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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.254
Data decisione, Autorità: 01.12.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00254
Lugano 1.dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione 5 dicembre 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
–,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
Se deve essere accolto l'appello presentato il 20 settembre 1995 da __________ – contro il decreto di stralcio emanato l'11 settembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il matrimonio di __________ __________ e __________ nata __________ è stato sciolto per divorzio il __________ 1975. Con sentenza 12 settembre 1978 il Pretore dell’allora giurisdizione di Lugano–Campagna ha fatto obbligo a __________ __________ di versare alla ex moglie un contributo alimentare mensile di fr. 350.– ciascuno per i figli __________ (1972) e __________ (1973), da adeguare all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (doc. 3). Dopo anni trascorsi con la nonna paterna, __________ __________ si è trasferito nel 1991 dalla madre, la quale ha chiesto al padre il pagamento del contributo alimentare per il figlio, adeguato per effetto dell’indicizzazione a fr. 563,70 mensili. Il 5 dicembre 1991 __________ __________ ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, un’istanza (recte: petizione) per ottenere la riduzione del contributo alimentare dovuto al figlio __________, offrendo in via cautelare l’importo ridotto di fr. 200.– mensili. L’istanza cautelare è stata discussa all’udienza 22 dicembre 1991. Dopo lo scambio degli allegati scritti, le parti sono comparse all’udienza preliminare il 7 ottobre 1992, che non è stata seguita da nessun altro atto procedurale.
B. Constatata l’inattività procedurale, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha comunicato alle parti con scritto 27 luglio 1995 che la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione processuale ai sensi dell’art. 351CPC, e ha assegnato loro un termine per pronunciarsi.
L'attore e la convenuta nelle loro osservazioni, rispettivamente del 28 luglio del 22 agosto 1995, non si sono opposti allo stralcio della lite, ma mentre __________ __________ -__________ ha postulato il riconoscimento di congrue ripetibili, la controparte ne ha chiesto la compensazione.
C. Il Pretore ha stralciato la causa con decreto 11 settembre 1995, nel quale ha posto la tassa di giustizia di fr. 450.– e le spese a carico dell’attore e ha compensato le ripetibili.
D. Insorta con appello 20 settembre 1995, __________ – ha chiesto la modifica del decreto 11 settembre 1995, postulando l’assegnazione della somma di fr. 3000.– a titolo di ripetibili.
L’appellato non ha presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto:
L’applicabilità in materia di spese e ripetibili di un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza è stata ripetutamente ammessa da questa Camera (Rep. 1985 pag. 145 in fondo; da ultimo: sentenza dell’8 novembre 1995 nella causa S.-W. contro B.). Non v’è ragione perché tale principio non debba valere anche nel caso di un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale.
Lo stralcio della causa per perenzione ai sensi dell'art. 351 cpv. 2 CPC comporta normalmente la soccombenza processuale della parte interessata al proseguimento della lite, di regola la parte attrice. Quest’ultima deve pertanto rifondere le ripetibili in applicazione dell'art. 148 CPC (Rep. 1983, 330). Nel caso concreto l'attore, dopo avere promosso la causa per ottenere la riduzione degli alimenti dovuti al figlio __________, ha provveduto al pagamento degli stessi, disinteressandosi della vertenza. Nelle osservazioni 28 luglio 1995 egli ha comunicato di non opporsi allo stralcio della causa, proponendo di compensare le ripetibili per tener conto delle particolarità del caso. La convenuta, per contro, ha chiesto l’assegnazione di una congrua indennità per ripetibili, essendosi dovuta difendere con l’assistenza di un legale. Nel decreto impugnato il Pretore, dopo aver correttamente esposto la giurisprudenza relativa all’assegnazione di ripetibili nell’ambito dello stralcio per perenzione processuale e aver rilevato nella motivazione che l’attore doveva rifondere alla convenuta un’indennità per ripetibili, ha tuttavia previsto nel dispositivo, la compensazione delle ripetibili. Tale contraddizione è dovuta con ogni verosimiglianza a una svista. Nemmeno il primo giudice ha infatti ravvisato, infatti, i giusti motivi previsti dall'art. 148 cpv. 2 CPC e che consentono, a determinate condizioni che qui non appaiono date, di derogare al principio della soccombenza. L’appello è pertanto, di principio, fondato (art. 340 lett. c CPC combinato con l’art. 341 cpv. 1 CPC).
Rimane da esaminare se la somma di fr. 3000.– chiesta dall’appellante a titolo di ripetibili sia adeguata. Nella determinazione dell’ammontare dovuto a titolo di ripetibili il giudice decide con prudente apprezzamento, tenendo conto della tariffa dell’Ordine degli avvocati, che tuttavia ha solo valore indicativo (Rep. 1985 96).
a) In concreto la causa promossa dall’attore verteva sulla riduzione dei contributi alimentari dovuti al figlio minore __________ ed era quindi, contrariamente a quanto indicato con la petizione, di valore determinabile (DTF 116 II 493). L’appellato aveva chiesto che il contributo alimentare dovuto al figlio, allora di fr. 563,70 mensili, fosse ridotto secondo il prudente apprezzamento del Pretore, ma in ogni caso fosse fissato al massimo in fr. 200.–. Il valore della causa può di conseguenza essere accertato in almeno fr. 8750.–, pari alla differenza di contributo per 25 mesi (dal 1° luglio 1991 al 31 luglio 1993, __________ essendo divenuto maggiorenne il __________ 1993).
b) Per cause patrimoniali aventi un valore litigioso compreso tra fr. 5000.– e fr. 10 000.– l’art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario variante dal 10 al 20% del valore stesso. Nella fattispecie la causa non appariva particolarmente difficile, ma ha comportato per il patrocinatore della convenuta un notevole dispendio di tempo. Questi ha partecipato a una prima udienza, il 20 dicembre 1991, per discutere l’istanza provvisionale, e in tale sede ha prodotto un riassunto scritto di due pagine. In seguito ha presentato i memoriali di risposta (5 pagine) e di duplica (4 pagine), ha partecipato all’udienza preliminare del 7 ottobre 1992 (apparentemente piuttosto laboriosa) e per finire ha riscontrato lo scritto con cui il Pretore annunciava lo stralcio del procedimento (lettera di 1 pagina). Quand’anche si retribuisse l’avvocato secondo il massimo della tariffa (fr. 1750.–), tale importo non rimunererebbe adeguatamente il lavoro svolto.
c) Nelle condizioni descritte occorre far capo quindi all’art. 11 TOA, secondo cui per pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo (cpv. 1), come pure per cause terminate – ed è il caso concreto – senza sentenza (cpv. 2), l’onorario dell’avvocato è fissato combinando il disposto degli art. 9 (retribuzione ad valorem) e 10 TOA (retribuzione ad horam). Il Consiglio di moderazione applica in simili circostanze la formula
O = 2x Ov x Ot
Ov + Ot
dove Ov è onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo giusta l’art. 10 TOA (sentenza del 10 settembre 1990 n. __________, pubblicata nel Bollettino dell’Ordine degli avvocati 1991, n. __________, pag. 15). Premesso un onorario secondo il valore di fr. 1300.– (difficoltà media: 15% arrotondato di fr. 8750.–) e un onorario a tempo di fr. 4000.– (una ventina di ore retribuite fr. 200.– l’una), ne segue un onorario “mediato” di circa fr. 2000.–. Si giustifica pertanto di accogliere l’appello in tale misura.
Per questi motivi,
pronuncia:
I. L'appello é parzialmente accolto e il decreto impugnato é riformato come segue:
2." La tassa di giustizia di fr. 450.––, rimane a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
Per il resto il decreto rimane invariato.
II. Non si riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________. __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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