AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.257
Data decisione, Autorità: 27.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00257
Lugano 27 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1993 da
__________ -__________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 settembre 1995 presentata da __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 27 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 30 ottobre 1995 presentato da __________ __________ -__________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ -__________ (1934) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________ (ZH) il __________ 1975. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, ingegnere, è direttore della __________ __________ di __________, di cui presiede anche il consiglio di amministrazione; la moglie, di formazione segretaria, durante l’unione coniugale ha esercitato attività lucrativa saltuaria negli anni 1975–1984. I coniugi vivono separati dal settembre 1992: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale a __________ __________ e la moglie si è trasferita definitivamente in un appartamento di sua proprietà a __________, dove già trascorreva buona parte della settimana.
B. Il 17 settembre 1992 __________ __________ -__________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 30 novembre successivo. Con istanza di provvedimenti cautelari del 5 febbraio 1993 __________ __________ -__________ ha postulato, in particolare, un contributo alimentare mensile di fr. 8000.–. Alla discussione del 1° marzo successivo essa ha confermato la richiesta di contributo alimentare, alla quale si è opposto il marito, che ha offerto nondimeno l’importo complessivo di fr. 6000.– mensili a condizione di essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti della Banca __________ per quel che concerne gli oneri ipotecari dell’appartamento a __________f.
C. Con petizione del 27 aprile 1993 __________ __________ -__________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, la restituzione di alcuni oggetti in possesso della moglie e ha offerto un contributo di fr. 5884.50 mensili dal 17 settembre 1992 per 4 anni (fr. 4000.– di alimenti, fr. 1625.– di interessi ipotecari per l’appartamento a __________ e fr. 259.50 per il premio della cassa malati). Nella sua risposta del 12 ottobre 1993 __________ __________ -__________ ha aderito alla pronuncia del divorzio, che ha per altro domandato in via riconvenzionale, e ha postulato il versamento di una pensione alimentare di fr. 6000.– mensili indicizzati, vita natural durante. In via provvisionale, essa ha instato per il versamento di fr.
25 000.– a titolo di contributi arretrati e di fr. 10 000.– a titolo di provvigione ad litem. Nel corso della discussione provvisionale del 18 novembre 1993 quest’ultima istanza è stata ritirata, il marito impegnandosi inoltre a partecipare con fr. 5000.– alle spese legali della moglie.
Nei successivi atti scritti, i coniugi hanno mantenuto le rispettive richieste di giudizio. Il 30 maggio 1994 __________ __________ -__________ ha instato per un ulteriore versamento da parte del marito di fr. 6000.– a titolo di provvigione ad litem.
D. Esperita l’istruttoria, __________ e __________ __________ -__________ hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le rispettive domande. Il 25 aprile 1995 ha avuto luogo il dibattimento finale e si è proceduto alla discussione sulla provvigione ad litem, confermata dalla moglie e avversata dal marito.
E. Statuendo il 27 luglio 1995, il Pretore ha parzialmente accolto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale e ha pronunciato il divorzio, mettendo a carico di __________ __________ -__________ un contributo alimentare mensile per la moglie – compresi gli oneri relativi all’appartamento di – di fr. 4620.– dal 28 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 e di fr. 3820.– dal 1° gennaio 1997 (eventualmente prima, a dipendenza della cessazione di tali oneri) fino al 22 ottobre 2010, da indicizzare, eccetto la quota destinata all’onere ipotecario da versare direttamente alla Banca __________ e per la quale il marito avrebbe dovuto assumere gli oneri derivanti da possibili aumenti del tasso ipotecario. Il Pretore ha inoltre precisato che qualora l’appartamento non fosse stato venduto dopo il 31 dicembre 1996 e il relativo onere ipotecario fosse rimasto impagato, __________ __________ - avrebbe potuto compensare l’onere ipotecario preteso dalla Banca nei suoi confronti con l’alimento mensile da lui dovuto alla moglie. Il Pretore ha infine respinto la richiesta del marito tendente alla restituzione di vari oggetti e ha obbligato quest’ultimo a versare alla moglie fr. 6000.– a titolo di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ -__________ e per due terzi a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 2200.– per ripetibili.
F. __________ __________ -__________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 settembre 1995 nel quale postula, in riforma del querelato giudizio, un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili, indicizzati, vita natural durante a decorrere dal 28 luglio 1995. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 1995 __________ __________ -__________ conclude per il rigetto del gravame e con appello adesivo offre un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili fino al 30 marzo 1999 e il pagamento, fino al 31 dicembre 1996 e fino a un massimo di fr. 1600.– mensili, degli interessi ipotecari relativi alla proprietà di __________ con esclusivo riferimento al debito attualmente gravante tale proprietà, e fino al 30 marzo 1999 del premio cassa malati della moglie per un importo massimo di fr. 290.– mensili, chiedendo che l’appellata provveda a liberarlo dall’obbligo solidale relativo agli oneri ipotecari indicati o, in caso contrario, ad alienare l’immobile entro il 30 marzo 1999 rimborsando alla mutuante l’onere per il quale egli risponde in solido. L’attore sollecita inoltre la riduzione della provvigione ad litem a fr. 3000.–.
__________ -__________ ha proposto, il 28 novembre 1995, di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato, litigiosa essendo unicamente la rendita di indigenza a favore della moglie, che il primo giudice ha fissato in fr. 4620.– mensili fino al 31 dicembre 1996, rispettivamente in fr. 3820.– fino al __________ 2010 (data del pensionamento della moglie). Da questa data la moglie avrebbe dovuto essere in grado di far fronte alle proprie esigenze con i propri mezzi, segnatamente con la sostanza in suo possesso, il relativo reddito e la rendita AVS.
I. Sull’appello principale
a) La rendita fondata sull’art. 152 CC ha come scopo di evitare che un coniuge venga a trovarsi in grave ristrettezza a causa del divorzio. È indigente il coniuge che non è in grado di sopperire al proprio minimo vitale o a quello delle persone a suo carico, sia con il provento del proprio lavoro o della sostanza, sia con altri redditi, compresi quelli derivanti dalla liquidazione del regime dei beni e dell’indennità ricevuta a norma dell’art. 151 CC (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 152 n. 760). L’am-montare della rendita dipende dai bisogni del beneficiario, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare (DTF 108 II 30; Rep. 1977 pag. 187). Il giudice deve esaminare in che misura, secondo le circostanze date al momento del divorzio e a quelle prevedibili per il futuro, il beneficiario sia in grado di provvedere al proprio sostentamento con i propri redditi e la propria sostanza (SJ 1992 pag. 382 consid. 4).
b) Il Pretore ha accertato che la convenuta è proprietaria di un appartamento a __________ del valore di fr. 450 000.– (gra-vato di un onere ipotecario di fr. 315 000.–), di una polizza sulla vita con un valore di riscatto superiore a fr. 130 326.– (doc. P e Q), di gioielli, di pellicce e di un’autovettura BMW Cabriolet, per un valore complessivo tra fr. 250 000.– e fr. 300 000.–. L’appellante critica tale stima adducendo che la situazione del mercato immobiliare è attualmente pessima, che il valore di riscatto dell’assicurazione sulla vita è aleatorio poiché la polizza è impegnata presso il creditore ipotecari, e che il valore della pelliccia, dell’automobile e dei gioielli – per altro già venduti – sarebbe minimo. Ora, il giudizio sulle pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali fra coniugi in genere, conseguenze accessorie del divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe quindi alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. In concreto l’appellante non indica minimamente il valore che avrebbero i beni in questione. Non motivata, l’argomentazione sulla contestata stima pretorile sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Si aggiunga, per quanto riguarda il valore della sostanza immobiliare, che l’appellante medesima ha ammesso l’importo di fr. 450’000.– (duplica, pag. 5; appello, pag. 5), mentre non risulta che siano stati alienati gioielli. Su questo punto l’appello è, di conseguenza, destinato all’in-successo.
a) La pensione d’indigenza assicura non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 segg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, anche se in linea di principio esso non dovrebbe eccedere di molto i bisogni dell’avente diritto (SJ 1992 pag. 383).
b) In concreto non può essere seriamente contestato che un onere di locazione di fr. 2’000.– è superiore alle esigenze abitative di una persona sola. La giurisprudenza, del resto, ha già avuto modo di precisare che nel fabbisogno minimo va inserito un canone di locazione medio, adeguato alle circostanze; se quindi un coniuge occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone deve essere ridotto alla norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie il Pretore, già considerato il maggior costo dell’alloggio nel Canton Zurigo rispetto a quello nel Ticino, ha fissato in fr. 1200.– l’onere locativo per una persona sola. Si tratta di un apprezzamento che può senz’altro essere condiviso. Del resto l’appellante, oltre a non documentare affatto che tale importo sarebbe inferiore alla media delle pigioni pagate a Zurigo e che l’appartamento di __________ sarebbe invendibile, non tiene in considerazione che il Pretore le ha permesso di rimanere nell’appartamento per 17 mesi (fino al 31 dicembre 1996) riconoscendole un onere mensile di fr. 2000.–. L’appello, nuovamente infondato, deve quindi essere respinto anche su questo punto.
a) Quando il divorzio lede le pretese che la donna divorziata può avanzare verso le assicurazioni sociali, occorre tenerne conto fissando l’importo e la durata della rendita (SJ 1992 pag. 384 seg.). Dall’entrata in vigore della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42), la compensazione delle lacune nella previdenza può essere effettuata trasferendo una parte della prestazione d’uscita, acquisita da un coniuge, dal suo istituto di previdenza a quello dell’altro coniuge (art. 22 LFLP). Con tale principio non vengono creati nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 390 segg.) – poiché l’inden-nizzo postulato dal coniuge al momento del divorzio per la perdita di pretese nei confronti di un istituto di previdenza è contemplato dall’art. 151 CC (DTF 116 II 103 consid. 5f) –ma si definiscono solo nuove modalità di versamento del contributo. Nell’ambito dell’art. 152 CC occorre esaminare se la moglie ha diritto a una parte della prestazione d’uscita acquisita dal marito. Si dovrà poi determinare se l’indennità va erogata in forma di rendita o per trasferimento di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge all’istituto di previdenza della moglie (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Valutando l’importo da accreditare giusta l’art. 22 LFLP, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e si fonda sul criterio dell’adeguatezza, tenendo conto di tutte le circostanze concrete (Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514).
.
b) Nel caso specifico la convenuta si vale genericamente dell’art. 22 LFLP per la prima volta in appello. Il diritto federale deve invero essere applicato d’ufficio, ma ciò non esonera le parti dall’addurre i fatti rilevanti per il giudizio, nemmeno nelle procedure rette dal principio inquisitorio (Guldener, Schweizeriches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 156; Birchmeier, Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, pag. 87). Nella fattispecie manca qualsiasi elemento di fatto che consenta di esaminare la pretesa dell’appellante. Nel fissare l’entità del contributo alimentare, d’altronde, il primo giudice ha già tenuto conto delle pretese derivanti dalle assicurazioni sociali. Al momento del suo pensionamento, inoltre, l’appellante beneficerà non solo della rendita AVS, ma anche del reddito della propria sostanza, che le permetterà di far fronte alle esigenze previdenziali, ciò che nel gravame non è seriamente contestato. L’appello principale, infondato, va pertanto respinto nel suo intero.
II. Sull’appello adesivo
a) Per l’art. 152 CC, quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, ancora recentemente, che la rendita d’indigenza fondata sull’art. 152 CC – a differenza di quella accordata in base all’art. 151 cpv. 1 CC – non è destinata a compensare un danno, ma deriva dal dovere di solidarietà coniugale che perdura oltre lo scioglimento del matrimonio: il dovere di assistenza del coniuge con maggiori disponibilità finanziarie continua, in tal caso, per considerazioni d’ordine sociale ed equitativo (DTF 119 II 13 seg.). Per grave ristrettezza non deve intendersi la totale rovina finanziaria; sussiste grave ristrettezza già quando la situazione del coniuge ha subìto un cambiamento fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, purché vi sia pericolo di indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380). Come si è visto (consid. 3a), la pensione fondata sull’art. 152 CC assicura il fabbisogno minino, che consiste di regola nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20%.
b) Il Pretore ha stabilito il fabbisogno mensile della convenuta in fr. 4’620.– fino al 31 dicembre 1996 e in fr. 3’820.– dal 1° gennaio 1997. Tenuto conto che l’appellante non ha entrate con le quali far fronte al proprio sostentamento, il diritto di percepire una pensione atta a garantirle la copertura del fabbisogno minimo – per altro non contestato – è innegabile. Del resto il Pretore ha già considerato le circostanze del caso concreto, imponendo alla moglie di vendere l’apparta-mento di sua proprietà e di mettere a frutto la sostanza dopo il suo pensionamento. Tale equo apprezzamento resiste alla critica, né si può dire che il primo giudice abbia riconosciuto alla moglie un fabbisogno minimo esagerato. L’appello deve quindi essere respinto.
a) Intanto l’appellante non pretende di non poter far fronte attualmente al pagamento dei contributi; anzi, egli considera la sua situazione finanziaria solida, seppure non scevra di rischi (appello, pag. 5). Inoltre dalle difficoltà della società di cui è azionista egli non trae nessuna conseguenza, limitandosi genericamente a predire un peggioramento della sua situazione dopo la fine dell’attività lucrativa. Per di più, egli neppure tenta di spiegare perché la sentenza del Pretore sarebbe errata e non spende una parola per dimostrare che – contrariamente al dettagliato calcolo del Pretore (senten-za, pag. 8 in fondo) – la situazione del gruppo __________ /__________ sarebbe catastrofica. Invocare la crisi industriale ed economica in atto non basta. Al contrario, come risulta dalla stampa (cfr. Corriere del Ticino del __________ 1997) l’appellante ha dichiarato che “ superate le difficoltà, dal 1995 la __________ con un effettivo di 150 dipendenti ha aumentato e consolidato la produttività e la redditività”. Del resto, offrendo un contributo di fr. 5’600.– mensili fino al 31 dicembre 1996(fr. 4’000.– più l’onere ipotecario di fr. 1’600.–) e di fr. 4’290.– (fr. 4’000.– più il premio della cassa malati di fr. 290.–) fino al 30 marzo 1999 (domande n. 2 e 3, pag. 3), l’appellante offre un contributo addirittura superiore a quello fissato dal Pretore. Nella misura in cui è sufficientemente motivato, al riguardo l’appello adesivo deve quindi essere respinto.
b) Né l’appellante rende verosimile che al momento del suo pensionamento egli si troverà in una situazione finanziaria talmente peggiore da non poter più versare la pensione alimentare. Egli dispone di una solida previdenza professionale, con un capitale di risparmio presumibile all’età del pensionamento di fr. 131’114.– (doc. R e S), di un terzo pilastro vincolato di fr. 52’064.30 al 20 aprile 1994 (doc. T) ed è azionista della ditta in cui lavora. La prognosi sulla sua capacità contributiva non è dunque negativa. Egli potrà ad ogni modo chiedere una riduzione del contributo qualora, in futuro, risultassero adempiute le condizioni di cui all’art. 153 cpv. 2 CC. Anche in proposito l’appello adesivo va pertanto respinto.
La richiesta di una provvigione ad litem rientra nelle misure provvisionali dell’art. 145 CC (Bühler/Spühler, op. cit., n. 259 ad art. 145; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116) ed è trattata con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Il Pretore statuisce pertanto con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha deciso la domanda di provvigione ad litem con il merito. Ancorché risponda ad esigenze pratiche, tale modo di procedere lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nella procedura ordinaria sono di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprensivo anche del merito (I CCA, sentenza del __________ 1996 nella causa V. contro V.; sentenza del __________ 1994 nella causa B. contro B.).
Ciò posto, il gravame dell’attore si rivela irricevibile per quel che concerne il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato. Visto che la sentenza è stata intimata il 27 luglio 1995 e che il termine per proporre appello sul dispositivo cautelare scadeva 10 giorni dopo, il gravame adesivo presentato il 30 ottobre 1995 è irrimediabilmente tardivo per quel che concerne la provvigione ad litem. In conclusione l’appello adesivo, nella misura in cui è ricevibile, si rivela quindi privo di consistenza.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi.
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1550.–
sono posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili d’appello.
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1550–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– a titolo di ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster