AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.265
Data decisione, Autorità: 02.10.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00265
Lugano, 2 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause congiunte n. __________, __________ e __________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con petizioni del 26 giugno, 12 settembre e 24 ottobre 1994 da
__________ -__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________ __________,
(già patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 16 ottobre 1995 presentato da __________ __________ e dalla “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” contro la sentenza emessa il 25 settembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto il 25 settembre 1995 tre azioni promosse da __________ r- contro __________ __________ e la “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ”, accertando che le seguenti affermazioni ledono la personalità dell’attrice:
– __________ __________ -__________ è l’ex segretaria di uno scribacchino porno;
– __________ __________ -__________ ha perpetrato numerosi falsi, molti dei quali protetti dalle procedure presso le istanze giuridiche svizzere, ed atti perseguibili legalmente sapendo di poter contare sulla protezione delle istanze giuridiche svizzere;
– __________ __________ -__________ ha commesso bancarotte fraudolente, diffamazione a mezzo stampa e tante altre malefatte, nonché falsificazioni, menzogne e calunnie che vengono difese a spada tratta dalla magistratura elvetica;
– __________ __________ -__________ si è comprata una villetta con giardino dopo averla fatta intestare a una delle sue fantomatiche società di comodo;
– __________ __________ -__________ ha plagiato le opere del convenuto attribuendosene i meriti; è una donnetta che per anni ha saccheggiato le opere del convenuto dato che lei non era mai stata capace di concepire un pensiero originale che non fosse una calunnia;
– __________ __________ -__________ ha effettuato incessanti falsificazioni anche in atti d’ufficio;
– __________ __________ -__________ può diffondere ogni diffamazione contro __________ __________ e intraprendere ogni falsificazione anche in dossiers giudiziari perché può contare sul pieno aiuto dei Tribunali di Bellinzona, di Lugano e infine del Tribunale federale. Essa vi riesce unicamente con l’aiuto delle falsificazioni tramate dagli stessi Tribunali svizzeri.
Ai convenuti il Pretore ha vietato di ripetere le citate affermazioni oralmente, per scritto o in qualsiasi altra forma, testualmente o con formulazione analoga, e ha ordinato di pubblicare il dispositivo della sentenza sul bollettino Civis (in inglese, italiano o tedesco secondo i casi), il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP. Gli oneri processuali delle tre azioni (tassa di giustizia di fr. 800.– e spese di fr. 150.– ognuna) sono state poste nel primo e nel terzo caso a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili; nel secondo caso sono state addebitate ai convenuti in solido, tenuti a rifondere all’attrice fr. 1200.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza del Pretore sono insorti __________ __________ e la “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” con un appello del 16 ottobre 1995 nel quale chiedono (implici-tamente) che le tre azioni intentate nei loro confronti siano respinte e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 20 novembre 1995 __________ __________ -__________ postula il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza pretorile. Il 28 maggio 1996 essa ha inviato a questa Camera, inoltre, copia di una sentenza penale riguardante __________ __________.
Considerando
in diritto:
I due documenti allegati all’appello sono già agli atti (doc. 1 dell’ incarto n. __________ e doc. A dell’incarto n. __________), di modo che è superfluo interrogarsi sulla loro ricevibilità. Nell’appello __________ __________ richiama anche, per la prima volta, il fascicolo relativo a un procedimento penale aperto nei suoi confronti per diffamazione e ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità (inc. DT della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4). Il richiamo appare già d’acchito inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), né vi sarebbe motivo di scostarsi da tale regola. La procedura penale si è conclusa infatti, nel frattempo, con un giudizio di condanna a carico del convenuto (sentenza 9 maggio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano) e un ricorso da questi introdotto alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 30 luglio 1996 (inc. .-.). Non si vede quindi come il richiamo potrebbe, comunque sia, giovare al ricorrente.
Giusta l’art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa (cpv. 1). La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2).
a) Con riferimento alla prima delle affermazioni censurate dal Pretore (“____________________-è l’ex segretaria di uno scribacchino porno”), gli appellanti sostengono ch’essa è veritiera poiché l’attrice è segretaria della “ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” (__________), di cui il dott. __________ __________ è stato presidente (appello, pag. 6). In realtà i convenuti tentano di equivocare sui termini. A prescindere dalla circostanza ch’essi nemmeno tentano di dimostrare un preponderante interesse pubblico o privato a diffondere affermazioni del genere, nessun atto di causa conforta l’ipotesi che l’attrice sia mai stata – come lasciano intendere gli appellanti – segretaria personale di __________ __________. Su questo punto la sentenza del Pretore è ineccepibile (pag. 8, consid. 6.1) e l’appello non merita altra disamina.
b) Per quanto riguarda la seconda delle affermazioni incriminate (“____________________-ha perpetrato numerosi falsi, molti dei quali protetti dalle procedure presso le istanze giuridiche svizzere, ed atti perseguibili legalmente sapendo di poter contare sulla protezione delle istanze giuridiche svizzere”), i convenuti si limitano a richiamare in modo generico il noto incarto penale (appello, pag. 7). Se non che, l’esito del procedimento penale non risulta loro di alcun ausilio. Con sentenza del 9 maggio 1996, in effetti, il Pretore ha condannato __________ __________ a una multa di fr. 500.–, con obbligo di rifondere all’attrice fr. 1000.– a copertura delle spese legali, per avere affermato che __________ __________ - “si è fatta un mare di soldi con un’iniziativa truffaldina”, “si spaccia per medico e ha depositato un verbale falsificato in tribunale”, “si è comperata una casa per sé usando denaro degli zoofili, quindi truffando gli zoofili”. Non è dato a divedere, per contro, quali falsificazioni o altri illeciti commessi l’attrice emergerebbero dal carteggio penale.
c) Le rimanenti cinque affermazioni ritenute dal Pretore contrarie al diritto della personalità sono contestate dagli appellanti, ancora una volta, con un semplice rinvio di poche righe al fascicolo penale. Essi non specificano per nulla quali atti suffragherebbero la veridicità dei loro assunti né – tanto meno – quale sarebbe il prevalente interesse giuridico alla relativa diffusione (appello, pag. 8). Su questo punto il gravame risulta addirittura sprovvisto di motivazione e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC combinato con la lett. f del cpv. 2). Si aggiunga che, secondo lo stesso giudice penale, gli atti del processo tenutosi il 9 maggio 1996 non confortano neppure di scorcio le disonorevoli asserzioni dei convenuti. Il giudice penale ha accertato esplicitamente, anzi, che “nulla, dalla copiosa documentazione agli atti, è emerso che possa anche soltanto suscitare un dubbio o comunque far lontanamente ritenere siccome veritiere le affermazioni [dell’imputato]” (sentenza, pag. 2 in fondo). Al proposito l’inconsistenza dell’appello è finanche manifesta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 50.–
fr. 850.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.
– __________ __________, __________;
– __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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