AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.273
Data decisione, Autorità: 06.10.1997, ICCA
/Incarto n. 11.95.00273
Lugano 6 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 maggio 1989 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 23 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 12 dicembre 1995 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 12 dicembre 1995 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1949) e __________ __________ (1942) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia, __________, nata nel 1973. Il marito vive attualmente a __________. Disegnatore di __________, dopo aver lavorato per varie ditte egli è rimasto senza occupazione. La moglie, diplomata alla Scuola __________ __________ __________, ha lavorato come segretaria fino al 1979; da allora ha esercitato attività saltuarie, essenzialmente nel settore dell’aiuto domiciliare. La figlia __________ ha frequentato la Scuola __________ e si è iscritta poi alla Scuola di __________ __________ di __________.
B. Il 29 dicembre 1988 il marito, rispettivamente il 18 gennaio 1989 la moglie, hanno instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 1° marzo 1989. Con petizione del 16 maggio 1989 __________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, chiedendo l’affidamento della figlia __________, un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili per la figlia fino alla maggiore età della figlia (riservato l’art. 277 cpv. 2 CC), uno di fr. 2’000.– mensili per sé (aumentato a fr. 2’500.– dal momento in cui il marito sarà liberato dall’onere contributivo in favore della figlia) e fr. 10’000.– in liquidazione del regime dei beni. __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, con affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita) e un contributo di fr. 600.– mensili oltre gli assegni famigliari a suo carico, negando alla moglie ogni prestazione alimentare. Nella risposta riconvenzionale del 28 maggio 1990 la moglie ha postulato il rigetto della riconvenzione e in via subordinata ha aderito alla pronuncia del divorzio, ma ha chiesto di regolare gli effetti accessori come proposto con la petizione, rivendicando un’indennità per torto morale di fr. 10’000.–.
C. Nel frattempo, con decreto cautelare del 7 novembre 1989 il Pretore ha fissato in fr. 800.– mensili il contributo per la figlia e in fr. 1’800.– mensili dal 1° novembre 1989 quello a favore della moglie. Dopo che il Pretore aveva parzialmente accolto, il 2 aprile 1992, una richiesta di riduzione del contributo a favore della moglie presentata dal marito, con sentenza del 16 settembre 1992 questa Camera ha accolto un appello della moglie e ha respinto l’istanza di modifica del marito (inc. n. /).
D. Ultimata l’istruttoria, nel proprio memoriale conclusivo del 20 giugno 1996 l’attrice ha sostanzialmente ribadito le domande di petizione, rinunciando alle pretese in liquidazione del regime dei beni. Essa ha rinunciato a chiedere l’affidamento della figlia, divenuta maggiorenne, ma ha postulato in favore della medesima un contributo di fr. 800.– mensili sino alla fine del 1997. Nell’allegato conclusivo del 15 giugno 1995 __________ __________ ha riaffermato la richieste di giudizio formulate nella risposta e nella domanda riconvenzionale. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 21 giugno 1995.
E. Statuendo il 23 ottobre 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 800.– mensili fino al 30 giugno 1997 e un’indennità alla moglie sulla base dell’art. 151 CC di fr. 1’935.– mensili fino al 30 giugno 1997, aumentata a fr. 2’440.– mensili fino al 25 ottobre 2006 e ridotta in seguito a fr. 1’300.– vita natural durante, respingendo la pretesa di fr. 10’000.– per torto morale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste per un terzo a carico dell’attrice (e in sua vece, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato) e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3’000.– per ripetibili.
F. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 13 novembre 1995 nel quale chiede che – previa concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di sopprimere tutti gli oneri alimentari a suo carico; in via subordinata postula la soppressione del contributo per la figlia e la riduzione di quello per la moglie a fr. 1’680.– mensili fino al 25 ottobre 2006. Con decreto del 21 novembre 1995 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
G. __________ __________ ha proposto la reiezione del gravame e con appello adesivo del 12 dicembre 1995 insta per la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare il marito a versarle fr. 10’000.– in riparazione per torto morale. Essa ha postulato inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. I documenti introdotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 1 ad. art. 420 CPC e ad art. 321 CPC). Nella fattispecie la documentazione prodotta non può essere considerata né per definire il fabbisogno della figlia __________, ormai maggiorenne, né tanto meno per rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi.
I. Sull’appello principale
La tesi è infondata. Il divorzio può essere negato, in caso di opposizione del coniuge convenuto (art. 142 cpv. 2 CC), se il coniuge attore ha commesso una colpa causale e preponderante (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 619 a 622). Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza, sotto il profilo dell’art. 151 CC è sufficiente invece che all’interessato sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali, la quale, unitamente a eventuali altri fattori, abbia condotto alla turbativa. La colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva; basta che sia causale per il dissesto del matrimonio (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 700; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce in ogni modo sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/ Spühler, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
Nel caso in esame la questione è di sapere se al marito debba essere imputata una rilevante violazione dei doveri coniugali che abbia condotto alla turbativa. Il fatto è che su questo punto l’appellante non tenta neppure di spiegare perché la sentenza del primo giudice sarebbe errata e non spende una parola per dimostrare che – contrariamente all’opinione del Pretore – la sua relazione con un’altra donna non è causale per la disunione. Egli protesta genericamente la propria innocenza citando i nomi dei testimoni __________, __________ e __________ (appello, pag. 14), ma senza lontanamente spiegare perché quelle deposizioni smentirebbero l’opinione del primo giudice. Nella misura in cui pretende che la moglie non abbia diritto a un contributo di mantenimento sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC, l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC).
a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole deve corrispondere un’equa indennità. Il Tribunale federale ha riassunto i principi su cui si àncora l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli inferiori a 16 anni e non sussistano impedimenti all’esercizio dell’attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di salute).
b) L’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico subìto. Il coniuge richiedente dovrebbe essere posto finanziariamente sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC di contribuire secondo le proprie forze agli oneri familiari (Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 1989, n. 207). L’obbligo di prestare un contributo a norma del’art. 151 cpv. 1 CC e la misura del contributo stesso dipendono poi dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna esaminare altresì se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da compensare il danno patito in seguito divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b).
Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che con un diploma di impiegata di commercio vecchio di oltre 10 anni non si poteva pretendere dall’attrice un guadagno superiore a fr. 800.– mensili (inc. /). L’istruttoria di merito ha dimostrato che all’interessata l’attività nel settore in cui è stata formata è ormai preclusa per le mutate circostanze del mercato (perizia __________ __________). Dalle deposizioni di __________ __________ __________, capo dell’ufficio __________ __________ di __________, e di __________ __________ __________, assistente sociale, risulta che, per quanto l’attrice abbia seguito un corso d’informatica, le ricerche di lavoro in questo campo sono state infruttuose. Ciò posto, non è più possibile imputare all’appellata un reddito potenziale come impiegata di commercio. Per quanto riguarda le condizioni di salute, il dott. __________ ha indicato nel suo referto peritale che l’attrice accusa dolori alla colonna cervicale e lombare causati da trauma, dolori che le impediscono di eseguire lavori pesanti, ancorché non qualificati come lavare vetri o pulire pavimenti (perizia pag. 6). Il medico ha affermato invero che le uniche possibilità di lavoro sarebbero quelle di aiuto ufficio, sorvegliante, commessa di negozio (perizia, pag. 8), ma a prescindere dalla circostanza che anche le richieste di lavoro in tali ambiti sono rimaste senza esito (deposizioni __________ e __________ __________), occorre tenere conto delle oggettive difficoltà che l’attrice incontrerà sul mercato del lavoro. L’attuale impegno di volontariato presso __________ dimostra che l’attrice può svolgere bensì qualche attività, ma ciò non avrebbe alcuna valenza lucrativa nel mondo del lavoro sia per l’età dell’interessata sia per i problemi fisici di cui essa soffre, sia per la formazione professionale ormai superata. In condizioni siffatte non si può seriamente imputare un reddito potenziale all’attrice. In ogni modo, tenuto conto che il contributo del marito non basterà ad assicurarle il fabbisogno minimo, l’attrice dovrà comunque sia reperire qualche fonte di reddito. L’appello, destituito di fondamento, deve quindi essere respinto.
L’appellante chiede di annullare il contributo alimentare a favore della figlia __________ poiché l’attrice avrebbe formulato per la prima volta tale domanda al dibattimento finale. A torto. Certo, il Pretore ha ritenuto che la pretesa, benché processualmente ammissibile, fosse stata formulata per la prima volta nelle conclusioni. Tuttavia già nella petizione l’attrice, riferendosi al contributo per la figlia, si era riservata espressamente l’applicazione dell’art. 277 cpv. 2 CC (domanda n. 3.3), ciò che ha ribadito anche nella replica (domanda 2.3.3). Non è vero quindi che la moglie abbia formulato la pretesa solo al dibattimento finale e l’art. 143 CPC invocato nel gravame non è di alcun ausilio all’appellante. Quanto all’ammontare del contributo fissato nella sentenza impugnata (fr. 800.– mensili indicizzati), esso non è controverso, né spetta a questa Camera intervenire d’ufficio al riguardo (DTF inedita dell’11 marzo 1993 nella causa C. c. F.).
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2’145.– mensili e quello del marito in fr. 2’265.–. Appurato un reddito del marito di fr. 5’000.– mensili, egli ha fissato in fr. 1’935.– mensili il contributo per la moglie fino al 30 giugno 1997, aumentandolo a fr. 2’440.– dal momento in cui il convenuto sarà liberato dal contributo per la figlia, per poi ridurlo a fr. 1’300.– mensili dopo il pensionamento della beneficiaria.
L’appellante si duole che il Pretore, nel determinare il suo fabbisogno, lo ha ritenuto convivere con una terza persona, riducendogli di conseguenza sia il minimo esistenziale del diritto esecutivo sia il canone di locazione. Egli ritiene invece che il suo fabbisogno debba essere fissato in fr. 3’165.– mensili. Effettivamente nessun elemento agli atti permette di confortare l’ipotesi di una convivenza dell’appellante con una terza persona. Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nel fabbisogno minimo va inserito un canone di locazione medio, adeguato alle circostanze. Se quindi un coniuge occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone deve essere ridotto alla norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie è innegabile che un’abitazione di quattro locali (doc. 41) è eccessiva per le esigenze di una persona sola (DTF 119 III 73 consid. 3c). Nel rispetto della parità di trattamento tra coniugi, in concreto l’importo di fr. 800.– ammesso dal primo giudice appare giustificato. Per quanto riguarda il minimo del diritto esecutivo, tenuto conto che l’aumento richiesto (fr. 100.– mensili) incide in misura trascurabile sul fabbisogno – e per di più su un periodo limitato di tempo – non è il caso di scostarsi dall’apprezza-mento del Pretore, che potrà fors’anche apparire discutibile ma che non integra né gli estremi dell’eccesso né quelli dell’abuso.
Considerato il reddito del marito (incontestato) di fr. 5’000.– mensili e il contributo per la figlia di fr. 800.–, al convenuto rimane un’eccedenza di fr. 1’935.– mensili che va corrisposta alla moglie a titolo di contributo alimentare. Al momento in cui decadrà il contributo per la figlia, all’appellante rimarranno fr. 2’735.– con cui potrà far fronte al contributo per la moglie di 2’440.– fissato dal primo giudice, mentre il suo fabbisogno esecutivo rimarrà invariato (DTF 121 II 310, 121 I 97; Geiser, Worin unterscheiden sich heute die Rente nach Art. 151 und Art. 152 ZGB?, in: ZBJV 1993, pag. 353). L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto. Si aggiunga che – contrariamente a quanto preteso dall’appellante – il calcolo dell’indennità non si fonda sulla ripartizione delle eccedenze: tale metodo si applica solo ai contributi alimentari pendente causa.
II. Sull’appello adesivo
a) Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Dottrina e giurisprudenza hanno escluso un grave pregiudizio qualora il coniuge innocente abbia perdonato o consentito al comportamento del coniuge colpevole, oppure quando l’adulterio in quanto tale non ha scosso moralmente il coniuge innocente o infine quando rispetto alla grave turbativa che affliggeva l’unione coniugale l’adulterio non poteva più essere vissuto come una grave ingiustizia (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 69 e 77 ad art. 151 CC e riferimenti).
b) In concreto l’appellante, oltre a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave pregiudizio morale, neppure ha sostenuto di avere patito sofferenze di intensità e gravità tali da non poter essere sopportate nelle circostanze del caso (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 784). Del resto il Pretore ha accertato – senza che ciò appaia contrario alle risultanze istruttorie – che già prima della relazione extraconiugale del marito le difficoltà coniugali erano già rilevanti (sentenza pag. 4). Non si può dunque affermare che il comportamento del marito, nelle contingenze descritte, abbia reso il divorzio penoso al punto tale da giustificare un’inden-nità per torto morale alla moglie. L’appello adesivo si rivela così destinato all’insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di ammissione giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali dell’appello principale consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico di __________ __________i, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di ammissione giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri dell’appello adesivo consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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