AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.267
Data decisione, Autorità: 01.12.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00267
Lugano, 1.dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell’8 marzo 1995 da
__________, nata , __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ -, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
e ora sul decreto del 12 ottobre 1995 con cui il Segretario assessore ha negato all’ istante, in luogo e vece del Pretore, il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 20 ottobre 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto del 12 ottobre 1995 emesso dal Segretario assessore;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ ha presentato l’8 marzo 1995 un’istanza nei confronti del marito __________ __________ per ottenere che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ordinasse la separazione dei beni, previa liquidazione del regime matrimoniale ordinario, e che il marito fosse tenuto a versarle – come misura a protezione dell’unione coniugale – un contributo alimentare (non quantificato) per sé e i figli. Essa ha chiesto inoltre che il marito fosse condannato a erogarle una provvigione ad litem di fr. 2500.–, con obbligo di anticipare le spese di procedura, o subordinatamente che fosse concessa a lei medesima l’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio.
B. Al contraddittorio del 25 aprile 1995, indetto per la discussione dell’istanza, il marito si è impegnato a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per lei e i figli, a pagare le spese telefoniche e la propria cassa malati, così come ad accantonare quanto possibile per far fronte alle imposte e all’ AVS. L’istruttoria destinata allo scioglimento del regime matrimoniale è stata sospesa per dar modo alle parti di liquidare direttamente la partecipazione agli acquisti, d’intesa con i creditori. La moglie ha confermato la propria richiesta di assistenza giudiziaria. Il marito ha avanzato una richiesta analoga.
C. __________ __________ ha instato il 24 luglio 1995 per la riassunzione della procedura volta alla separazione dei beni. In sede di udienza davanti al Segretario assessore, il 21 settembre 1995, le parti si sono date atto di aver liquidato il regime ordinario, convenendo la separazione dei beni a decorrere dal 24 luglio precedente. Il marito si è assunto tutti i debiti comuni fino alla data dell’udienza e ha accettato che la moglie rimanesse con i figli nella casa di __________ (a lui assegnata), dalla quale egli sarebbe partito a fine ottobre. Il Segretario assessore ha omologato l’accordo in luogo e vece del Pretore e ha ordinato la separazione dei beni fra i coniugi a valere dal 24 luglio 1995.
D. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie è stata respinta dal Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, con decreto del 12 ottobre 1995. Il diniego è stato motivato con l’argomento che, sommando il proprio guadagno al contributo alimentare riscosso dal marito, __________ __________ è non solo in grado di mantenere sé stessa e i figli, ma anche di rimunerare la propria rappresentante legale.
E. Contro il decreto appena citato l’istante è insorta il 20 ottobre 1995 con un appello in cui propone che, annullato il giudizio del Segretario assessore, le sia conferita l’assistenza giudiziaria e che identico beneficio le sia accordato anche in appello. __________ __________ non ha formulato osservazioni.
Considerando
in diritto:
Il giudice che rifiuta l’assistenza giudiziaria decide mediante decreto; l’appello – rispettivamente il ricorso per cassazione – ha effetto sospensivo (art. 158 cpv. 2 CPC). Interposto nei dieci giorni successivi alla notifica del decreto impugnato, il gravame dell’istante è quindi ricevibile (art. 4 n. 5 e 6, art. 5 LAC, art. 370 cpv. 2 CPC).
Il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una cau-sa di separazione o divorzio – e quindi, a maggior ragione, anche di una procedura a tutela dell’unione coniugale (art. 171 segg. CC) o di un’istanza fondata sul diritto matrimoniale (art. 185 CC) – ha il diritto di ottenere l’assistenza giudiziaria se non può ragionevolmente pretendere dall’altro coniuge lo stanziamento di una provvigione ad litem (poco importa se giusta l’art. 159 o 163 CC: cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, note 135 seg. ad art. 159 CC con rinvii, rispettivamente Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC con riferimenti). I costi di simili procedimenti sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza dello Stato ha carattere meramente sussidiario. Nella fattispecie il primo giudice non ha esaminato se al convenuto potesse essere imposto il versamento di una provvigione ad litem (per altro chiesta dall’istante), partendo verosimilmente dall’idea che ciò non fosse possibile. Dato che tale ragionamento torna a favore dell’interessata (la quale, fosse stata esigibile una provvigione dal marito, si vedrebbe respingere l’assistenza giudiziaria già per questo motivo), non occorre vagliare oltre il problema.
Il Segretario assessore ha accertato anzitutto che l’appellante riscuote dal marito un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili, con il quale può pagare gli oneri dell’abitazione (interessi ipotecari per fr. 1200.– mensili) e mantenere i figli minorenni __________ (nato il 22 gennaio 1978) e Aron (nato il 19 agosto 1979). Ciò premesso, egli ha rilevato che con il suo guadagno (fr. 2771.80 netti mensili) l’appellante può coprire il proprio fabbisogno personale (fr. 1401.35 mensili) con un’eccedenza di fr. 1370.55 mensili che le consente di onorare la nota professionale della sua rappresentante legale. In tali condizioni la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta.
Dopo una lunga esposizione di fatto, per vero superflua, l’appel-lante sostiene che il Segretario assessore avrebbe dovuto vagliare la sua situazione finanziaria al momento in cui è stata presentata la richiesta di assistenza giudiziaria e non al momento in cui la richiesta è stata decisa. Se non che, il primo giudice ha spiegato chiaramente che per prassi invalsa la Camera civile di appello si fonda sui dati patrimoniali del richiedente al momento della decisione, non della richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 15 ad art. 155). L’appellante non spende una parola per rimettere in discussione tale giurisprudenza, né pretende che questa sia contraria al diritto cantonale o federale. Del resto l’appellante medesima ricorda che all’ udienza del 21 settembre 1995 il Segretario assessore le aveva fissato un termine supplementare per produrre la documentazione necessaria ad apprezzare il suo stato patrimoniale, non essendovi “per quel che concerne l’esposizione degli oneri ricorrenti alcuna chiarezza” (appello, pag. 3 in fondo). L’istante non risulta – e nemmeno asserisce – di avere fornito alcun conteggio su quelle che erano le sue spese mensili l’8 marzo 1995. Che ciò andasse richiesto al marito e non a lei medesima (appello, pag. 4 a metà) è una tesi ai limiti della temerarietà.
Secondo l’appellante il Segretario assessore avrebbe trascurato di considerare, nel computo del suo fabbisogno mensile, “quello dei tre figli ancora apprendisti e che non percepiscono un vero e proprio reddito”, come pure i premi della cassa malati, gli interessi ipotecari e l’ammontare delle spese professionali. Quanto agli interessi ipotecari, l’appellante nega l’evidenza, il primo giu-dice avendoli esplicitamente conteggiati nel contributo alimentare di fr. 3000.– mensili erogato dal marito. Certo, è possibile che il marito abbia accumulato ritardi nel versamento di tale contributo (appello, pag. 4 in fondo), tuttavia l’appellante non pretende che tali somme siano ormai di impossibile o di difficile incasso. Anche il premio della cassa malati (fr. 193.90 e non fr. 303.– mensili, la quota dei figli rientrando nel fabbisogno di costoro) è compreso nella somma di fr. 1401.35 (il decreto ne ha omesso l’indicazione per inavvertenza, ma la posta risulta inclusa nel totale). In merito al fabbisogno dei figli, l’appellante non motiva in alcun modo il proprio assunto: non indica quale sia il tale fab-bisogno (valutato dal primo giudice in fr. 1800.– mensili, coperti anch’essi dal contributo alimentare del marito), non adduce quanto i figli guadagnino né in che misura essi possano partecipare al proprio sostentamento. Circa le spese professionali, poi, si cercherebbe invano un’allegazione qualsiasi nei dati che l’ap-pellante ha fornito alla Pretura (doc. Q). Se consistono in quelle per l’uso dell’automobile, esse sono inserite ad ogni modo nel fabbisogno mensile di fr. 1401.35 (fr. 47.60 mensili per l’assicu-razione e fr. 34.75 mensili per l’imposta di circolazione).
È vero che in materia di assistenza giudiziaria si applica il principio inquisitorio, sicché il giudice collabora di propria iniziativa alla raccolta dei dati necessari e non può rifiutare il beneficio richiesto solo perché reputa insufficiente la documentazione prodotta (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 156 CC). Ma il principio inquisitorio non esonera la parte richiedente dall’illu-strare le proprie condizioni finanziarie e dal fornire ogni elemento utile di cui riesca a disporre, ancor meno quando essa è patrocinata da un legale (I CCA, sentenza del 3 agosto 1993 nella causa B. contro B., consid. 2 e 5). Nella fattispecie inoltre il Segretario assessore ha indagato correttamente, tant’è che il 21 settembre 1995 ha invitato l’istante a indicare i propri oneri periodici. Quanto gli si rimprovera nell’appello è, per concludere, di avere ignorato dati che in realtà o figurano nel calcolo del fabbisogno o non potevano – né possono – figurare in tale calcolo perché non sono mai stati fatti valere. Il gravame si rivela quindi, come che sia, infondato.
Manifestamente sprovvisto di buon diritto, il ricorso osta alla concessione dell’assistenza giudiziaria in appello (art. 157 CPC). Le spese processuali seguono perciò la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili al convenuto, che non ha introdotto osservazioni.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. dott. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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