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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.278
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00278
Lugano 22 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n__________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna, promossa con petizione 20 marzo 1985 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto del 3 novembre 1995 con cui il Pretore ha negato all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 16 novembre 1995 da __________ __________ contro il decreto emanato il 3 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del 20 marzo 1985, promossa nei confronti di __________ __________, __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna di far ordine all’ufficiale dei registri di __________ di modificare l’iscrizione relativa alla particella n. __________ RFD di __________, nel senso di iscriverlo quale comproprietario in ragione di un mezzo unitamente a __________ __________. In via cautelare l’attore ha postulato l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre a carico del fondo n. __________, proprietà del convenuto. La causa è stata sospesa una prima volta il 2 aprile 1985 e una seconda il 9 maggio 1990 in vista di trattative per una soluzione extragiudiziaria della vertenza.
B. In data 23 febbraio 1995 __________ __________ ha introdotto un’istanza di provvedimenti supercautelari, chiedendo l’iscrizione provvisoria del diritto di comproprietà di un mezzo a suo favore sulla particella n. __________RFD di __________. Subordinatamente ha chiesto l’iscrizione provvisoria della proprietà comune della società semplice __________ __________ e __________ __________ sulla stessa particella. In occasione delle udienze del 14 marzo e 27 aprile 1995, indette per il contraddittorio, l’istante ha ribadito le proprie richieste alle quali si è opposto il convenuto, che nega l’esistenza di una comproprietà sul fondo. Con decreto del 5 maggio 1995 il Pretore ha respinto la richiesta di misure supercautelari. La procedura provvisionale è ancora in fase istruttoria.
C. Il __________ 1995 __________ __________ ha presentato un’istanza di cauzione processuale, motivandola con lo stato d’insolvenza dell’attore, risultante da 117 attestati carenza beni a suo carico e dalle molteplici esecuzioni in corso. Con decreto del 6 settembre 1995 il Pretore ha accolto l’istanza e ha assegnato all’attore un termine fino al __________ per prestare una cauzione di fr. 5000.–, pena lo stralcio della causa.
D. Il 2 ottobre 1995 __________ __________ ha inoltrato un’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, chiedendo in via subordinata la proroga del termine per prestare la cauzione. Nelle osservazioni del 13 ottobre successivo __________ __________ si è opposto all’istanza, adducendo la mancanza del requisito di indigenza. Statuendo il 3 novembre 1995, il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, innanzitutto a causa del preavviso sfavorevole del Municipio di __________, che ritiene l’istante in grado di sopportare le spese di causa, e secondariamente poiché considera inverosimile il reddito annuo di fr. 5000.– dichiarato dall’istante.
E. __________ __________ è insorto con un appello il 16 novembre 1995, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Contestualmente ha postulato tale beneficio anche in sede di appello. Propone inoltre che venga rigettata la richiesta di cauzione processuale postulata da controparte.
F. __________ __________ ha proposto nelle osservazioni del 28 marzo 1996 la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile. In via subordinata chiede il rinvio degli atti al Pretore per il contraddittorio e l’assunzione di altre prove.
G. La giudice delegata della Camera ha chiesto all’appellante di completare la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza di assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto:
Preliminarmente si deve osservare che l’appello è ricevibile solo nella misura in cui è diretto contro il decreto 3 novembre 1995, con il quale il Pretore ha negato all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La domanda di respingere la richiesta di cauzione processuale formulata dal convenuto è infatti improponibile, poiché il relativo decreto è stato emanato il __________ 1995 ed è pertanto passato in giudicato. Solo la sua esecutività è sospesa fino alla decisione sull’assistenza giudiziaria.
L’assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione d’indigenza e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
Nel caso concreto il Pretore ha negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito dell’indigenza. Egli si è fondato sostanzialmente sul preavviso sfavorevole del Municipio, che ritiene l’istante in grado di sopperire alle spese legali, nonostante l’esiguo reddito annuo di fr. 5000.– da lui dichiarato. L’appellante rimprovera al giudice di aver ripreso acriticamente il parere del Municipio, senza nemmeno cercare altri riscontri probatori.
La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 156 n. 1). Tuttavia il principio inquisitorio non esonera la parte richiedente dall’illustrare le proprie condizioni finanziarie e dal fornire ogni elemento utile di cui riesca a disporre, ancor meno quando essa è patrocinata da un legale (I CCA del 3 agosto 1993 nella causa B. c. B., consid. 2 e 5). L’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere motivata nel senso che il richiedente deve chiarire le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento di cui riesca a disporre, idoneo a comprovare uno stato di bisogno (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 156 n. 2). Il giudice, che deve accertare i fatti d’ufficio, procede pertanto ad assumere prove di sua iniziativa solo quando vi è da dubitare, in base a fattori oggettivi, che le parti abbiano presentato in modo completo la situazione di fatto (DTF 112 III 80, consid. 2; 107 II 236).
5.a) In concreto il Pretore, in applicazione della massima ufficiale, avrebbe dovuto chiedere - di per sè - una completazione della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza. D’altro canto, in virtù di quanto appena esposto, l’istante stesso avrebbe dovuto provvedere a sostanziare la propria richiesta; egli si è invece limitato a trasmettere al giudice il preavviso negativo del Municipio, senza neppure preoccuparsi di produrre i giustificativi relativi alla saltuaria attività di cameriere che egli stesso ammette di aver esercitato.
b) Anche in questa sede l’appellante non ha dimostrato la benché minima diligenza nel documentare le proprie asserzioni. Egli non ha prodotto nessun documento né con l’appello né in seguito, sebbene esplicitamente sollecitato in tal senso dalla giudice delegata, e si è limitato ad autorizzare la Camera a consultare i vari incarti fiscali e assicurativi che lo riguardano. Nella dichiarazione del 23 gennaio 1996, in particolare, l’appellante afferma che nel 1995 la Cassa cantonale di compensazione gli avrebbe concesso una rendita d’invalidità di fr. 633.– mensili, ma non ha prodotto la relativa decisione, invitando la Camera a consultare l’incarto assicurativo. L’esistenza della rendita d’invalidità non era mai stata menzionata prima: né nel formulario destinato al Municipio, compilato il __________ 1995, né negli allegati di causa. D’altro canto l’esame dell’incarto fiscale non consente di chiarire la situazione finanziaria dell’appellante. Da diversi anni l’attore non dichiara infatti praticamente alcun reddito e l’autorità fiscale, considerato che il contribuente non ha mai risposto alle ripetute richieste d’informazioni, gli ha esposto nella tassazione del 18 dicembre 1995 un reddito annuale di fr. 36 000.– per il periodo di computo 1993/1994. L’appellante non ha interposto reclamo contro questa notifica di tassazione, che è passata in giudicato.
6.a) Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. La condizione d’indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come ad esempio la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato e i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag. 278; Rep. 1983 118). Il giudizio sull’esistenza dello stato d’indigenza ai fini dell’assistenza giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento della decisione sull’istanza (cfr. art. 152 OG, DTF 108 V 265 e segg.).
b) Nel caso concreto l’istante non ha reso verosimile la propria indigenza e nonostante le ripetute richieste della giudice delegata non ha fornito indicazioni attendibili circa il suo reddito effettivo. Egli si è limitato a dichiarare, il 23 gennaio 1996, di svolgere un’attività lavorativa saltuaria per la __________ __________A, che gli mette a disposizione gratuitamente un monolocale riscaldato e un veicolo, ma si è ben guardato dal fornire dati concreti sulla retribuzione percepita. Altrettanto dicasi per l’attività – sempre saltuaria – che egli svolgerebbe alle dipendenze della famiglia __________ di Barcellona, che lo ospita per 3-4 mesi l’anno e gli fornisce vitto e alloggio oltre a una retribuzione oraria. Lo stesso appellante ammette di non avere alcuna spesa per l’alloggio, il riscaldamento e l’autoveicolo, che in Ticino gli sono messi a disposizione dalla __________ __________. Risultano però avvolti nel mistero i proventi dall’attività lavorativa che l’appellante ammette di svolgere in Ticino e in Spagna. In particolare, come già si è visto, alle ripetute richieste di informazioni in questa sede l’appellante ha risposto in modo evasivo, sostenendo che non esistevano documenti atti a giustificare le proprie affermazioni, oppure rinviando la Camera a compiere accertamenti presso le autorità fiscali o assicurative. Così facendo l’attore disconosce la portata del principio inquisitorio nell’ambito della procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria. Spetta infatti a colui che chiede il beneficio dell’assistenza giudiziaria indicare in modo completo la propria situazione patrimoniale e documentarla nella misura del possibile (DTF 120 Ia 179 consid. 3a; 112 III 80 consid. 2). Ciò non è però avvenuto in concreto, l’istante essendo stato evasivo sulla propria situazione finanziaria e avendo omesso di chiarire i dubbi sollevati dal Municipio a proposito del suo tenore di vita, non conforme alla pretesa situazione di indigenza (veicolo e appartamento messi gratuitamente a disposizione dalla __________ __________ _, mezzi per finanziare i frequenti viaggi in Spagna, retribuzione per l’attività lavorativa ecc.). Il gravame si rivela quindi infondato e a giusta ragione il primo giudice ha negato all’istante il beneficio dell’assistenza giudiziaria, in presenza di una situazione finanziaria tutt’altro che chiara.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata dall’appellante è respinta.
Gli oneri processuali di questo giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– dall’avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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