l’accoglimento dell’appello e l’annullamento del certificato in questione;
che nelle circostanze descritte più non occorre statuire sulla pretesa violazione del diritto d’essere sentito o sulla contestata ingerenza negli affari della successione;
che, per altro, il problema di sapere come debba essere trattato un erede che si è immischiato negli affari della successione non va risolto in questa sede;
che per quanto riguarda le spese dell’odierna procedura, esse sono poste a carico dell’istante, che con il suo comportamento ha provocato l’indebita emissione del certificato ereditario (cfr. DTF 95 I 316 consid. 4; Messmer/Imboden, Die eidgenössichen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 35 nota 19);
che l’indennità per ripetibili assegnata all’appellante tiene conto del fatto che il gravame è stato accolto indipendentemente dai motivi da lui invocati;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria;
pronuncia:
I. L’istanza è respinta.
II. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante.
III. (Invariato).
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’avv. __________ __________, che rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 150.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________i, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________ -__________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
– avv. __________ __________, __________;
– __________. r-, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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