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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.276
Data decisione, Autorità: 10.07.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00276
Lugano 10 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato e risarcimento del danno) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 15 settembre 1986 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________ __________., __________
__________, __________a
__________, __________ tutti costituenti la società semplice __________ __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 14 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario delle particelle n. __________e __________RFD di __________, in località __________. La particella n. __________confina con i fondi n. __________e __________RFD, proprietà di __________ __________, e beneficia di un diritto di passo sulla particella n. __________. La società semplice __________ __________, composta di __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________., __________ __________ e __________ __________, è proprietaria del fondo n. __________RFP di __________ dal 29 ottobre 1982, venduto dalla __________ __________ - __________ __________ __________.
B. Sui fondi confinanti con le citate particelle appartenenti a __________ e __________i, varie società – tra cui la __________ __________ - __________ __________ __________ e la __________ __________ – hanno costruito un complesso residenziale. Parte della strada di accesso alle nuove costruzioni è stata formata sulla particella n. __________, su cui già esisteva una pista in terra battuta. Nel settembre del 1981 __________ __________ e __________ __________ hanno avviato trattative con la __________ __________ e __________ __________ - __________ __________ __________ in vista di cedere la proprietà della superficie su cui era stata costruita parte della strada. Le trattative non hanno avuto esito e la particella n. __________ è rimasta proprietà di __________ __________ anche dopo l’ultimazione della strada di quartiere, nel giugno 1982.
C. Con petizione del 15 settembre 1986 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________., __________ __________ e __________ __________ chiedendo il ripristino delle particelle n. __________e __________ di __________ nello stato di fatto preesistente al 1° marzo 1981. In subordine egli ha postulato il versamento di almeno fr. 20’000.–, da determinare secondo il prudente criterio del giudice e le risultanze di causa. Inoltre ha instato affinché in via cautelare fosse vietato ai convenuti e a chiunque in generale di accedere e transitare sul fondo n. __________.
Alla discussione provvisionale del 5 novembre 1986 i convenuti si sono opposti alla domanda. Dopo istruttoria, le parti sono state citate alla discussione finale del 5 febbraio 1987, in occasione della quale hanno ribadito le rispettive conclusioni. Con decreto del 19 febbraio 1987, il Pretore ha respinto l’istanza per mancanza del requisito dell’urgenza.
D. Con risposta del 9 giugno 1987, i convenuti si sono opposti alla petizione. L’udienza preliminare si è svolta il 24 marzo 1988. Ultimata l’istruttoria – congiunta con la causa analoga promossa da __________ __________ lo stesso giorno (inc. __________) – la procedura è stata sospesa in attesa della decisione nell’ambito della procedura espropriativa promossa dal Comune di __________ nei confronti di __________ __________ e __________ __________ per l’acquisizione di una parte del fondo n. __________. Il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha statuito il 21 maggio 1993 e ha fissato in fr. 20’300.– l’indennità dovuta ad __________ __________. La causa civile è così stata riattivata. Nei memoriali conclusivi le parti hanno mantenuto le loro domande di giudizio; l’attore ha in particolare ribadito la richiesta di ripristino della particella n. __________ e ha postulato il versamento di fr. 43’000.– a titolo di risarcimento del danno. Il dibattimento finale, al quale era presente unicamente la parte attrice, si è svolto il 29 settembre 1993.
E. Statuendo il 24 ottobre 1995, il Pretore ha respinto integralmente la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3’500.– per ripetibili.
F. Contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 14 novembre 1995 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, l’accoglimento della sua domanda subordinata e il versamento di fr. 33’000.–. Nelle loro osservazioni del 14 dicembre 1995, i convenuti propongono il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie lo stesso appellante ammette, nel gravame, che la domanda di ripristino è divenuta priva di oggetto in seguito all’espropriazione della superficie occupata dalla strada (doc. L; superficie tracciata in giallo nella planimetria allegata all’avviso di espropriazione 20 ottobre 1989, contenuto negli atti della perizia giudiziaria). L’appello verte dunque sul solo risarcimento dei danni, che l’attore ravvisa nella difficoltà di accesso alla sua particella n. __________e nei maggiori costi di costruzione derivanti dall’abbassamento del livello stradale rispetto a quello della pista in terra battuta preesistente. Il Pretore ha ritenuto che in concreto un risarcimento poteva essere chiesto solo sulla base della responsabilità per atto illecito (art. 41 CO) e ha respinto la petizione per il motivo che non vi era in concreto danno né atto illecito.
L’appellante sostiene che il danno esiste, poiché il suo fondo n. __________ non è accessibile dalla strada di quartiere, ciò che in caso di edificazione comporterebbe ingenti costi supplementari, valutati dal perito in fr. 33’000.– (perizia 25 luglio 1990, pag. 8). Dal referto peritale risulta che la strada litigiosa è più bassa rispetto al terreno originale e che a ridosso del manufatto la quota del terreno è stata ridotta per una certa profondità verso l’interno dei fondi (pag. 4). Il perito ha ripetutamente osservato che era difficile stabilire con precisione l’entità delle modifiche intervenute sulla particella n. __________in assenza di rilievi grafici sulla configurazione del terreno prima della costruzione della strada (pag. 5), di modo che le sue conclusioni si fondano solo su poche sezioni (complemento peritale del 16 gennaio 1991). A detta del perito le possibilità edificatorie della particella n. __________sono sostanzialmente rimaste intatte e la modifica del livello stradale non provocherebbe maggiori costi di accesso, se non in minima misura, tanto che non li ha neppure quantificati (pag. 7), pur ammettendo (pag. 6) che “oggi l’accesso verso il mapp. __________è impossibile, non potendo percorrere con alcun mezzo il tratto del mapp. __________oltre il bordo della strada di quartiere”. La nuova strada ha tuttavia eliminato parecchi inconvenienti della precedente __________, la cui inclinazione rendeva difficile l’accesso in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pag. 8). Il perito ha per contro calcolato i maggiori costi necessari per l’ipotetica costruzione di un garage più basso rispetto alla quota della casa unifamiliare a livello del terreno originale, che ha stabilito in complessivi fr. 33’000.– (pag. 7). Il referto si fonda però su mere ipotesi, poiché tutto si ignora delle possibilità edificatorie precedenti la costruzione della strada. In particolare non è possibile determinare se il tipo di costruzione prospettato dal perito – fonte di maggiori costi – è reso necessario dalla modifica della conformazione stradale.
L’appellante sostiene che la particella n. __________ sarebbe edificabile alla luce della sentenza 21 maggio 1993 del Tribunale di espropriazione, che ha riconosciuto per il fondo n. __________ un valore edilizio pieno. Egli adduce che il fondo di sua proprietà è tuttora collocato in zona fabbricabile, in gran parte già edificata, e aggiunge che i fondi adiacenti sarebbero solo in piccola parte zona boschiva, mentre per tutto il resto delle particelle collegate con la strada di quartiere si tratterebbe di fondi edificabili con case di abitazione monofamiliari. L’argomentazione non giova all’appello. La prova del danno infatti incombeva all’attore (art. 8 CC), che chiede il risarcimento del pregiudizio. Egli avrebbe dovuto dimostrare qual era la situazione edificatoria del suo fondo e quali erano le eventuali modifiche edilizie imposte dalla nuova configurazione della strada. Come osservato dal perito, tutto si ignora della situazione del fondo prima della costruzione della strada. Dal sopralluogo risulta solo che le proprietà limitrofe alla strada (tra le quali la particella n. __________) presentano scarpate ripide e che la particella proprietà dell’appellante è boschiva al di là della scarpata (verbale di sopralluogo del 5 luglio 1989, act. VIII). Le possibilità edificatorie sembrerebbero dunque scarse, visto che parte del fondo è bosco (doc. M), e come tale inedificabile. Ad ogni modo nella fattispecie non è dimostrato che la costruzione della strada provocherebbe maggiori costi edificatori (consid. 2). Se ne deve concludere che l’attore non ha provato il danno, così come rilevato dal primo giudice.
L’appellante sostiene infine che il Pretore avrebbe negato a torto l’illiceità della costruzione. La deposizione dell’architetto __________, secondo cui vi sarebbe stato un accordo verbale del proprietario, non sarebbe attendibile poiché il testimone si occupava degli aspetti tecnici della costruzione della strada per conto dei convenuti e non avrebbe partecipato alla stipulazione degli accordi. Il rimprovero non trova riscontro negli atti di causa. Il teste succitato ha riferito che una parte della strada
era sul terreno __________ e l’attore, per dare il suo consenso all’occupazione, richiedeva che __________ gli facesse a proprie spese la strada, la bordura della stessa per l’accesso, la canalizzazione acque luride e quella acque chiare, lo spostamento del palo luce e l’allacciamento telefonico. Per tutte queste opere noi abbiamo predisposto dei piani che furono approvati dal signor __________, le opere furono preventivate con assunzione parziale di parte delle rispettive spese __________ e così la strada fu eseguita, con l’accordo di tutte le parti. Preciso che non vi fu accordo scritto, ma consenso verbale. Noi siamo andati avanti con i lavori anche se non c’era consenso scritto di __________ e quando la strada fu fatta __________ disse che non la voleva più (verbale del 18 maggio 1987 inc. richiamato n. __________).
L’esistenza di trattative sulla costruzione della strada e sulla cessione della particella n. __________è pacifica, tanto che l’attore stesso le menziona nella petizione. Il proprietario della particella n. __________ha discusso alcuni problemi relativi alla cessione del terreno proprio con l’arch. __________ (piazza di giro, lettera dell’11 giugno 1982, doc. 20), che era quindi al corrente delle trattative in atto, nonostante quanto sostenuto ora nel gravame. L’opinione del primo giudice, che sulla base delle deposizioni testimoniali e dell’abbondante corrispondenza tra le parti (cfr. in particolare i doc. C e D) ha escluso l’atto illecito, può essere condivisa. Le contestazioni del proprietario del terreno non vertevano infatti sulla costruzione del manufatto in quanto tale, ma sull’assunzione di determinati costi da parte dei promotori immobiliari e sulla realizzazione di infrastrutture a suo favore, in particolare una piazza di giro, di modo che i convenuti potevano ritenersi autorizzati a costruire, sulla base delle discussioni avute sino a quel momento. Anche se si ammettesse l’esistenza di un danno, pertanto, l’appello dovrebbe essere respinto, poiché i convenuti non hanno agito in modo illecito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico di __________ __________i, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– complessivi a titolo di ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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