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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.263
Data decisione, Autorità: 08.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00263
Lugano 8 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente per statuire nella causa n. _/ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 7 giugno 1995 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e
Comune di __________, (rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 ottobre 1995 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 20 settembre 1995 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
A. La ditta __________ __________ __________, __________, ha eseguito opere da fabbro per complessivi fr. 49’066.90 sulla particella n. __________ RFD __________. L’immobile è intavolato come diritto di superficie a sé stante e permanente, di cui è titolare l’Associazione __________ __________, gravante la particella n. __________ RFD __________, proprietà del Comune di __________.
B. Il 7 giugno 1995 la ditta __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di __________ che fosse ordinata l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulle particelle __________e __________RFD di __________ per l’ammontare di fr. 49’066.90.
Con decreto emanato inaudita parte l’8 giugno 1995, in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ordinato all’Ufficio dei registri di __________ di procedere all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale.
C. All’udienza del 6 settembre 1995, indetta per il contraddittorio, il Comune di __________ si è opposto all’istanza. __________ __________ non si è costituita in giudizio.
D. Statuendo il 20 settembre 1995 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l’istanza nella misura in cui era diretta contro il Comune di __________, ordinando all’Ufficiale dei registri di cancellare l’iscrizione a carico della particella n. __________RFD di __________, e ha confermato invece l’iscrizione nella misura in cui riguardava l’ipoteca legale provvisoria sulla particella n. __________di cui è titolare la __________ __________.
E. Insorta con un appello del 4 ottobre 1995 contro la decisione del Segretario assessore, __________ __________ chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza anche nei suoi confronti. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 1995 le __________ __________ __________ propongono di respingere il gravame.
F. Il 1° febbraio 1996 __________ __________ ha chiesto l’accertamento della sua legittimazione passiva, asserendo che l’istanza sarebbe stata inoltrata nei confronti di una società inesistente. Con istanza del 9 febbraio 1996 le __________ __________ __________ instano per la rettifica della denominazione della parte convenuta da __________ __________ __________ a __________ __________.
Considerando
in diritto:
La domanda di rettifica presentata il 9 febbraio 1996 dall’istante va accolta. Per l’art. 82 CPC la rettifica di errori di calcolo e di scrittura è sempre ammessa. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, l’inesattezza dell’indicazione di una parte, quando si è provato chi realmente si voleva convenire quale attore o convenuto, è assimilabile a un errore di scrittura la cui rettifica è sempre ammessa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 82). Nella fattispecie è vero che l’istante ha sempre indicato quale controparte la __________ __________ “__________ ” con recapito presso la __________ __________ di __________, ma un esame oggettivo dell’istanza permette di stabilire che in realtà essa voleva convenire la beneficiaria del diritto di superficie gravante la particella n. __________RFD di __________, ossia l’associazione __________ __________ con recapito presso la __________ __________ di . Si è quindi in presenza di un errore che poteva essere agevolmente ravvisato e sul quale non potevano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte (v. anche SJ 1987 27 consid. 3c), tant’è che l’istanza è stata accolta e l’ipoteca legale provvisoria è stata iscritta a registro fondiario. Del resto la parte convenuta, che non nega di aver ricevuto l’istanza e che ha instato per la restituzione in intero del termine per discutere la lite (lettera dell’8 settembre 1995), si è denominata essa medesima, nell’appello, “ __________ __________ ”. Ciò posto, nell’attuale procedura il nome della convenuta dev’essere rettificato. Nella misura in cui si rendesse necessario correggere le decisioni del segretario assessore, la richiedente dovrà adire lo stesso giudice con un’istanza di rettifica (art. 339 CPC).
L’appellante si duole del fatto che il primo giudice non ha verificato d’ufficio la tempestività dell’azione. La censura, pur essendo di principio fondata, è sprovvista di buon diritto.
L’iscrizione nel registro fondiario di un’ipoteca degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il citato termine l’artigiano o l’imprenditore può chiedere un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC, art. 361 segg CPC) limitato a un esame di mera verosimiglianza. Incombe all’imprenditore rendere verosimile la sua pretesa, ma al proposito non possono essere posti requisiti troppo severi (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, 1982, pag. 217, n. 748). Nel dubbio - fosse anche sulla tempestività della richiesta - il giudice concede l’iscrizione provvisoria e rinvia il sindacato sull’effettiva ammissibilità dell’ipoteca legale alla sentenza di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, n. 2289 segg. con richiami di dottrina e giurisprudenza). In particolare, vertendo il litigio sulla tempestività dell’istanza, l’iscrizione provvisoria può essere rifiutata unicamente quando non vi è dubbio che la richiesta non è formulata in tempo utile (Schumacher, op. cit., pag. 218, n. 750 con riferimenti; Steinauer, op. cit., n. 2890 pag. 225).
A un esame di mera verosimiglianza l’istanza appare tempestiva. Intanto due operai della ditta hanno dichiarato di aver lavorato sul cantiere e di aver posato le ringhiere di protezione della tribuna sopra il palco tra il 10 e il 14 marzo 1995 (doc. E e G). Inoltre questi lavori apparivano necessari per il compimento dell’opera, poiché si riferivano a una parte costitutiva del contratto di appalto. Si aggiunga che neppure l’appellante sostiene trattarsi di lavori di piccola entità o di secondaria importanza, che non avrebbero avuto influsso sulla decorrenza del termine, limitandosi egli ad asseverare - tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. B) - che le opere in discussione esulano dai lavori della costruzione principale. Certo, l’8 marzo 1995 l’imprenditore ha inviato la propria fattura (doc. G), ciò che poteva lasciare presumere l’ultimazione dei lavori, ma nel caso concreto ciò non giova all’appellante. La giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto modo di stabilire che se dopo l’emissione della fattura l’imprenditore esegue altri lavori compresi nel capitolato iniziale di appalto, il termine di tre mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale decorre dal compimento di queste ultime opere (Rep. 1981 344 consid. 3; Steinauer, op. cit., n. 2884d pag. 223). L’obiezione sollevata dall’appellante sarebbe fondata solo se fosse dato il presupposto della natura meramente accessoria dei lavori supplementari (DTF 101 II 256), ciò che, come si è visto in precedenza, non è il caso nella fattispecie. Ne consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle __________ __________ __________ fr. 800.– per ripetibili di appello. Non si assegnano ripetibili al Comune di __________.
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________;
Comune di __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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