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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.281
Data decisione, Autorità: 17.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00281
Lugano 17 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da
, __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________a, __________);
e ora sul decreto del 7 novembre 1995 con cui il Pretore ha respinto una domanda di provvedimenti cautelari presentata dall’attore il 20 settembre 1995;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 16 novembre 1995 da __________ __________ contro il decreto emanato il 7 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ è stato assunto dal __________ __________ __________ il __________ 1982 in qualità di __________ -__________. Egli ha inoltre partecipato a numerose gare in rappresentanza del __________ __________ __________ sino alla fine del mese di agosto 1995. Il 5 settembre 1995 il comitato del __________ __________ __________ ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro con __________ __________ per gravi motivi, vietandogli l’accesso alle infrastrutture del circolo e la possibilità di praticare l’attività sportiva. __________ __________ ha contestato l’11 dicembre 1995 il licenziamento e si è appellato all’assemblea generale dell’associazione, conformemente agli statuti, ritenendo che la misura adottata nei suoi confronti equivalesse all’espulsione dall’associazione. La richiesta è stata respinta il 12 settembre 1995 dal comitato del __________ __________, che ha rifiutato di sottoporre la vertenza all’assemblea generale, per il motivo che il lavoratore non era socio dell’associazione e che quindi il provvedimento adottato nei suoi confronti non era paragonabile a un’espulsione.
B. Il 20 settembre 1995 __________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo l’annullamento della decisione 5/12 settembre 1995 del comitato del __________ __________ __________ avente per oggetto l’espulsione dall’associazione, rispettivamente il diniego della sua qualità di socio. In via cautelare egli ha postulato la sospensione della decisione e l’autorizzazione a frequentare liberamente e come socio le infrastrutture del __________. Il 21 settembre successivo il Pretore ha accolto inaudita parte la domanda cautelare.
All’udienza del 12 ottobre 1995, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria domanda, cui si è opposto il convenuto.
C. Statuendo il 7 novembre 1995, il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato il decreto supercautelare del 21 settembre 1995. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 350.– (comprensiva di quella del decreto supercautelare) sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.-- per ripetibili.
D. Insorto contro il citato decreto con un appello del 16 novembre 1995, __________ __________ chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza.
E. Con decreto del 27 novembre 1995, la presidente di questa Camera ha concesso al gravame effetto sospensivo. Il 28 novembre successivo il __________ __________ __________ ha presentato un’istanza di interpretazione, di contraddittorio o di revoca di misura supercautelare, che non è stata notificata alla controparte.
Nelle osservazioni del 20 dicembre 1995 il __________ __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato. Esso ha inoltre prodotto copia del verbale dell’assemblea generale tenutasi il 17 dicembre 1995, chiedendo la restituzione del termine per presentare la prova offerta. L’appellante ha contestato questa richiesta il 16 gennaio 1996.
Considerando
in diritto:
Preliminarmente va dichiarata irricevibile la produzione del documento esibito con le osservazioni dal convenuto ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Va rilevato inoltre che l’art. 138 CPC, cui si riferisce implicitamente l’appellato, trova applicazione solo fino alla sentenza emessa dal Pretore mentre in seguito (e particolarmente in sede di appello) entra in considerazione unicamente la restituzione per intero contro le sentenza prevista dall’art. 346 CPC. L’istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova in appello è pertanto irricevibile (v. anche Anastasi, I mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 88).
Il Pretore, lasciando indecisa la questione relativa alla qualità di socio dell’attore, ha respinto l’istanza poiché da un lato in difetto di tale qualità l’attore non sarebbe stato legittimato a impugnare una decisione del comitato, mentre d’altro lato in possesso della qualità di socio egli avrebbe dovuto contestare l’espulsione davanti all’assemblea dell’associazione, non potendo beneficare di un trattamento diverso da quello riservato agli altri soci.
L’appellante contesta simile ragionamento sostenendo che il comitato dell’associazione non avrebbe potuto espellerlo già per il fatto di non ritenerlo nemmeno socio. Egli fa valere inoltre che gli è stata negata la via ricorsuale interna poiché il comitato avrebbe rifiutato la richiesta di sottoporre la controversia all’assemblea generale, ragione per cui la decisione di quest’organo era definitiva. L’appellante contesta che nella fattispecie siano dati gli estremi per assimilare il provvedimento a un’espulsione. Infine, quand’anche fosse legittimamente negata la sua qualità di socio, egli sarebbe legittimato ad adire l’autorità giudiziaria in base alle norme sulla protezione della personalità.
3.a) Per l’art. 75 CC ogni socio ha il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti ch’egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. La disposizione non concerne unicamente le decisioni dell’assemblea generale, come organo supremo dell’associazione, ma anche quelle che un organo inferiore prende nei limiti della propria competenza (DTF 118 II 17 consid. 3a con riferimenti). Essa tende sia alla protezione dei diritti di ogni socio, in particolare contro la maggioranza, per quel che concerne la sua appartenenza all’associazione, sia a far sì che l’attività associativa si svolga conformemente alla legge (DTF 108 II 18 consid. 2; Heini, Das Schweizerische Vereinrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1988, pag. 55).
b) Nella fattispecie il comitato del __________ ha rescisso il 5 settembre 1995 il contratto di lavoro con l’appellante e gli ha comunicato il divieto di accedere alle infrastrutture del __________ (doc. F). Questa decisione è stata contestata dal lavoratore che si è appellato all’assemblea generale (doc. G). Successivamente il comitato del __________ ha negato che il provvedimento adottato nei confronti del lavoratore configurasse un’espulsione, e rigettando l’ipotesi che il lavoratore fosse socio del __________, si è rifiutato di sottoporre la vertenza all’assemblea generale (doc. H). Ora, è vero che il ricorso al giudice civile è riservato alle decisioni definitive, ciò che presuppone l’esaurimento preliminare delle istanze associative interne (DTF 118 II 17 consid. 3b con riferimenti), ma una decisione che viola i diritti inerenti alla qualità di membro dell’associazione può essere sottoposta al giudice civile anche se non emana dall’assemblea generale, bensì da un organo inferiore, competente per decidere definitivamente (DTF 108 citata; Riemer, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 75). Nel caso concreto il provvedimento adottato dal comitato del __________ __________ deve essere considerato alla stregua di una decisione definitiva, nella misura in cui nega alla persona colpita la possibilità di appellarsi all’assemblea generale. Del resto il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che una sanzione statutaria che lede gli interessi giuridici di un membro può, a questo titolo, essere sottoposta al controllo del giudice (DTF 120 II 370 consid. 2 con riferimenti). La richiesta di adozione di misure provvisionali presentata dall’appellante è pertanto ricevibile, indipendentemente dalla sua qualità di socio, che sarà esaminata nell’ambito dell’azione di merito. Il fatto di aver successivamente sottoposto la controversia all’assemblea generale del __________ __________ __________ costituisce un fatto nuovo, che non può essere considerato in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
L’appellante ha chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare inteso ad autorizzarlo a utilizzare le infrastrutture sociali. Per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, un provvedimento cautelare idoneo, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito (Rep. 1988 351 consid. 1 con richiami). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che - comunque sia - la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). L’esistenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti) e la mancanza di uno soltanto comporta il rigetto dell’istanza provvisionale. L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un danno grave e difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115).
Nel caso in esame, ancorché si possa concludere che l’appellante ha reso verosimile la sua qualità di socio (cfr. doc. A, B, C e D), difettano i requisiti dell’urgenza e del danno considerevole. L’istante si è invero limitato ad addurre che il mantenimento della decisione comprometterebbe il finale della stagione golfistica, che lo priverebbe dei contatti umani in un momento delicato della sua esistenza e lo porrebbe in pessima luce nei confronti degli altri soci del __________ (istanza pag. 7-8 punto 6), ma ciò non basta a rendere verosimile che l’adozione di un provvedimento cautelare sia urgente. Che la mancata utilizzazione delle infrastrutture del club comprometta l’attività golfistica dell’appellante è possibile, ma nella fattispecie egli non ha sostanziato concretamente la verosimiglianza di un danno considerevole. Nelle condizioni descritte appare vano indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito o esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare.
L’appellante ritiene inoltre che quand’anche non gli fosse riconosciuta la qualità di socio del __________, egli potrebbe impugnare il provvedimento adottato nei suoi confronti in base alle norme sulla protezione della personalità. Per l’art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. L’appellante non ha indicato in che maniera un suo diritto della personalità sia stato leso, non essendo sufficiente al riguardo l’accenno alle possibili considerazioni dei membri del __________ sulla sua repentina partenza. Nel caso concreto egli non ha neppure reso verosimile l’illiceità della lesione, che non può essere ravvisata nell’adozione da parte del comitato di un provvedimento non previsto dagli statuti, né tanto meno il rischio del verificarsi di un pregiudizio difficilmente riparabile (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., pag. 216-271), con la conseguenza che è esclusa la possibilità di ordinare la richiesta misura provvisionale.
Ne discende che l’appello dev’essere respinto e il giudizio impugnato, ancorché per altri motivi, confermato.
L’emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di interpretazione, rispettivamente di contraddittorio e di revoca di misura superprovvisionale formulata il 28 novembre 1995 dall’appellato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante. L’indennità per ripetibili alla parte appellata è congrua all’entità del lavoro profuso per la stesura delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________;
avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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