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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.268
Data decisione, Autorità: 06.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00268
Lugano, 6 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ..__________ (accertamento di proprietà su un con-to bancario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 giugno 1991 da
, __________ __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ () e
__________ -__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________. __________, __________)
, __________ () e
, __________ __________ () (rappresentati dal dott. __________ __________, __________)
__________ , __________ __________ () e
__________ , __________ (),
e ora sul decreto del 19 ottobre 1995 con cui il Pretore ha respinto un’istanza volta all’ accertamento dei presupposti processuali e alla sospensione della procedura presentata il 31 agosto 1995 da __________ __________ e __________ __________ -__________;
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ ha promosso causa il 5 giugno 1991 davanti al Pretore del Distretto di Lugano contro __________ , __________ __________ -, __________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ __________ perché fosse riconosciuta la sua proprietà sul 50% del conto “ __________” presso la Banca __________ __________ __________, __________, intestato al defunto marito __________ , cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ __________ ();
che con istanza del 31 agosto 1995 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno chiesto al Pretore l’accertamento dei presupposti processuali (competenza per territorio), oltre un’as-sunzione suppletoria di prove e la sospensione della causa;
che, statuendo il 19 ottobre 1995, il Pretore ha respinto sia il postulato accertamento della competenza (denegando effetto sospensivo a un eventuale appello contro tale decisione), sia l’assunzione suppletoria di prove, sia la sospensione della causa;
che contro il giudizio citato __________ __________ e __________ __________ -__________ sono insorti con un appello del 27 ottobre 1995 inteso a ottenere – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento della decisione pretorile sulla competenza o, in subordine, la riforma della decisione stessa nel senso di respingere in ordine l’azione avversaria;
che l’appello non è stato intimato alle controparti;
e considerando
in diritto:
che il giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), mentre decide su un’assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 2 CPC) o su una sospensione della causa con ordinanza;
che l’atto impugnato ha quindi duplice natura, come risulta del resto dal suo dispositivo;
che nella misura in cui esso costituisce un’ordinanza, nessun appello è esperibile contro il medesimo (art. 95 cpv. 1 CPC);
che nella misura in cui esso configura invece un decreto, l’ap-pello è proponibile, ma sarà trattato – se non ottiene effetto sospensivo – insieme con il primo ricorso munito di tale effetto (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che la parte dichiari allora di man-tenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC);
che il giudice abilitato a concedere effetto sospensivo a un appello diretto contro un decreto processuale (art. 96 cpv. 3 CPC) è quello che ha emanato il decreto stesso, poiché conosce la lite più da vicino e può valutare meglio se sia il caso di sospendere il processo in attesa della sentenza di appello (Rep. 1990 pag. 275; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona s.d., pag. 138; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 110);
che in concreto il Pretore ha rifiutato di accordare effetto sospensivo a qualsiasi appello diretto contro il decreto in rassegna (lemma del dispositivo n. 1);
che tale decisione non può formare oggetto di alcun rimedio giuridico, onde l’irricevibilità della nuova richiesta di effetto sospensivo formulata in questa sede dagli appellanti;
che, ciò premesso, il ricorso del 27 ottobre 1995 potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli insorgenti dichiarino allora di mantenerlo;
che secondo gli appellanti il decreto impugnato sarebbe, in ogni modo, nullo poiché sprovvisto della firma del Segretario assessore (art. 285 cpv. 2 lett. g CPC);
che tale assunto non può essere condiviso, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che vizi puramente formali inficiano una decisione di nullità solo ove il difetto rechi pregiudizio ai diritti dell’una o dell’altra parte (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 12 ad art. 285 con richiami);
che in concreto la mancanza di una firma (quella del Segretario assessore) non ha impedito agli appellanti di far valere nel gravame tutte le loro censure d’ordine e di merito;
che non vi è quindi ragione, nelle circostanze descritte, per dichiarare nullo d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC) il decreto impugnato;
decreta:
La richiesta di effetto sospensivo è irricevibile.
Il ricorso sarà trattato con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli interessati dichiarino allora di mantenerlo.
Intimazione:
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________; – dott. __________ __________, __________;
– __________ __________ , __________ __________ ();
– __________ __________ _________, __________ ().
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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