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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.262
Data decisione, Autorità: 23.04.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00262
Lugano 23 aprile 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. //__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 19 gennaio 1993 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ , __________ - (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________ __________, ora in fallimento (rappresentata dall’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 ottobre 1995 presentata dalla __________ __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 19 settembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ e __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 gennaio 1993 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse ordinata l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico della particella n. __________ RFD di __________ -__________, proprietà __________ e __________ __________ dal __________ 1992, per l’ammontare di fr. 24’242.10 oltre accessori. Convenuta in giudizio è stata anche la ditta __________ __________ __________ _, che aveva commissionato le opere. Statuendo il 21 gennaio 1993 inaudita parte, il Pretore ha fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Lugano di procedere all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e ha fissato la data per la discussione dell’istanza.
B. All’udienza del 4 maggio 1993, l’istante ha riconfermato la propria domanda, alla quale si sono opposti i coniugi __________. __________ __________ __________, opponendosi anch’essa all’istanza, ha indicato di essere stata dichiarata in fallimento il 1° aprile 1993. Preso atto delle opposizioni alle prove indicate dai coniugi __________, il Pretore si è riservato di decidere in un secondo tempo. Il 7 luglio 1993, __________ e __________ __________ hanno chiesto di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
C. Il 17 luglio 1995, i coniugi __________ hanno chiesto al Pretore di stralciare la causa dai ruoli sulla base dell’art. 351 cpv. 2 CPC.
D. Statuendo il 19 settembre 1995, il Pretore, constatando l’assenza di qualsiasi atto processuale dal 7 luglio 1993, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione, facendo ordine all’Ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ di procedere alla cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta con decreto del 21 gennaio 1993 a carico della particella n. __________ RFD di __________ -_________. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 210.– sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
E. Insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 2 ottobre 1995, __________ __________ __________ postula l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell’incarto al Pretore per l’emanazione dell’ordinanza sulle prove. Nelle loro osservazioni del 26 ottobre 1995 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e chiedono di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria. __________ __________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 351 CPC, il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d’ufficio, stralcia la causa dal ruolo (cpv. 2). I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l’art. 107 CPC e quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza (cpv. 3). L’art. 106 CPC dispone che il processo resta pure sospeso per ogni altro motivo di legge, segnatamente nei casi dell’articolo 207 LEF (se una parte in causa è fallita).
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC) è appellabile ove la controversia riguardi il verificarsi della perenzione (non la validità dei motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva: I CCA sentenze __________ 1995 in re S.; del __________ 1994 in re D.; del __________ 1994 in re D.; del __________ 1992 in re M.; II CCA sentenza del __________ 1991 in re L.). Analogo criterio è stato applicato nel caso di un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d’oggetto (la lite verteva sulla caducità della procedura in sé, non sui motivi che potevano avere provocato tale caducità: I CCA sentenza del __________ 1991 in re S.). Nella misura in cui l’istante contesta dal profilo oggettivo il verificarsi della perenzione (rispettivamente l’applicabilità dell’art. 351 cpv. 2 CPC), l’appello è ricevibile; non è ricevibile nella misura in cui invoca scusanti per giustificare la biennale inattività processuale.
L’appellante si duole del fatto che - nell’ambito di una procedura intesa all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori - il Pretore non ha riconosciuto la legittimazione passiva della ditta che aveva commissionato i lavori oggetto del pegno. Essa assevera che il Pretore avrebbe a torto stralciato la lite dai ruoli, poichè la procedura avrebbe dovuto essere sospesa per legge ai sensi dell’art. 106 CPC, visto il fallimento della convenuta __________ __________ __________.
Per l’art. 839 cpv. 1 CC l’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta a registro fondiario dal momento in cui sono assunti i lavori e fino, al più tardi, tre mesi dopo il compimento di tali lavori (cpv. 2) . L’iscrizione può essere fatta solo se il credito è riconosciuto dal proprietario o per sentenza del giudice (art. 839 cpv. 3 CC). In caso di disaccordo sull’importo del credito da garantire o sulla garanzia da prestare, l’artigiano o l’imprenditore può chiedere un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC) limitato a un esame di mera verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 2 ad art. 361), e far valere successivamente in giudizio i suoi diritti nel termine che gli verrà assegnato con l’ordine di iscrizione provvisoria (Rep. 1985 119 e giurisprudenza ivi citata). L’istanza d’iscrizione va diretta contro il proprietario attuale del fondo, ancorché acquirente (Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, n. 2877, 2877a e 2877b con riferimenti dottrinali); nel caso in cui non vi sia identità tra il debitore e il proprietario, l’istanza va presentata soltanto nei confronti di quest’ultimo (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, Zurigo 1982, n. 694 e 745).
Nella fattispecie l’appellante ha convenuto in giudizio sia i proprietari del fondo da gravare sia la ditta committente dei lavori. Al momento dell’introduzione dell’istanza tendente all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale proprietari del fondo da gravare erano i coniugi __________, ragione per cui la ditta che aveva commissionato i lavori è stata a torto convenuta in giudizio. Certo, alla discussione quest’ultima non ha eccepito nulla in merito alla sua carenza di legittimazione passiva, ma tale presupposto di merito deve essere verificato d’ufficio in ogni stadio di causa (DTF 118 Ia 130 consid. 1; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, n. 83 e 84, pag. 18). Ne discende che a ragione il Pretore ha negato la legittimazione passiva della __________ __________ __________ e, constatata l’assenza di un atto processuale nel corso di due anni consecutivi, ha stralciato la causa dai ruoli.
Non è contestato che dal 17 luglio 1993 nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. Il Pretore avrebbe invero dovuto emanare l’ordinanza selle prove e decidere l’opposizione alle prove offerte all’udienza del 4 maggio 1993, ciò che pacificamente non è mai avvenuto. L’appellante non può tuttavia prevalersene, poichè l’attesa di un’ordinanza sulle prove non può essere equiparata all’attesa di una sentenza ai sensi dell’art. 351 cpv. 3 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 351). La perenzione processuale si è di conseguenza verificata.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La domanda di assistenza giudiziaria di __________ e __________ __________ è dichiarata priva di oggetto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ e __________ __________ fr. 700.– a titolo di ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Ufficio dei Fallimenti del Distretto di Lugano, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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