AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.277
Data decisione, Autorità: 13.05.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00277
Lugano 13 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 marzo 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare del 3 novembre 1995 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
Se deve essere accolto l’appello del 13 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 3 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1942) e __________ nata __________ (1951) si sono sposati a __________ il __________ 1970. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971), __________ (1973) e __________ (1981). Il marito è impiegato delle __________ mentre la moglie, che durante la comunione domestica ha lavorato come donna delle pulizie a ore, ha svolto da ultimo l’attività di venditrice a tempo parziale in un negozio di __________. In data 31 maggio 1994 la moglie ha chiesto la convocazione dei coniugi per il tentativo di conciliazione, formulando in pari tempo istanza di misure cautelari per ottenere l’assegnazione dell’abitazione coniugale, l’affidamento della figlia minore __________, un contributo alimentare di fr. 800.– oltre assegno familiare, fr. 400.– per la retta scolastica in favore della figlia, di fr. 1500.– per sé e infine una provvigione ad litem di fr. 2200.–. Dopo l’udienza tenutasi il 27 giugno 1994, i coniugi hanno accettato un accordo proposto in quell’occasione dal Pretore, in forza della quale il marito si impegnava a versare un contributo alimentare mensile di fr. 560.– per la moglie e di fr. 600.– per la figlia __________ a partire dal 1° luglio 1994, l’importo di fr. 1500.– a titolo di provvigione ad litem, oltre che a provvedere direttamente al pagamento delle spese di manutenzione della casa, degli interessi e ammortamenti ipotecari e del premio della cassa malati per moglie e figlia (act. IX, pag. 1-2).
B. L’8 marzo 1995 la moglie ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e con istanza di stessa data ha chiesto la conferma, in via supercautelare, dell’accordo 27 giugno 1994. Statuendo il 9 marzo 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza condannando il marito a versare, pendente causa, l'importo mensile di fr. 1160.–, suddiviso in fr. 560.– per la moglie e fr. 600.– per la figlia , oltre agli assegni familiari e al pagamento delle spese di manutenzione della casa coniugale, degli interessi e ammortamenti ipotecari e dei premi di cassa malati per moglie e figlia. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 2 maggio 1995. All’udienza per il contraddittorio, tenutasi lo stesso giorno, l’istante ha confermato le proprie richieste, mentre il marito ha chiesto la soppressione immediata del contributo alimentare per la moglie, adducendo che questa avrebbe potuto lavorare a tempo pieno, e ha offerto per la figlia un contributo alimentare di fr. 300.– mensili oltre alla metà della retta scolastica. La richiesta di modifica immediata dell’assetto supercautelare è stata respinta dal Pretore il 5 maggio 1995 (act. IV) e l’appello presentato dal marito contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza 19 maggio 1995 di questa Camera (inc. ___________..__________).
Su istanza 20 giugno 1995 della moglie, il Pretore ha ancora disposto con decreto 18 agosto 1995 la trattenuta dallo stipendio del marito dell’importo mensile di fr. 1341.–, pari ai contributi alimentari per moglie e figlia più gli assegni familiari.
C. Ultimata l’istruttoria cautelare, le parti sono state convocate al dibattimento finale del 26 ottobre 1995, ove entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma delle rispettive domande a giudizio.
Statuendo il 3 novembre 1995, il Pretore ha attribuito alla moglie il godimento dell’abitazione coniugale nella casa di __________ e al marito quello dell’appartamento al piano terreno dello stesso stabile, ha affidato la figlia alla madre e ha confermato l’obbligo alimentare mensile del marito in fr. 560.– per la moglie, fr. 600.– oltre assegni familiari e metà della retta scolastica per la figlia, con l’obbligo di continuare a provvedere alle spese di manutenzione della casa, agli interessi e ammortamenti ipotecari e al premio della cassa malati per moglie e figlia. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico dell’istante per 1/4 e a carico del marito per 3/4, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere all’istante l’importo di fr. 600.– per ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro il decreto con appello del 13 novembre 1995 nel quale postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che il contributo alimentare a favore della moglie sia soppresso e che il contributo a favore della figlia sia ridotto a fr. 300.– mensili oltre a metà della retta scolastica, con conseguente modifica della ripartizione degli oneri processuali accordati dal Pretore.
E. Con decreto del 20 novembre 1995 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo.
L’appellata non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto:
2a) Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Speck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza).
b) I coniugi possono concludere liberamente un accordo sull’assetto cautelare durante la causa di stato (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., Berna, nota 431 ad art. 145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 3a ed., Berna 1995, n. 884) dal quale non possono scostarsi unilateralmente, riservati i casi di annullamento per vizi del consenso (DTF 117 II 218). L’accordo dei coniugi sull’affidamento e il mantenimento della prole necessita tuttavia per la sua validità l’omologazione del Pretore, che deve verificare in modo approfondito la convenzione nell’esclusivo interesse dei figli e che non è vincolato in tale esame agli accordi presi fra i genitori (Bühler/Spühler, op. cit., nota 256 ad art. 145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, op.cit., 1995, n. 814 e 815; Rep. 1982 pag. 37). La convenzione omologata dal Pretore assume carattere giudiziale e ha gli stessi effetti di un decreto cautelare emanato dal giudice (Bühler/Spühler, op. cit., nota 428 ad art. 145 CC; Rep. 1982 pag. 360 consid. 2). Anche l’accordo cautelare tra i coniugi può quindi essere modificato, se omologato dal giudice, alle stesse condizioni previste per un decreto cautelare emanato ai sensi dell’art. 145 cpv. 2 CC, ossia in presenza di un mutamento rilevante delle circostanze considerate al momento dell’accordo (cfr. consid. 2a).
4 a) L’appellante rimprovera al primo giudice di non aver esaminato gli effettivi fabbisogni della famiglia e sostiene che l’accordo 27 giugno 1994 doveva essere transitorio, in attesa di meglio chiarire la situazione finanziaria conseguente alla separazione di fatto dei coniugi. Egli sembra dolersi, in sostanza, di aver assunto oneri eccessivi e di avere minori disponibilità della moglie, svincolata da ogni onere. Non risultano tuttavia, né sono state addotte, modifiche di circostanze determinanti: i coniugi vivono tuttora nella casa di __________ di loro proprietà, il marito nell’appartamento al piano terreno e la moglie con la figlia in quello al primo piano, come già al momento della convenzione sull’assetto cautelare (cfr. istanza 31 maggio 1994). I costi di manutenzione della casa e i relativi oneri ipotecari, accollati dal Pretore al marito, erano noti a quest’ultimo già nel giugno 1994 e non consta che siano cambiati nel frattempo (cfr. doc. 5, avviso contabile mutui ipotecari dell’Amministrazione federale delle finanze, conteggi dell’energia elettrica, ecc.). Dal punto di vista dei fabbisogni della famiglia, in conclusione, non sono emerse modifiche sostanziali e le censure dell’appellante cadono nel vuoto.
b) L’appellante sostiene inoltre che alla moglie deve essere imputato un reddito lordo mensile di fr. 3000.–, visto che essa potrebbe lavorare a tempo pieno se solo lo volesse e che ha rinunciato a un’attività al cento per cento presso il precedente datore di lavoro, licenziandosi poi per il 30 settembre 1995. Non è contestato che l’appellata ha lavorato durante la comunione domestica, dapprima come donna delle pulizie a ore e in seguito, dal 1° maggio 1994 al 30 settembre 1995, come venditrice a tempo parziale presso un negozio di __________ __________. In tale attività la moglie ha percepito al massimo uno stipendio mensile lordo di fr. 1200.–/1300.– per un impegno di 5 ore giornaliere sull’arco di 6 giorni lavorativi settimanali (cfr. deposizione testimoniale __________ del 3 ottobre 1995). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, tuttavia, l’attività a tempo pieno presso il negozio di __________ __________ non sarebbe stata duratura, avendo il datore di lavoro precisato di poter offrire un’occupazione al cento per cento solo durante la bella stagione, da aprile a ottobre. Come osservato in modo pertinente dal Pretore, lo stipendio massimo offerto dal datore di lavoro in questione per un lavoro a tempo pieno sarebbe stato di fr. 2200.– lordi mensili e non di fr. 3000.– come addotto nel gravame. Il marito si è limitato a sostenere che la moglie potrebbe percepire uno stipendio di almeno fr. 3000.– e che essa ha rifiutato i suoi sforzi di procurarle un’occupazione adeguata, senza tuttavia rendere verosimile quale attività avrebbe potuto svolgere concretamente la moglie, che ha sì una formazione di maestra __________, ma che è anche lontana da più di venticinque anni dal settore scolastico e che durante il matrimonio ha svolto solo attività di pulizie a ore.
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite superiore per il cui mantenimento un coniuge può chiedere contributi all’altro (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Ne segue che se, da un lato, un coniuge non può ridurre o rinunciare unilateralmente a un’attività esercitata durante il matrimonio (salvo vedersi imputare come reddito potenziale il corrispondente guadagno) dall’altro non si può nemmeno pretendere che tale coniuge svolga un genere di attività incompatibile con il suo precedente tenore di vita.
Non va neppure trascurato, nella fattispecie, il fatto che l’appellata non gode di buona salute e che soffre di ansietà e depressione reattivi alla situazione coniugale, come riferito dalla dottoressa __________ (cfr. deposizione 3 ottobre 1995, pag. 10-11). Il reddito mensile lordo di fr. 1300.– mensili considerato dal Pretore appare quindi, al momento attuale e nello stato di salute dianzi descritto come il massimo che si può pretendere dall’appellata, tanto più che il reddito della famiglia consente di coprire tutti i fabbisogni dei suoi componenti. A giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha concluso che la situazione familiare non aveva subito modificazioni rilevanti, tali da giustificare la modifica dell’assetto cautelare. Infatti al momento in cui si è perfezionata la transazione 27 giugno 1994 la moglie già lavorava a tempo parziale alle dipendenze del signor __________ (cfr. istanza 31 maggio 1994), fatto questo noto al marito.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il fabbisogno mensile in denaro della figlia ammonta a fr. 990.– (Raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, edizione pubblicata nella Rivista di diritto tutelare __________ pag. ) oltre alla cura e all’educazione. Da una madre occupata a metà tempo non si può pretendere che provveda integralmente alle cure e all’educazione in natura e si giustifica, secondo la prassi di questa Camera, di inserire la metà dell’ammontare per tale voce nel fabbisogno del figlio (cfr. sentenza I CCA .. nella causa W S c. S). __________ frequenta il __________ __________ e nel suo fabbisogno deve essere inserita la retta scolastica, che ammonta a fr. 550.– mensili (doc. 5). Il fabbisogno mensile della ragazza si eleva pertanto a fr. 1655.– (fabbisogno in denaro fr. 990.–, metà cura ed educazione fr. 115.–, retta del __________ __________ fr. 550.–). Tenuto conto delle prestazioni del padre, che provvede direttamente agli oneri dell’abitazione di __________ e al premio della cassa malati anche per la figlia, un contributo complessivo di fr. 875.– (fr. 600.– e metà della retta scolastica) oltre assegni familiari a carico del padre appare adeguato alle circostanze della famiglia e al fatto che la madre copre con il suo reddito lavorativo solo il proprio minimo di base esecutivo e non può dunque partecipare anche in denaro al mantenimento della figlia. Nella misura in cui il padre pretende di versare per __________ un contributo in denaro di fr. 300.– mensili, l’appello risulta quindi infondato e deve essere respinto.
Come si è visto in precedenza (consid. 2b) una convenzione sull’assetto cautelare può essere rimessa in discussione, quand’anche le circostanze non siano mutate, in caso di esistenza di vizi del consenso. Il marito ha invero fatto valere al contraddittorio del 2 maggio 1995 di aver accettato la proposta consegnata nel verbale di udienza del 27 giugno 1994 senza aver potuto valutare con precisione la sua situazione finanziaria. Tale circostanza non raffigura però gli estremi dell’errore essenziale (art. 24 CO) così come definito dalla giurisprudenza. Nel giugno 1994 il marito conosceva infatti l’estensione dell’attività lavorativa intrapresa dalla moglie (cfr. istanza 31 maggio 1994, act. I, pag. 2-4) e poteva valutare con precisione i maggiori costi derivanti dalla divisione delle economie domestiche, per altro dettagliamente indicati dalla moglie con dovizia di particolari nell’istanza 31 maggio 1994. Il patrocinatore del marito si era riservato un adeguato termine per esaminare il tenore dell’accordo con il proprio cliente e ha comunicato l’adesione di costui alla proposta con lettera 1° luglio 1994. L’appellante non può quindi seriamente sostenere di non aver potuto valutare la portata dell’accordo cautelare, avendo avuto a disposizione tutti i dati determinanti per l’esame della sua situazione finanziaria e avendo potuto disporre di un adeguato termine di riflessione, ancorché breve (cinque giorni). Egli non ha addotto alcun altro vizio del consenso, né l’esame dell’incarto consente di rilevarne. Si deve quindi concludere che la convenzione cautelare è valida a tutti gli effetti e vincola le parti.
Vi è infine da rilevare, a titolo abbondanziale, che l’accordo concluso a suo tempo reggerebbe alla critica anche se lo si esaminasse applicando il metodo della ripartizione delle eccedenze consacrato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319), secondo il quale a ogni coniuge spetta, di principio, la metà dell’eccedenza risultante dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia i fabbisogni di tutti i suoi membri. Il reddito netto dell’appellante, funzionario __________, ammonta a fr. 6059.– mensili (comprensivi della quota parte di tredicesima mensilità; cfr. doc. D, doc. 4 distinta di paga del gennaio 1995). Anche ammettendo, nell’ipotesi più favorevole al marito, che il calcolo dei fabbisogni da lui stesso addotto (cfr. riassunto scritto prodotto all’udienza del 2 maggio 1995), ma non verificato dal Pretore, sia corretto, se ne deve concludere che egli è in grado di provvedere al mantenimento della famiglia nella misura confermata dal primo giudice. Il quadro economico della famiglia si presenta infatti in sintesi come segue:
reddito della famiglia fr. 7100.– mensili
fabbisogno del marito fr. 2165.–
fabbisogno della moglie fr. 1875.–
fabbisogno di __________ fr. 1655.–
fabbisogno totale fr. 5695.–
eccedenza: fr. 1405.–
importo a disposizione del marito fr. 2867.– (fabbisogno fr. 2165.– più metà dell’eccedenza fr. 702.–)
importo a disposizione della moglie fr. 2567.– (fabbisogno fr. 1865.– più quota parte di eccedenza fr. 702.–).
Come già si è visto in precedenza, il primo giudice ha imposto al marito di versare alla moglie l’importo di fr. 1341.– per sé e per la figlia (suddiviso in fr. 560.– per la moglie e in fr. 600.– oltre assegni per __________) e di provvedere direttamente alla metà della retta scolastica, in fr. 275.–, al pagamento delle spese di manutenzione della casa, degli oneri ipotecari e dei premi di cassa malati. L’appellante non si è premurato di dettagliare in modo preciso quali sono gli oneri mensili che gli sono così stati accollati e si deve quindi prudentemente stimare, sulla base degli atti, l’ammontare di tali costi, considerando evidentemente solo quelli che non sono già stati inseriti nel fabbisogno del marito. Tali oneri mensili ricorrenti, desumibili dal plico di fatture prodotto come doc. 5, ammontano a fr. 500.– per l’ipoteca (importo inserito nel fabbisogno della moglie sotto la voce “partecipazione pigione”, cfr. pag. 3 riassunto scritto 2 maggio 1995) e a fr. 335.– per la cassa malati di moglie e figlia, per un totale di fr. 835.– mensili. Le prestazioni dell’appellante in favore di moglie e figlia sono pertanto valutabili in fr. 2451.– mensili (fr. 1341.– contributo in denaro, fr. 275.– metà retta del __________ __________, fr. 835.– pagamenti diretti a terzi). Considerato lo stipendio netto mensile di fr. 6059.–, all’appellante rimane un importo mensile di fr. 3608.–, superiore di oltre fr. 800.– a quanto gli spetterebbe applicando la metodica prevista dal diritto federale. Alla moglie, invece, toccherebbe l’importo di fr. 1467.– (importo di sua spettanza fr. 2567.– dedotto il proprio reddito di fr. 1100.– al netto degli oneri sociali). Sulla base della nota convenzione essa riceve invece mensilmente dal marito fr. 560.– in contanti e prestazioni indirette valutabili in fr. 735.– (pigione fr. 500.– e cassa malati fr. 235.–), ossia fr. 1295.– complessivi.
Sulla scorta della sommaria analisi della situazione dei coniugi e della figlia possibile nei limiti di indagine consentiti in una procedura provvisionale, si deve pertanto concludere che l’accordo 27 giugno 1994 tiene conto in modo adeguato delle necessità della figlia minorenne e che la fissazione dei contributi alimentari eseguita dal primo giudice nel decreto cautelare impugnato sfugge a ogni critica. L’appello, infondato in ogni punto, deve quindi essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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