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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.252
Data decisione, Autorità: 17.01.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00252
Lugano 17 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / __________ (azione di annullamento di donazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 3 giugno 1993 da
__________, __________,
__________, __________ e
__________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 19 settembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico del 23 settembre 1992, n. __________ del notaio __________ __________ (doc. B), le sorelle __________ e __________ __________ hanno donato al nipote __________ __________ le loro quote di comproprietà della particella n. ____________________ di __________, sezione __________. Alla rogazione dell’atto hanno partecipato __________ __________ e __________ __________, che ha agito per sé e per la sorella __________ sulla base di una procura firmata da quest’ultima il 22 settembre 1992, autenticata il medesimo giorno dal notaio rogante.
__________ è deceduta a __________ -__________ il __________ 1992, lasciando quali eredi la sorella __________ __________ e i nipoti __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________.
B. Con petizione 3 giugno 1993 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, __________ __________, chiedendo l’accertamento della nullità della donazione ____________________ 1992, subordinatamente l’annullamento della donazione e la reintegrazione del bene immobiliare nella successione fu __________ __________, nonché la reintegrazione nel compendio ereditario di tutti i beni mobili di spettanza della successione in possesso di __________ __________. In via cautelare gli attori hanno instato per l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sul foglio particella n. __________ RFD di __________, sezione __________, proprietà di __________ __________. Con decreto 28 giugno 1993, emanato senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di __________ di annotare la restrizione della facoltà di disporre a carico della proprietà litigiosa e ha vietato al convenuto di disporre dei beni della successione in suo possesso.
Il Consiglio di disciplina notarile ha inflitto il 24 agosto 1993 al notaio __________ __________ una multa disciplinare per aver autenticato la firma di __________ __________ in violazione dell’art. 87 cpv. 1 della legge notarile. Il notaio non era infatti presente al momento della firma e l’interessata non gli aveva personalmente dichiarato di averla apposta.
C. __________ __________ si è opposto alla petizione nella risposta 21 ottobre 1993, sostenendo che la donazione era del tutto valida e che i beni mobili della successione consistevano in inutile ciarpame, da lui eliminato al momento della pulizia eseguita nella cantina dell’immobile. All’udienza del 23 ottobre 1993, indetta per la discussione della cautelare, gli attori hanno confermato le proprie domande provvisionali, alle quali si è opposto il convenuto, che ha proposto l’audizione di svariati testimoni. Conclusa l’istruttoria provvisionale, il dibattimento finale ha avuto luogo il 25 gennaio 1994 e le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio. Statuendo il 21 maggio 1994, il Pretore ha accolto parzialmente la domanda cautelare e ha confermato l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre a carico della particella n. __________RFD di __________, sezione __________.
D. Esperita l’istruttoria di merito, le parti sono comparse al dibattimento finale del 12 maggio 1995. Gli attori hanno specificato e diminuito le proprie domande di giudizio, abbandonando la domanda subordinata e la richiesta di reintegrare il mobilio nella massa successoria. Il convenuto, dal canto suo, ha mantenuto l’opposizione alla petizione.
E. Statuendo il 7 agosto 1995, il Pretore, in accoglimento della petizione, ha constatato la nullità della donazione 23 settembre 1992 e ha ordinato la reintegrazione della quota di proprietà di ½ oggetto della donazione nel compendio successorio fu __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste a carico degli attori per 1/4 e a carico del convenuto per 3/4, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere agli attori un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 2’000.–.
F. __________ __________ è insorto con un appello del 19 settembre 1995, con cui chiede, in riforma della sentenza pretorile, il rigetto della petizione.
G. Nelle osservazioni del 24 ottobre 1995 gli appellati propongono la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto: 1. Gli attori hanno chiesto con la petizione di accertare la nullità dell’atto pubblico con il quale la defunta __________ __________ aveva donato all’appellante la sua quota di comproprietà della particella n. __________RFD di __________, sezione __________. Essi hanno addotto di essere eredi della donante (punto 1 della petizione) e nelle domande di giudizio hanno esplicitamente postulato la reintegrazione del bene immobile nella proprietà della comunione ereditaria composta di __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________. Gli attori __________ __________, __________ __________ e __________ __________ non sono pertanto gli unici eredi della defunta __________ __________, come risulta esplicitamente dal certificato ereditario rilasciato il 10 maggio 1993 (doc. A).
L’art. 602 cpv. 2 CC prevede che i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. Il singolo membro di una comunione ereditaria non è quindi legittimato ad agire in nome proprio per far valere pretese della successione (DTF 121 III 121 e richiami di giurisprudenza e dottrina; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ed., 1995, 5 n. 51 pag. 138). Gli attori non potevano dunque promuovere singolarmente un’azione giudiziaria avente per origine un diritto della comunione ereditaria, come quello fatto valere in causa, ma dovevano agire congiuntamente con gli altri membri della comunione ereditaria.
È vero che l’appellante non ha mai obiettato alcunché al riguardo. I presupposti processuali tuttavia devono essere verificati d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro violazione implica la nullità dell’atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). La sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti processuali, anche alle sentenze, ove esse siano impugnate con appello o con ricorso per cassazione (art. 146 CPC). L’esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia impugnata, il rispetto di tale presupposto dev’essere verificato d’ufficio anche in sede di appello, indipendentemente dalle censure sollevate nel gravame.
Ora, l’art. 45 CPC stabilisce che quando il giudice constata la mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione sospende il corso della causa e invita le persone che hanno proposto l’atto stesso a provvedere entro un termine adeguato alla sua completazione, con la comminatoria dello stralcio della causa dai ruoli. Agli attori deve quindi essere fissato un termine adeguato, in concreto, per integrare la petizione con la partecipazione di tutti gli altri membri della comunione ereditaria, chiedendo, se del caso, la nomina di un amministratore alla cumunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Ciò è conforme al principio per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché rimedi al difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). La petizione introdotta da __________, __________ e __________ __________ non è dunque nulla. Nulli sono però gli atti susseguenti compiuti in mancanza del presupposto processuale, cioè del litisconsorzio necessario. Tale difetto impone di riprendere il processo con la diffida agli attori perché completino la petizione, con il successivo rifacimento di tutti gli atti processuali cui gli altri litisconsorti necessari non hanno preso parte.
Gli oneri processuali vanno a carico degli attori, chiamati a sopportare le conseguenze di una petizione incompleta (art. 148 cpv. 1 CPC). La modifica della sentenza pretorile non ponendo fine al litigio, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia in prima sede (art. 19 LTG). Nella commisurazione delle ripetibili bisogna tener conto del fatto per altro, in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC, che il parziale buon esito dell’appello si riconduce a ragioni indipendenti da quelle fatte valere dal convenuto e che davanti al Pretore costui avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto processuale, evitando a sua volta di compiere atti nulli.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto nel senso dei considerandi, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e agli attori è fissato un termine di 30 giorni dalla notifica di questo giudizio per completare la petizione a norma dell’art. 45 CPC, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inosservanza.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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