AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.259
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00259
Lugano 9 maggio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ____ (rapporti di vicinato: responsabilità del proprietario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 3 febbraio 1993 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 25 settembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 2 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, che confina con la particella n. __________ appartenente ai coniugi __________ e __________ __________. Nel 1983 questi ultimi, per formare un posteggio, hanno innalzato il loro terreno in prossimità dell’edificio situato sul fondo contiguo. Nel 1990 __________ __________, constatate tracce di umidità sulla parete del locale a contatto con il citato innalzamento, ha interpellato l’arch. __________ __________, perito comunale di __________, il quale in un referto del 20 novembre 1992 ha individuato nella formazione del posteggio la causa di tali inconvenienti.
Intanto, nell’ambito di una prova a futura memoria richiesta dal proprietario di un fondo limitrofo, l’ing. __________ __________ ha allestito nel maggio del 1988 una perizia sullo stato degli immobili __________ e __________ (inc. / richiamato).
B. Il 3 febbraio 1993 __________ __________ ha convenuto __________ e __________ __________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di __________ -__________, chiedendo che fosse accertata la molestia arrecata dal manufatto da loro costruito a confine con il suo fondo, che fosse ordinato ai convenuti di cessare tale molestia provvedendo a loro spese ad asportare il materiale appoggiato alle fondamenta della facciata, a formare un’intercapedine provvista di canale di fondo, oltre a ulteriori interventi che sarebbero stati indicati dal perito. In via subordinata essa ha chiesto la rifusione di fr. 15’000.– a titolo di risarcimento danni. Nella loro risposta del 2 aprile 1993 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e domande.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato un memoriale nel quale si sono riconfermate nelle proprie domande di giudizio.
D. Statuendo il 2 settembre 1995, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1’500.– per ripetibili.
E. Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 25 settembre 1995, __________ __________ insta per la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Nelle loro osservazioni del 26 ottobre 1995 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
In diritto: 1. Il Pretore, premesso che il referto del perito comunale __________ __________ costituiva una semplice allegazione di parte, ha respinto la petizione, non reputando provata né la causa delle infiltrazioni né – tanto meno – una relazione di causalità tra l’ecces-so dei convenuti e il pregiudizio riscontrato. L’appellante contesta tale opinione e sostiene che già il fatto di costruire un’opera appoggiata al muro del vicino costituisce un’usurpazione del diritto di proprietà, così come trascende in un eccesso del diritto di proprietà accumulare terra contro la parete di uno stabile altrui e prevalersi addirittura di una costruzione difforme dal permesso edilizio ricevuto. Essa ritiene inoltre che in concreto il nesso di causalità è dato poiché l’umidità proviene dalla terra depositata dai vicini contro il muro di casa sua. Infine l’appellante si duole del fatto che il primo giudice ha considerato “di parte” il referto __________, rimproverandole di non aver fatto allestire una seconda perizia.
Per l’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno stesso. La violazione dei diritti di vicinato implica l’esistenza di un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà, un effetto dannoso attuale o altamente verosimile (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 111 ad art. 679 CC) e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’eccesso e il pregiudizio (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 180 n. 1909 segg.). A norma dell’art. 684 cpv. 1 CC l’eccesso dell’esercizio della proprietà deve essere pregiudizievole; l’immissione è eccessiva se comporta un effetto dannoso per il vicino e supera i limiti di tolleranza che si devono i vicini secondo l’uso locale, la situazione e la destinazione degli immobili. Per effetto dannoso non si intende necessariamente un danno in senso stretto; è sufficiente che per il vicino vi siano incomodi che superino i limiti della tolleranza (Steinauer, op. cit., n. 1813 segg., pag. 143), senza che il fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer, op. cit. n. 1918, pag. 182; Meier-Hayoz, op. cit., n. 95 ad art. 679). L’art. 685 cpv. 1 CC prescrive inoltre che il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
In concreto risulta dal fascicolo processuale che nel 1983 i convenuti hanno provveduto a rialzare fino al livello stradale la porzione di terreno contro lo stabile in proprietà dell’attrice, e ciò per formare un posteggio. Il progetto iniziale prevedeva l’innal-zamento del terreno di 1–1.20 m con materiale alluvionale, l’asfaltatura in ”duro” del posteggio e la formazione di un pozzetto per l’evacuazione dell’acqua (doc. C). Durante l’esecuzione dei lavori i proprietari hanno deciso inoltre di creare un’area verde di 2.40 x 5.90 m (deposizione __________), che per tutta la larghezza è a ridosso del muro dello stabile appartenente all’attrice (si vedano le fotografie del sopralluogo). Contrariamente all’opinione dell’appellante, simile intervento non costituisce però un’opera appoggiata al muro comune, bensì una semplice ripiena, che non può essere considerata una fabbrica. Analogo principio vale del resto per il terrapieno (Jacomella/ Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5a edizione, pag. 30 seg.). Ciò non toglie che, nel caso in cui un terrapieno sia di pregiudizio al fondo del vicino, quest’ultimo può invocare gli art. 684, 685 e 689 CC (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 31; Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 746 n. 1785).
L’appellante sostiene che il vicino, rialzando la parte del proprio terreno a confine con il suo stabile e ignorando i limiti della licenza edilizia per la formazione del posteggio, avrebbe trasceso nell’esercizio del suo diritto di proprietà. Assevera inoltre che un deposito di terra a ridosso di un muro ingenera umidità già secondo l’andamento ordinario delle cose e la comune esperienza.
a) Nella fattispecie non è contestato che il muro dello stabile in proprietà dell’appellante presenta tracce di umidità (cfr. fotografie del sopralluogo). Il problema è di sapere se tale inconveniente, senza dubbio fastidioso, sia dovuto direttamente o indirettamente a un eccesso da parte degli appellati.
b) Il referto dell’arch. __________, pur emanando da un perito comunale, non può che essere considerato alla stregua di una perizia privata già per il fatto che i convenuti non hanno avuto modo di partecipare all’assunzione della prova. Ora, una perizia privata non ha, giuridicamente, portata diversa di un affermazione di parte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 11 e 15 ad art. 90). Essa è suscettibile di costituire un indizio, invero, se le si aggiungono altri concordanti elementi, sicché il giudice si trovi di fronte a una coerente unità probatoria atta a fondare il suo libero convincimento (II CCA, sentenza del 21 aprile 1989 in re C.). La questione è di sapere, pertanto, se altri indizi rilevabili dagli atti corroborino la tesi dell’appellante.
Neppure le testimonianze assunte permettono di concludere nel senso voluto dall’appellante. L’arch. __________ ha invero sostenuto che le infiltrazioni di umidità derivavano da un muro di confine tra le proprietà __________ e __________, ma tale conclusione, dettata solo dalla sua esperienza, non è corroborata da altri elementi e non costituisce ancora una prova. L’ing. __________ ha riferito che sull’origine delle infiltrazioni di umidità vennero fatte alcune ipotesi, tuttavia egli non ha indicato quella sostenuta dall’appel-lante; inoltre, al momento della prova a futura memoria, egli ha rilevato un’unica traccia di umidità nel locale, di cui però non ha indicato la causa. Infine l’arch. __________, pur confermando il proprio referto, ha affermato di non aver indagato oltre per accertare eventuali concause, ciò che invece, alla luce dell’indica-zione del perito giudiziario (lettera dell’11 luglio 1994 negli atti accessori), sarebbe stato necessario. Certo, nel 1992 si è intervenuti per isolare il muro dell’appellante (deposizione __________), ma tale circostanza non basta ancora per ravvisare nella formazione del posteggio vicino la causa dell’inconveniente. In mancanza di una prova convincente sul rapporto di causalità tra l’eccesso e il pregiudizio, che incombeva all’attrice addurre (DTF 109 II 310; Steinauer, op. cit., n. 1919, pag. 182), e difettando altri concordanti mezzi di prova a sostegno della perizia dell’arch. __________, a ragione il Pretore ha respinto la petizione. L’appello, destituito di buon diritto, è pertanto destinato all’insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 700.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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