AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.271
Data decisione, Autorità: 26.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.95.00271
Lugano 4 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 13 marzo 1995 da
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 9 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 29 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante il 9 novembre 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. __________ __________, 1927, e __________ nata __________, 1949, si sono uniti in matrimonio __________ 1975. Dall’unione è nata la figlia __________ (__________1978). Il marito, attualmente pensionato al beneficio dell’AVS, esercita a tempo parziale la professione di insegnante di __________ e lavora saltuariamente il fine settimana come __________ in diversi locali. La moglie si è occupata dell’economia domestica fino al 1992, epoca alla quale i coniugi si sono separati di fatto: __________ __________ ha infatti accompagnato la figlia, studente di __________, a __________, e ha trovato in quella città un’attività lavorativa per la quale percepiva un reddito di circa fr. 1’700.– (istanza 13 marzo 1995, pag. 2). Rientrata in Ticino, la moglie non è più tornata al domicilio coniugale e ha locato un proprio appartamento; attualmente percepisce prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. La figlia __________ prosegue gli studi di __________ a __________, grazie a una borsa di studio.
B. Il 13 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, la convocazione al tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito infruttuoso il 22 maggio 1995 (inc. n. ..__________). Contemporaneamente all’istanza di conciliazione essa ha presentato una domanda di misure provvisionali nella quale ha chiesto l’affidamento della figlia __________, l’attribuzione di un’autovettura Opel “Kadett”, il versamento di un contributo alimentare di fr. 1’200.– mensili per sé e di fr. 700.– per la figlia, la trattenuta di tali importi dallo stipendio del marito, l’obbligo per quest’ultimo di continuare a provvedere agli studi della figlia e infine la concessione di una provvigione ad litem di fr. 6’000.–. Statuendo il 16 marzo 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha affidato __________ alla madre, con l’obbligo per il padre di versare un contributo alimentare destinato alla figlia di fr. 700.– mensili.
Nel corso della discussione provvisionale del 12 aprile 1995, l’istante ha ribadito le proprie richieste, alle quali si è opposto il convenuto, che si è dichiarato disposto a cedere alla moglie l’Opel “Kadett”, ma ha rivendicato l’affidamento della figlia. In ragione del mancato pagamento del contributo alimentare riconosciuto in via supercautelare, l’istante ha postulato all’udienza la trattenuta dell’importo dovuto dallo stipendio del convenuto. Tale richiesta è stata accolta dal Pretore con decreto cautelare 4 maggio 1995. Conclusa l’istruttoria, entrambe le parti hanno riconfermato le rispettive domande e allegazioni al dibattimento finale provvisionale del 20 settembre 1995.
C. Statuendo il 29 ottobre 1995, il Pretore ha affidato la figlia __________ alle cure della madre con ampio diritto di visita per il padre, ha stabilito il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie in fr. 634.– e quello per la figlia in fr. 700.–, trattenuti questi ultimi dallo stipendio percepito dal padre presso la __________ -__________ __________, ha fatto ordine al convenuto di continuare a pagare gli studi della figlia mediante l’assegno di studio ottenuto dallo Stato e ha attribuito l’Opel “Kadett” alla moglie. Infine egli ha respinto l’istanza di provvigione ad litem e ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________ è insorto con appello 9 novembre 1995, chiedendo la riforma del decreto impugnato nel senso di essere liberato da ogni obbligo contributivo verso la moglie. L’appellante ha presentato in stessa data istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, asserendo di non avere i mezzi per sopperire alle spese legali.
E. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto:
Il Pretore ha correttamente seguito nel decreto cautelare impugnato la metodica stabilita dal diritto federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che le parti non contestano. Il primo giudice ha accertato che il marito aveva un reddito valutabile in fr. 4’200.– complessivi (composto della rendita AVS di fr. 2’106.–, dello stipendio presso la __________ -__________ __________ di fr. 900.– netti e del provento dell’attività concertistica stimata in fr. 1’194.–), che la moglie percepiva un’indennità di disoccupazione di fr. 1’436.– e che i rispettivi fabbisogni ammontavano a fr. 2866.– per il marito, a fr. 2318.– per la moglie e a fr. 1’425.– per la figlia. Sulla base di questi dati egli ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 634.– per la moglie e di fr. 700.– per __________.
L'appellante censura innanzitutto la determinazione del proprio reddito mensile, che è stato fissato dal Pretore, come si è visto, aggiungendo alla rendita AVS e al reddito di insegnante di __________ un provento mensile medio di fr. 1’194.– per l’attività di __________, sulla base degli introiti percepiti nel 1994. Il convenuto adduce che il suo reddito deve essere stabilito al massimo in fr. 3’800.– mensili , poiché l’attività di __________, vista la crisi economica e il carattere saltuario che riveste non consente di percepire un reddito medio superiore a fr. 800.– mensili. A detta dell’appellante, inoltre, l’importo relativo alle due serate effettuate a __________ __________, risalenti al 1993 e non al 1994, sarebbe stato inserito erroneamente dal primo giudice nel reddito del 1994. In occasione del suo interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato che oltre all’attività presso il __________ __________ __________, divenuta più regolare e sicura che nel 1993, egli ha eseguito nel 1994 due serate al __________ __________ e due a __________ , menzionando pure che nel 1993 egli aveva lavorato tre volte a __________ __________ per serate (verbale 31 maggio 1995, domanda 12 pag. 4). Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante nel gravame, quindi, anche nel 1994 egli si è esibito a __________ __________ e a ragione il Pretore ne ha tenuto conto. L’attività al __________ __________ __________ ha consentito nel 1994 un reddito netto medio mensile di fr. 1’140.– (doc. 16 e 17) corrispondente a 73 esibizioni. Dedotte le dodici serate in cui l’appellante era assente e ha dovuto pagare di tasca propria il sostituto, ciò corrisponde a una media mensile di fr. 952.– netti. Nell’appello il convenuto argomenta che tale reddito era stato eccezionale e che al massimo la stagione a __________ __________ __________ può fruttare una media di fr. 800.– nei mesi da aprile a settembre, durante la stagione turistica. L’argomentazione non è stata resa verosimile e contrasta con quanto riferito nell’interrogatorio formale, dal quale risulta che le esibizioni del 1994 a __________ __________ __________ erano regolari e sicure. Si può quindi ragionevolmente ritenere che anche nel 1995 il reddito da tale fonte possa essere valutato in fr. 950.– di media mensile. Per quel che concerne invece le serate negli altri locali, l’appellante sostiene che nel 1995 la situazione è peggiorata e che non gli si può computare lo stesso reddito conseguito nel 1994, non avendo egli ricevuto, ancora il 20 novembre 1995, proposte di ingaggio per le festività di dicembre. L’argomentazione non è sprovvista di rilievo, se si considera l’età avanzata del convenuto, ormai quasi settantenne, e la mancanza di garanzie di ingaggio, tipica dell’attività artistica. Vista l’evoluzione degli anni precedenti, è tuttavia verosimile che anche nel 1995 il marito abbia potuto avere qualche ingaggio. Tenuto però conto delle incertezze dianzi esposte, appare equo valutare in fr. 100.– mensili il reddito medio proveniente dalle esibizioni in altri locali. Il reddito complessivo dell’appellante può pertanto essere stabilito in fr. 4’050.– (rendita AVS fr. 2’106.–, __________ - __________ fr. 900.– mensili, attività artistica fr. 1’050.–).
L’appellante critica poi il computo relativo al reddito della moglie, sostenendo che quest’ultima non fa alcuno sforzo per trovare seriamente un impiego, e che le dovrebbe essere calcolato un reddito ipotetico per i lavori che essa potrebbe eseguire come sarta a domicilio. Scendendo nei particolari, il convenuto contesta il calcolo eseguito dal Pretore, rilevando che si deve tenere conto del pagamento di indennità di disoccupazione su una media mensile di 21,7 giorni, motivo per cui il reddito della moglie deve essere fissato in fr. 1’556.– netti. La censura è in parte fondata, poiché da un sommario calcolo delle giornate lavorative indennizzabili sull’arco di tutto il 1995 (dedotte le giornate festive prescritte dall'art. 19 della legge federale sulla disoccupazione, LADI, RS 837.0) si ottiene una media mensile di 21,5 indennità. Il calcolo del primo giudice, che ha considerato una media di 20 indennità mensili, deve quindi essere modificato di conseguenza, di modo che le prestazioni di disoccupazione percepite dalla moglie nel 1995 possono essere stimate in fr. 1’470.– arrotondati (fr. 1’597,45 di media mensile, dedotti i contributi all’AVS del 5,05% pari a fr. 80,70 e la quota di cassa malati in fr. 42,85), ciò che porta il reddito complessivo dell’istante a fr. 1’540.– (fr. 1’470.– mensili netti di indennità di disoccupazione e la rimanenza per la saltuaria attività accessoria come sarta).
Come correttamente esposto dal primo giudice, il computo delle indennità percepite dalla disoccupazione esclude, nel caso concreto, l’inserimento di un reddito ipotetico più elevato. L’appellata riceve infatti prestazioni assicurative sulla base di un guadagno assicurato mensile di fr. 2’015.– (cfr. doc. D), che corrisponde verosimilmente a un lavoro a tempo pieno. Non risulta agli atti, né l’appellante lo pretende, che essa abbia una formazione professionale in grado di permetterle un guadagno più elevato, o che essa possa ragionevolmente procurarsi altre fonti di reddito. L’attività di sarta a domicilio, svolta dall’istante in modo del tutto saltuario e per la quale essa ha ammesso un reddito di fr. 820.– annui, è peraltro già stata considerata dal Pretore, il cui apprezzamento può venir confermato, in assenza di altri concreti elementi di valutazione.
Infine, la censura relativa all’uso che l’appellata farebbe del contributo alimentare versato in favore della figlia è irrilevante ai fini della determinazione del contributo alimentare della moglie. Se si considera poi che la giovane risulta essere ancora agli studi, che il suo fabbisogno complessivo è stato valutato dal Pretore in fr. 1’475.– sulla base di un dettagliato esame delle circostanze concrete (cfr. decreto pag. 5), e che l’importo di fr. 700.– posto a carico del padre corrisponde alla quota non coperta dalla borsa di studio cantonale, se ne deve concludere che la critica non è seria.
Il marito chiede ancora che gli venga riconosciuto, in aggiunta all’importo di fr. 200.– già ammesso dal Pretore per le spese di trasferta, il costo di fr. 120.– mensili per le spese di assicurazione e targhe del veicolo, indispensabile per conseguire il reddito. Egli non ha tuttavia reso verosimile che l’importo di fr. 200.– ammesso dal primo giudice sia insufficiente alle sue necessità e nemmeno ha addotto l’entità dei propri costi di trasferta, valutati in fr. 240.– all’udienza di discussione del 12 aprile 1995, ma mai documentati. In queste circostanze, a ragione il primo giudice ha stimato tali spese con prudente apprezzamento e ha riconosciuto un importo di fr. 200.– mensili.
Da ultimo, infine, il convenuto postula che nel calcolo del suo fabbisogno si tenga debitamente conto delle accresciute necessità alle quali deve far fronte un uomo solo. A prescindere dal fatto che tale pretesa non è neppure stata cifrata, e che quindi l’appello su questo punto è già di per sé irricevibile, la costante prassi giurisprudenziale in materia non riconosce tali presunte maggiori spese di una persona, uomo o donna, che si ritrova a vivere sola senza più l’appoggio del consorte, a eccezione delle maggiori spese professionali rese verosimili dall’interessato, come i trasporti, i pasti fuori casa e gli eventuali maggiori oneri per abbigliamento professionale (da ultimo: I CCA sentenza del 19 dicembre 1995 nella causa G. c. G.).
Non può infine essere seguita l’opinione dell’appellante, secondo cui egli non può essere tenuto a versare tutta la sua eccedenza alla moglie, perché altrimenti cadrebbe egli pure a carico dell’assistenza. La situazione paventata dal marito si verifica infatti solo se l’ammanco complessivo della famiglia viene ripartito a metà fra i coniugi, ciò che è appunto escluso dalla più recente giurisprudenza (loc. cit). In concreto al marito è stato garantito non solo il minimo del diritto esecutivo (che sarebbe di fr. 2’719.–), ma anche le imposte e le spese assicurative, ciò che gli consente un minimo agio e gli evita di trovarsi a carico dell’assistenza.
Il contributo alimentare dovuto alla moglie deve quindi essere ridotto da fr. 634.– a fr. 480.– e solo in questa misura l’appello deve essere accolto.
In considerazione della situazione di indigenza del convenuto, documentata dal certificato municipale prodotto in questa sede e dai documenti ivi allegati, e del parziale buon esito del gravame, si giustifica accordare all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:
È fatto obbligo al signor __________ __________ di versare mensilmente alla moglie __________, a titolo di contributo alimentare a suo favore, l’importo di fr. 480.–, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la prima volta il 13 marzo 1995 (quota parte).
Per il resto il decreto rimane invariato.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico di __________ __________, e per egli a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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