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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.270
Data decisione, Autorità: 09.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00270
Lugano, 9 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ..__________ (accertamento di proprietà su un con-to bancario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 giugno 1991 da
__________ __________,
__________ (__________) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ , __________ () e __________ __________ -__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________. __________, __________)
__________ , __________ () e __________ , __________ __________ () (rappresentati dal dott. __________ __________, __________)
__________ __________ , __________ __________ () e __________ __________ , __________ (),
e ora sul decreto del 27 ottobre 1995 con cui il Pretore ha accolto una domanda di interpretazione presentata da __________ __________ relativamente a un decreto del 19 ottobre 1995 (accertamento di presupposti processuali: competenza per territorio);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 7 novembre 1995 introdotto da __________ __________ e __________ __________ -__________ contro il decreto del 27 ottobre 1995 emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ ha promosso causa il 5 giugno 1991 davanti al Pretore del Distretto di Lugano contro __________ , __________ __________ -, __________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ __________ perché fosse riconosciuta la sua proprietà sul 50% del conto “ __________” presso la Banca __________ __________ __________, __________, intestato al defunto marito __________ , cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ __________ ();
che con istanza del 31 agosto 1995 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno chiesto al Pretore l’accertamento dei presupposti processuali (competenza per territorio), oltre un’as-sunzione suppletoria di prove e la sospensione della causa;
che, statuendo il 19 ottobre 1995, il Pretore ha respinto sia il postulato accertamento della competenza (denegando effetto sospensivo a un eventuale appello contro tale decisione), sia l’assunzione suppletoria di prove, sia la sospensione della causa;
che al dibattimento finale di merito, tenutosi il 27 ottobre 1995, l’attrice ha invitato il Pretore a completare il decreto del 19 ottobre 1995 con la firma del Segretario assessore;
che il Pretore ha accolto l’istanza con decisione del giorno stesso, intimando subito alle parti una nuova copia del decreto con la firma della segretaria;
che nel frattempo __________ __________ e __________ __________ -__________ sono insorti alla Camera civile di appello contro il decreto firmato dal solo Pretore, vedendosi rinviare il giudizio alla sentenza sulla prima appellazione sospensiva (inc. ..___________);
che il 7 novembre 1995 __________ __________ e __________ __________ -__________ si sono appellati anche contro il decreto del 27 ottobre 1995 relativo alla nota domanda di interpretazione, postulando il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame;
che quest’ultimo appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto:
che la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso di accordo fra le parti, con unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove” (art. 339 cpv. 1 CPC);
che in caso di disaccordo fra le parti la domanda va proposta nella forma per l’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv. 2 CPC);
che contro il giudizio su una domanda di interpretazione non è ammesso, comunque sia, alcun rimedio di diritto (art. 338 CPC);
che l’appello in esame, esperito contro un giudizio di interpretazione, risulta quindi – già di primo acchito – irricevibile;
che agli appellanti non giova neppure invocare la nullità assoluta di tale giudizio per asserita violazione del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che, infatti, al dibattimento finale del 27 ottobre 1995 essi hanno avuto la possibilità di esprimersi sulla domanda di interpretazione della controparte (verbale doc. C), anche se non nella forma scritta prevista dall’art. 334 cpv. 2 CPC;
che l’art. 101 CPC vieta di adottare modi di procedere diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma non sanziona di nullità gli atti irriti per il solo fatto di non attenersi alla forma del Codice;
che l’unico argomento addotto dagli appellanti per opporsi alla completazione del decreto 19 ottobre 1995 consisteva, del resto, nel rispetto della forma fine a sé stessa, il difetto non avendo loro impedito di esercitare – come ha già rilevato questa Camera l’8 novembre 1995 (inc. ..__________) – tutti i loro diritti di difesa;
che non vi è quindi alcuna ragione per dichiarare nullo d’ufficio il giudizio sulla domanda di interpretazione;
che le ulteriori censure degli appellanti riguardano non il decreto impugnato, bensì quello del 19 ottobre 1995 (emendato e oggetto di nuova intimazione il 27 ottobre), non dedotto in appello (pag. 2 in alto);
che, in ogni modo, le doglianze rivolte contro quest’ultimo decreto non potrebbero nemmeno essere vagliate allo stadio in cui si trova la procedura, il Pretore avendo negato effetto sospensivo a ogni eventuale appello (art. 96 cpv. 4 CPC);
che in conclusione il gravame degli appellanti, non privo di gratuita litigiosità, risulta improponibile nel suo intero, onde l’inutili-tà di una notifica alle controparti;
che l’istanza di effetto sospensivo diviene, ciò posto, senza oggetto;
che gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli appellati, cui il ricorso non è stato intimato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________; – dott. __________ __________, __________;
– __________ __________ _________, __________ __________ ();
– __________ __________ , __________ ().
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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