AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.251
Data decisione, Autorità: 25.11.1996, ICCA
Incarto n.. 11.95.00251
Lugano 25 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa n. / G (annullamento di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 4 gennaio 1993 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, già in __________, ora di ignota dimora
__________, __________
__________ -__________, __________, e
__________ -__________, __________;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 20 settembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1888) è deceduto a __________ il __________ 1991 (doc. D), lasciando quali eredi la figlia di prime nozze __________ __________ e la moglie __________ __________ __________. Il 14 novembre 1950 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ avevano stipulato un contratto successorio (doc. E), in virtù del quale:
“1. I coniugi signori __________ e __________ __________ __________ dichiarano di costituirsi reciprocamente eredi generali di tutta la sostanza che essi lasceranno alla loro morte.
Il coniuge superstite erediterà quindi tutta la sostanza del coniuge che dovesse premorirgli: egli potrà disporre della sostanza ereditata e potrà a suo giudizio trasmetterne parte alla figlia signora __________ __________ __________ od ai nipotini.
Dopo la morte del coniuge superstite, tutta la sostanza che dovesse rimanere sarà ereditata dalla figlia.”
Con testamento pubblico del __________ 1991 (doc. B) __________ __________ ha disposto che l’intera sostanza relitta sarebbe spettata e sarebbe stata amministrata da una “comunione contrattuale”, composta in ragione di 1/5 ciascuno di __________ __________ e dei figli di quest’ultima __________, __________, __________ e __________ , quest’ultimo istituito esecutore testamentario. La testatrice ha inoltre previsto il divieto di vendere la casa “ ” a __________ per un periodo di venti anni dopo la sua morte. __________ __________ è deceduta il ____________________ 1992 a Lugano. Con decreto 30 marzo 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato la confezione di un inventario assicurativo della successione, allestito l’8 ottobre 1992 dal notaio __________ __________ (doc. G).
B. __________ __________ ha avviato il 4 gennaio 1993 un’azione di annullamento del testamento __________ __________ 1991, convenendo davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, i figli __________, __________, __________ e __________ __________. In via cautelare essa ha chiesto la revoca di __________ __________ dalle funzioni di esecutore testamentario e nel merito ha postulato l’annullamento del testamento pubblico oltre la conferma della revoca del figlio dal mandato di esecutore testamentario.
C. Dopo aver sentito le parti all’udienza indetta il 30 aprile 1993 per la discussione sulla provvisionale e aver preso atto delle risultanze dell’inventario successorio allestito l’8 ottobre 1992, il Pretore ha destituito l’esecutore testamentario dalle sue funzioni.
D. I convenuti non hanno presentato la risposta di causa nel termine di grazia assegnato loro dal Pretore e sono pertanto stati preclusi ai sensi dell’art. 169 CPC.
E. All’udienza preliminare del 5 novembre 1993 sono comparsi i convenuti preclusi __________, __________ e __________ __________, i quali hanno dichiarato di aderire alla petizione. Esperita l’istruttoria, il dibattimento finale si è tenuto il 3 luglio 1995. Nel memoriale del 28 giugno 1995 l’attrice ha reiterato la domanda di annullamento del testamento pubblico __________ __________ 1991.
F. Statuendo il 18 luglio 1995, il Pretore ha pronunciato lo stralcio della causa per acquiescenza nei confronti di __________, __________ e __________ __________ e in parziale accoglimento della petizione 4 gennaio 1993 ha confermato la revoca di __________ __________ dall’incarico di esecutore testamentario. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’500.– sono stati posti in ragione di 1/3 a carico dell’attrice in ragione di 2/3 a carico del convenuto, il quale è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
G. Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 settembre 1995, __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia annullato il testamento pubblico redatto da __________ __________ il __________ __________ 1991 e di conseguenza essa sia riconosciuta unica erede della defunta con piena disposizione sui beni relitti. Al ricorso non sono state formulate osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la petizione per quel che concerne l’annullamento del testamento __________ __________ 1991, ritenendo che l’attrice non aveva provato l’incapacità di discernimento della testatrice al momento della redazione dell’atto pubblico. L’appellante contesta questa conclusione e adduce che le dichiarazioni rese dai figli __________, __________ e __________ __________ in sede di interrogatorio formale attestano una forte labilità delle capacità intellettuali della disponente, ciò che escluderebbe la capacità di discernimento della medesima.
a) A norma dell’art. 519 cpv. 1 n. 1 CC la disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva la capacità di disporre. La capacità di disporre per testamento è regolata dall’art. 467 CC, in base al quale chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà. È capace di discernimento colui che ha la facoltà di agire ragionevolmente (art. 16 CC). Secondo la dottrina più autorevole la capacità di discernimento così definita comporta due elementi: uno intellettuale, consistente nella capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e uno volontario o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà (DTF 111 V 61 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2a ed., pag. 22, n. 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Friburgo 1986, pag. 28 e ss., n. 144-174). Inoltre la capacità di discernimento è relativa: non deve essere valutata in astratto, ma concretamente, in relazione a un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza (DTF 109 II 276 consid. 3), dovendo le facoltà richieste esistere al momento dell’atto (DTF 111 V 61 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 22/23, n. 82/82a; Werro, op. cit., pag. 38/39, n. 194/195). La capacità di disporre per causa di morte deve dunque esistere in relazione all’atto in questione e al momento in cui questo viene compiuto (DTF 44 II 118 ss.; Tuor, Commentario bernese, n. 2 ad art. 467 CC).
b) La capacità di discernimento è presunta e incombe a chi sostiene il contrario di provare l’incapacità di discernimento (DTF 117 II 231 consid. 2b pag. 234). Si tratta quindi di determinare, in concreto, se l’attrice ha dimostrato che la testatrice era sprovvista della capacità di discernimento al momento della confezione del testamento pubblico. Esaminando le dichiarazioni rese dai nipoti in sede di interrogatorio formale traspare invero una certa labilità delle capacità intellettuali della defunta prima del suo ricovero alla clinica __________ __________ nel gennaio 1992. La nipote __________ ha affermato che la nonna era talvolta assente (audizione testimoniale di __________ __________ del 12 dicembre 1994, pag. 4 in alto), mentre il nipote __________ ha riferito di una circostanza in cui la nonna aveva messo il piatto contenente le patate da gratinare nel frigorifero anziché nel forno (audizione testimoniale di __________ __________ del 7 novembre 1994, pag. 3). I nipoti sono stati concordi nell’affermare che successivamente alla morte del marito, nel periodo novembre-dicembre 1991, la testatrice era caduta in uno stato di abbattimento e di sconforto, denotando segni di apatia (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 3, audizione testimoniale di __________ __________ del 13 ottobre 1994, pag. 2/3). Questa reazione non costituisce ancora, però, segno di infermità o debolezza mentale tali da indurre a ravvisare l’assenza della capacità di discernimento. D’altro canto la stessa nipote __________ (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 4) ha riferito che la nonna aveva, anche dopo la morte del marito, momenti molto lucidi, durante i quali le raccontava dei begli anni trascorsi con il coniuge, del suo matrimonio, del rapporto con __________ e del suo errore di non aver mai adottato un bambino. A detta dell’appellante se le condizioni di salute della testatrice destavano dubbi sulla sua capacità di discernimento già mesi o addirittura anni prima della stesura del testamento, la situazione poteva essere solo peggiore al momento determinante. La tesi non basta a dimostrare l’asserita incapacità di discernimento, tanto meno se si pensa che l’assenza di discernimento deve essere apprezzata con rigore, nell’interesse della validità del testamento (favor testamenti; DTF 117 II 231, loc. cit.).
Nella fattispecie vi sono invero indizi sparsi che potrebbero destare sospetti. Tuttavia le dichiarazioni dei nipoti, seppur precise e cariche di partecipazione, si riferiscono a tempi antecedenti, di qualche mese o addirittura di anni, alla redazione delle disposizioni testamentarie contestate. Agli atti non vi è alcuna prova che la disponente soffrisse di una durevole infermità mentale. Non vi è pertanto motivo per ammettere l’esistenza di un’incapacità di discernimento della disponente al momento della confezione del testamento. Occorre poi rilevare che i nipoti non hanno avuto contatti con la nonna nel periodo in cui fu redatto il testamento, poiché per stessa ammissione di __________ __________, il fratello __________r, dopo il suo ritorno dalla Tailandia, aveva isolato la nonna, degente presso la clinica __________ __________, impedendole di intrattenere qualsiasi contatto seppur telefonico con i familiari (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 6). Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia né chiaramente né inconfutabilmente se, ed eventualmente in che misura, __________ __________ abbia influenzato la nonna in merito alla redazione del testamento.
c) Le dichiarazioni dei nipoti sono d’altra parte in contrasto con la testimonianza del dott. __________, che ha avuto in cura la defunta presso la clinica __________ __________ nel gennaio 1992, poco prima della morte, di poco successiva alla redazione del testamento, avvenuta il __________ 1991. Il medico curante ha affermato in merito allo stato di salute della sua paziente che: “La seconda volta è entrata in clinica in stato di insufficienza cardiaca e quindi non stava molto bene, però parlava mangiava e si muoveva. Non era comunque fuori di senno, il suo nome lo sapeva e non posso quindi dire che non capisse cosa le capitava o cosa capitava attorno a lei. (...) Non pativa di arteriosclerosi. (...) Senza riferirmi alla paziente in quanto tale, posso dire in modo generale che delle insufficienze cardiache possono ingenerare dei momenti di offuscamento: ciò però io non l’ho mai constatato sulla signora __________ ” (audizione testimoniale del dott. __________ del 13 maggio 1994).
d) In conclusione, quindi, l’istruttoria giustifica qualche dubbio, ma non è sufficiente a dimostrare l’incapacità di discernimento della testatrice. Né la deposizione del medico che ha visto la paziente poco prima della morte – deposizione che l’appellante cerca invano di screditare – avvalora l’ipotesi che la testatrice fosse incapace di intendere o di volere. Non si può pertanto ritenere che il Pretore abbia valutato in modo inesatto o improprio le risultanze dell’istruttoria di causa. Il medico curante ha esposto in modo convincente e preciso la situazione psicofisica della sua paziente nel periodo immediatamente successivo alla confezione dell’atto pubblico. Del resto il notaio rogante ha indicato nel testamento pubblico del __________ 1991 che la testatrice era “perfettamente in grado di intendere e di volere”, benché avesse difficoltà a scrivere e a leggere (doc. D, pag. 1 e 3). In siffatte circostanze si deve concludere che l’appellante, cui incombeva l’onere probatorio giusta l’art. 8 CC, non ha fornito sufficiente prova dell’asserita incapacità di discernimento della testatrice. A ragione quindi il Pretore ha considerato valido il testamento redatto il __________ 1991.
a) A mente dell’art. 494 cpv. 3 CC le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio possono essere contestate. Le contestazioni possono essere proposte nella misura in cui le disposizioni a causa di morte e le donazioni sono in contraddizione con i vincoli contrattuali, in particolare quando il beneficiario non eredita l’attribuzione derivante dal contratto successorio, ma anche se le stesse diminuiscono o escludono la futura spettanza del legatario (Tuor, op. cit., n. 15 ad art. 494). Presupposto essenziale è, appunto, che le disposizioni a causa di morte e le donazioni siano in contraddizione con il contratto successorio (Tuor, op. cit., n.17 ad art. 494).
b) Nella fattispecie le disposizioni contenute nel testamento pubblico impugnato sono – contrariamente a quel che ritiene il Pretore – in contraddizione con il contratto successorio. Benché la qualità di erede dell’appellante non sia stata modificata, il testamento le ha imposto l’obbligo di formare con i propri figli una “comunione contrattuale” per il possesso e l’amministrazione della sostanza ereditata e ha vietato la vendita della casa “__________ ” di __________ per un periodo di 20 anni dopo la sua morte, ciò che il contratto successorio del 14 novembre 1950 nemmeno prospettava. Nella clausola 3 i contraenti avevano infatti esplicitamente concordato che “dopo la morte del coniuge superstite tutta la sostanza che dovesse rimanere sarà ereditata dalla figlia.” (doc. E, pag. 2). Il contratto successorio non menzionava inoltre alcun vincolo della sostanza. La testatrice si era contrattualmente impegnata a istituire l’appellante unica erede e poteva elargire liberalità ai “nipotini” (clausola n. __________) solo in vita. Lasciando all’appellante - in pratica - solo il 20% della sostanza esistente alla sua morte e imponendole un vincolo della durata di vent’anni, essa ha doppiamente disatteso il contratto successorio. Il testamento pubblico, in palese contraddizione con le disposizioni contrattuali (DTF 73 II 6), deve quindi essere annullato in virtù dell’art. 494 cpv. 3 CC. L’appello si rivela pertanto fondato su questo punto e deve essere accolto.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è accolta e il testamento pubblico ____________________ 1991 di __________ __________ __________ n. , 1908, da __________ bei __________ () e già in __________, deceduta a Lugano il __________ 1992 (rogito n. __________ del notaio avv. __________ __________, Lugano) è annullato.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono poste a carico di __________ __________, il quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.
III. Intimazione:
avv. __________ __________, __________;
__________ __________, nelle vie edittali.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster