AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.249
Data decisione, Autorità: 04.04.1997, ICCA
Incarto n.. 11.95.00249
Lugano 7 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28 aprile 1993 da
__________, nata __________, – (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 18 settembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ contestualmente all’appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni del 12 ottobre 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1943) e __________ __________ (1951), entrambi cittadini cileni, si sono sposati a __________ (Cile) il __________ 1970. Dal loro matrimonio sono nati i figli __________ (1971), __________ (1972) e __________ __________. (1976). I coniugi vivono separati dal mese di marzo 1993; la moglie è rimasta nell’ex abitazione coniugale con i figli __________ e __________, mentre il marito si è trasferito in un monolocale a Lugano. __________ __________ è stato in passato saldatore alle dipendenze della ditta __________ ____________________ a __________ ed è invalido dal maggio 1990; la moglie ha esercitato ed esercita tuttora l’attività di aiuto domestico a tempo parziale.
B. __________ __________ si è rivolta una prima volta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il 6 giugno 1991, chiedendo il tentativo di conciliazione (inc. n. / della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6). L’8 luglio 1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore un nuovo tentativo di conciliazione (inc. n. /), decaduto infruttuoso il 28 settembre seguente. Con istanza provvisionale del 10 dicembre 1992 essa ha postulato l’affidamento del figlio __________ e l’attribuzione dell’appartamento coniugale, con il conseguente allontanamento del marito dallo stesso, nonché un contributo alimentare di fr. 700.– mensili in suo favore e di fr. 800.– mensili per il figlio. La richiesta di abbandono dell’abitazione coniugale da parte del marito è stata nuovamente formulata con istanza supercautelare del 17 marzo 1993. Con decreto del 22 marzo 1993 il Pretore ha fatto obbligo a __________ __________ di lasciare l’abitazione coniugale. Al contraddittorio, indetto il 15 aprile 1993, le parti si sono accordate sull’affidamento del figlio e l’attribuzione dell’abitazione coniugale. L’istante ha confermato la domanda di contributo alimentare, alla quale si è opposto il convenuto. Entrambi i coniugi hanno chiesto l’assunzione di prove (verbale inc. n. / conc).
C. Con petizione del 28 aprile 1993 __________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, chiedendo l’affidamento del figlio __________, l’assegnazione dell’appartamento coniugale, l’attribuzione in proprietà di determinati mobili e suppellettili, un contributo alimentare in suo favore di fr. 800.– mensili, aumentato a fr. 1’300.– a partire dal momento in cui il marito sarà liberato dall’onere contributivo in favore del figlio __________ e infine un contributo per quest’ultimo di fr. 1’020.– mensili fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
Nella sua risposta del 26 agosto 1993 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, l’attribuzione in proprietà di diversi oggetti (effetti personali, apparecchi elettrici e musicali) e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In replica e risposta riconvenzionale del 30 settembre 1993 la moglie ha proposto di respingere la riconvenzione.
Con ordinanze dell’11 e 15 ottobre 1993 il convenuto, rispettivamente l’attrice, sono stati posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dei rispettivi legali.
D. Il dibattimento finale nel merito si è tenuto il 23 gennaio 1995 e le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Esperita l’istruttoria provvisionale, i coniugi sono stati citati per l’udienza di discussione finale del 12 luglio 1995. L’attrice ha presentato un memoriale conclusivo sulla procedura cautelare, pronunciandosi inoltre sulle conseguenze accessorie del divorzio. In particolare essa ha confermato le proprie domande non ancora evase, e quelle di merito, oltre allo sblocco in suo favore dell’avere di fr. 23’000.– depositato a suo tempo dal marito su un conto della Pretura. __________ __________ ha dal canto suo chiesto la reiezione dell’istanza 10 dicembre 1992, essendo quella del 17 marzo 1993 decaduta, avendo egli già lasciato da tempo l’abitazione coniugale. Nel merito il convenuto ha presentato un memoriale conclusivo del 12 luglio 1995, nel quale ribadisce la domanda di divorzio e l’attribuzione in proprietà di svariati oggetti.
E. Statuendo il 12 luglio 1995 sull’assetto cautelare, il Pretore ha fissato i contributi di mantenimento mensili a carico del marito nel periodo dal 10 dicembre 1992 al 30 giugno 1993 in fr. 350.– per il figlio __________ e fr. 700.– per la moglie, nel periodo dal 1° al 15 luglio 1993 in fr. 350.– per il primo e fr. 510.– per la seconda e infine nel periodo dal 16 luglio 1993 fino alla decisione di merito fr. 450.– per __________ e fr. 455.– per la moglie. Il Pretore ha pure ordinato lo sblocco dell’importo di fr. 23’000.– a favore della moglie, a parziale pagamento degli alimenti provvisionali arretrati.
F. Con sentenza di stessa data il Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha affidato il figlio __________ alla madre, alla quale ha attribuito definitivamente l’appartamento già coniugale. Per quel che concerne i contributi alimentari il Pretore ha condannato __________ __________ a stanziare in favore della moglie un contributo indicizzato di fr. 470.– mensili fino al 15 luglio 1996, di fr. 700.– fino al 1° luglio 1998 e di fr. 470.– dopo tale data in caso di economia domestica comune con la figlia __________, rispettivamente di fr. 700.–, di fr. 900.– e di fr. 790.– per gli stessi periodi in caso di economia domestica separata dalla figlia, e a versare in favore del figlio __________ un contributo alimentare indicizzato di fr. 450.– mensili indicizzati. Infine ha obbligato la moglie a restituire al marito diversi effetti personali (un apparecchio per curare l’asma, una radio, un giradischi e un mangianastri nonché diversi dischi). Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (e per entrambe, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato) e le ripetibili sono state compensate.
G. Insorto con un appello del 18 settembre 1995 contro la sentenza di merito, __________ __________ chiede la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione a fr. 310.– mensili di quello in favore del figlio. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame.
Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in sede d’appello.
H. Il 29 settembre 1995 la Cassa di compensazione dell’industria svizzera metalmeccanica ha fatto pervenire alla Pretura uno scritto del 27 settembre 1995, dal quale risulta che la rendita completiva per la moglie erogata dall’Assicurazione invalidità è decaduta con il passaggio in giudicato del dispositivo di divorzio.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono, di principio, ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie può rimanere indeciso il quesito di sapere se lo scritto inviato il 27 settembre 1995 alla Pretura dalla Cassa di compensazione debba essere tenuto in considerazione ai fini della presente sentenza. Infatti le informazioni ivi contenute risultano da precise disposizioni legali (art. 34 cpv. 1 e 2 LAI), che il giudice è tenuto ad applicare d’ufficio.
a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 CC, risulta sufficiente che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali, che, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia condotto alla turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva (Spühler/Frei–Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei–Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
Si può invero ravvisare, nella scarsa disponibilità del marito nell’educazione dei figli e nella poca sensibilità dimostrata verso la moglie, un comportamento anticoniugale. In concreto, però, tale comportamento non può essere considerato causale nella disunione, se lo si confronta con i fattori oggettivi e con il comportamento della moglie. Come precisato dalle testi __________ __________ __________ e __________ __________, il marito si è sempre comportato nello stesso modo fin dall’inizio del matrimonio, vale a dire sin dal 1970. Il deterioramento irreversibile delle relazioni coniugali, maturato nel 1991-1992, più che al comportamento del marito, come si è visto immutato dal 1970, è piuttosto da ricondurre ai problemi di incompatibilità di carattere e di comunicazione (assenza di dialogo) amplificatisi dopo la cessazione del lavoro da parte del marito per la malattia professionale (asma bronchiale cronica), ai problemi economici scaturiti dall’invalidità e non da ultimo all’esaurimento nervoso dell’attrice – logorata dalla situazione di incomunicabilità familiare – che l’ha condotta a manifestazioni di insofferenza e intolleranza verso il marito. Tant’è che essa ha finito per dimostrare poca comprensione verso il coniuge in occasione della sua malattia professionale, tacciandolo di oziosità (vedi petizione 28 aprile 1993, pag. 2-3; replica 30 settembre 1993, pag. 3) e rimproverandolo perché rimaneva in casa tutto il giorno in modo passivo. Il rimprovero di oziosità risulta ingiustificato, se si pensa che dall’incarto dell’Ufficio regionale di integrazione professionale AI (contenuto nell’incarto / conc.) è emerso che il marito, pur potendo teoricamente svolgere altre attività di quella precedente (saldatore), ne era in pratica impedito dalla scarsa formazione scolastica (livello di seconda elementare) e professionale. In tale clima di incomprensione anche la moglie ha quindi mancato ai suoi doveri di assistenza verso il coniuge con la sua insofferenza al momento della malattia. Il divario culturale dei coniugi non sembra del resto estraneo ai loro problemi di comunicazione, se si pensa che la moglie ha frequentato il liceo classico (deposizione della figlia __________) e ha avuto una buona formazione scolastica, mentre il marito non ha neppure terminato la scuola elementare.
In conclusione, quindi, il comportamento del marito non risulta essere stato causale per il dissesto coniugale, se confrontato ai fattori oggettivi (mancanza di dialogo fra i coniugi, divario culturale, problemi economici, malattia del marito, esaurimento nervoso della moglie) e per finire al comportamento dell’attrice stessa, insofferente alle difficoltà oggettive e comprovate del marito divenuto invalido. Mancano quindi in concreto i presupposti per la concessione di un contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC e su questo punto l’appello risulta fondato.
L’innocenza del coniuge creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Il problema è di sapere, appunto, se nel caso in esame debba essere imputata alla moglie una colpa causale.
Come si è visto in precedenza, la grave turbativa dell’unione coniugale è dovuta più all’accumularsi di fattori oggettivi indipendenti dai coniugi (incomunicabilità, malattie, problemi economici) che ai rispettivi comportamenti delle parti. Nemmeno la scarsa comprensione dimostrata all’appellante dalla moglie in occasione della malattia invalidante può assurgere a colpa causale, il matrimonio essendo già a quel momento irrimediabilmente scosso per l’accumularsi di fattori oggettivi. L’attrice deve dunque essere considerata come coniuge innocente ai sensi dell’art. 152 CC e ha pertanto diritto, di principio, a una rendita di indigenza.
I criteri determinanti per valutare se la donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente in un prossimo futuro e di conseguenza intraprendere sforzi in questo senso, sono, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi e alla presenza dei figli, lo stato di salute del beneficiario, la sua formazione, le sue condizioni finanziarie, la situazione economica generale (DTF 115 II 10 consid. 4). In concreto il figlio più giovane della coppia ha superato il sedicesimo anno di età, di modo che la madre può, di principio, essere tenuta a estendere la sua attività a tempo pieno (DTF 115 II 432 consid. 5; SJ 1994 p. 91), nella misura in cui non ne è impedita da problemi di salute. Durante l’istruttoria l’attrice ha addotto di non aver potuto intraprendere un’attività a tempo pieno per l’insorgere di problemi articolari al ginocchio, operato nel 1994 (interrogatorio formale 16 novembre 1994). Tutto si ignora però delle ripercussioni di tale intervento sulla capacità lavorativa dell’interessata e il medico curante dott. __________, sentito come teste in epoca posteriore all’intervento, non ha menzionato l’esistenza di affezioni invalidanti tali da impedire un’attività a tempo pieno e nell’anamnesi ha ricordato solo l’esaurimento nervoso occorso nel 1992, risolto nel frattempo (verbale 1° settembre 1994). Dagli incarti richiamati dall’OCST e dall’assistenza sociale risulta che l’attrice è stata inabile al lavoro per malattia nel luglio e nel settembre 1993 (certificati medici nell’incarto OCST richiamato). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non si può pertanto concludere, sulla base dei risultati istruttori agli atti, che l’attrice è impossibilitata dallo stato di salute a lavorare a tempo pieno, in mancanza di una qualsiasi prognosi medica in tal senso. Non le si può tuttavia computare un reddito mensile netto di fr. 2500.–, come pretende l’appellante, poiché si deve tenere conto delle oggettive difficoltà che essa incontrerà sul mercato del lavoro. Pur disponendo di una buona istruzione, l’attrice non ha infatti una formazione professionale vera e propria e potrà reperire sul mercato del lavoro solo attività ausiliarie (venditrice, aiuto domestica ecc.) come quelle che ha sempre svolto a tempo parziale durante il matrimonio. Essa ha percepito nel 1994 un salario orario di fr. 19,50 per l’attività di aiuto domestico svolta presso __________ __________ (incarto assistenza sociale, conteggio marzo 1994). Tenendo conto degli inconvenienti di un’attività del genere (vacanze, sostituzioni, malattia ecc.) e delle consuete deduzioni sociali, appare a ogni modo ragionevole di imputare all’attrice un reddito mensile netto dal lavoro di fr. 1’800.– in media dal 1° luglio 1998.
I genitori possono esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal suo lavoro e che vive in economia domestica con essi un’adeguata partecipazione alle spese di mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Identico principio vale per il figlio maggiorenne (I CCA, sentenze del 20 febbraio 1991 in re R./R., consid. 4; del 13 febbraio 1990 in re Z./Z.; del 29 dicembre 1989 in re P./P.; del 26 ottobre 1988 in re L./L.). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 480, n. 16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso facendo capo alla sua latitudine di apprezzamento. Nella fattispecie, il primo giudice ha considerato, motivando invero in modo non comprensibile di primo acchito, che sull’importo di fr. 1’150.– versato dai figli una parte (fr. 400.–) deve essere considerata rimborso di spese di locazione ed essere pertanto dedotta dagli oneri di alloggio della madre, mentre una parte (ulteriori fr. 400.–) costituisce reddito dell’attrice verosimilmente per le sue prestazioni domestiche (cucina, pulizie, cura dell’abbigliamento ecc.) e infine il residuo (fr. 350.–) quale rimborso spese per l’acquisto di prodotti (alimentari ecc.). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, quindi, il Pretore ha tenuto in considerazione la partecipazione finanziaria dei figli nella misura di fr. 800.– mensili, di cui fr. 400.– come reddito e fr. 400.– come riduzione degli oneri di alloggio della madre. Non vi è motivo per scostarsi da tale valutazione, che sembra adeguata alle circostanze dell’economia domestica dell’appellata e dei suoi figli.
Con la pronuncia del divorzio, d’altra parte, l’attrice ha perso, contrariamente a quanto adduce l’appellante e a quanto ha calcolato il primo giudice, il diritto di percepire la rendita completiva di fr. 211.– mensili (art. 34 cpv. 1 LAI e contrario). La continuazione del versamento della rendita completiva è possibile solo se l’ex moglie provvede in misura preponderante al sostentamento dei figli a lei affidati e non può pretendere una rendita d’invalidità. Ciò non è tuttavia il caso nella fattispecie in esame, dato che per il mantenimento finanziario del figlio l’importo del contributo alimentare fissato a carico del padre (fr. 450.– mensili) combinato con la rendita completiva dell’assicurazione invalidità (fr. 281.– mensili nel 1995 e fr. 290.– nel 1996) rappresentano la parte maggiore del suo fabbisogno (lettera 27 settembre 1995 della Cassa di compensazione dell’industria svizzera metalmeccanica). Su questo punto l’appello si rivela infondato.
In definitiva, quindi, il reddito mensile netto dell’attrice risulta essere di fr. 1’400.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 2’200.– dal 1° luglio 1998, nell’ipotesi in cui continui l’economia domestica comune con la figlia. In caso contrario il reddito dell’appellata è di fr. 1’000.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 1’800.– dal 1° luglio 1998. Il reddito del marito, incontestato, è di fr. 3’216.– (rendita INSAI fr. 2’506.–, rendita dell’assicurazione invalidità fr. 710.–).
Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 1’963,50 (fr. 1025.– minimo vitale, fr. 520.– locazione, fr. 141.– Cassa malati, fr. 118.– imposte, fr. 7,50 FLMO, fr. 152.– piccolo credito e Croce Verde) e quello della moglie in fr. 1’775.– sino al 30 giugno 1998 e in fr. 1’845.– dal 1° luglio 1998 (fr. 925.– minimo vitale per persona convivente con i figli, fr. 700.– quota di locazione già dedotta una partecipazione di fr. 400.– a carico dei figli, fr. 150.– Cassa malati, fr. 70.– imposte a partire dal 1° luglio 1998). Al momento in cui i figli costituiranno economia domestica propria l’attrice dovrà locare un appartamento più piccolo, il cui costo mensile può essere stimato a circa fr. 650.–, ma d’altro canto il suo minimo di base sarà di fr. 1’025.– al mese, ciò che porterà il suo fabbisogno a fr. 1’825.– (rispettivamente fr. 1’895.– dal 1° luglio 1998). Tali importi non sono stati contestati.
L’appellante sostiene che il suo contributo in favore del figlio __________ non può essere superiore a fr. 310.– mensili. Egli rileva che il fabbisogno del giovane, determinato dal Pretore in fr. 1’045.– sulla base delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, deve essere ridotto a fr. 800.– per tenere conto della modesta situazione economica della famiglia. Inoltre al mantenimento del figlio deve contribuire anche la madre, che dispone di un reddito proprio, e si deve tenere conto anche del reddito del giovane, sia per quel che concerne il provento dall’attività di apprendista (fr. 600.– mensili) che per la rendita completiva versata dall’assicurazione per l’invalidità (fr. 281.– mensili).
Il primo giudice ha stabilito il fabbisogno in denaro del figlio __________, seguendo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, edizione 1993, in fr. 1’045.– e ne ha dedotto la quota corrispondente all’alloggio, visto che il giovane versa alla madre fr. 150.– mensili per i costi domestici. Egli ha poi fissato il contributo alimentare a carico del padre in fr. 450.– mensili, dopo aver accertato che il giovane disponeva anche della rendita completiva versata dall’assicurazione invalidità, di fr. 281.– mensili nel 1995, e poteva partecipare al proprio mantenimento con una parte dei suoi redditi. Con motivazione di non immediata comprensione, il Pretore ha in realtà posto a carico del figlio stesso un importo di fr. 595.– per il suo mantenimento (fr. 150.– partecipazione all’alloggio più fr. 445.–, pari alla differenza tra il fabbisogno residuo da lui calcolato di fr. 895.– e il contributo di fr. 450.– posto a carico del padre), ben superiore a quello a carico del padre.
__________ è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il __________ 1996 (art. 14 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 1996). Ciò non esime – con ogni evidenza –, dallo statuire sul contributo fissato nella sentenza di merito fino al 1° agosto 1996.
Per costante prassi di questa Camera, il fabbisogno dei figli va determinato sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, considerate un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; I CCA 20 ottobre 1995 in re K./K.; 17 agosto 1995 in re B./B.; 24 maggio 1995 in re R./R.). Per un figlio nell’ultima fascia di età (17-20 anni) l’edizione più recente delle citate raccomandazioni (dal 1° gennaio 1996, RDT 1996, pag. 33), prevede un fabbisogno in denaro di fr. 1’100.– mensili. Vista la modesta situazione economica della famiglia, il cui reddito di fr. 4’316.– complessivi si situa ben al disotto del reddito medio cui si riferiscono le citate raccomandazioni, tale importo può essere ridotto del 10%, di modo che il fabbisogno da coprire si situa in fr. 990.– mensili.
Come ricordato in precedenza (v. sopra consid. 6), i genitori possono richiedere dal figlio minorenne convivente un’adeguata partecipazione alle sue spese di mantenimento, se questi percepisce un reddito. Il guadagno che consegue un figlio minorenne in qualità di apprendista può ‑ entro certi limiti ‑ essere posto in deduzione dal contributo alimentare (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 156 ad art. 157; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 480 nota 16). Nella fattispecie il giovane ha un reddito di apprendista di fr. 600.– mensili e beneficia di una rendita completiva dell’assicurazione per l’invalidità (fr. 281.– nel 1995 e fr. 290.– nel 1996), per un totale di fr. 881.– mensili nel 1995 e di fr. 890.– nel 1996. Di regola l’importo posto a carico del figlio minorenne ammonta a un terzo del suo reddito (vedi le tabelle dei minimi di esistenza edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti). In concreto, quindi, il figlio dovrebbe contribuire al proprio mantenimento con una quota mensile di circa fr. 300.– (fr. 295.– nel 1995 e fr. 297.– nel 1996), ciò che lascerebbe un residuo di fr. 690.– da coprire a carico dei genitori. La madre non può essere tenuta a contribuire anche in denaro al mantenimento del giovane, cui provvede già in natura con le cure e l’educazione, dal momento che essa non copre con il proprio reddito attuale nemmeno le sue necessità minime. Ne discende che il contributo alimentare di fr. 450.– posto a carico del padre, che non copre neppure la metà del fabbisogno del giovane, non può essere considerato eccessivo viste le circostanze familiari. L’appello deve quindi essere respinto su questo punto.
L’attrice, dal canto suo, dispone di un reddito mensile netto di fr. 1’400.– fino al 30 giugno 1998 e di un reddito mensile netto di fr. 2’200.– dal 1° luglio 1998 (in caso di economia domestica comune con i figli), rispettivamente di fr. 1’000.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 1’800.– dal 1° luglio 1998 (in caso di economia domestica propria). Il suo fabbisogno ammonta a fr. 2’110.– sino al 30 giugno 1998 (fr. 1775.– più maggiorazione del 20% sul minimo esecutivo, in fr. 355.–), fr. 2’214.– (fr. 1’845.– più maggiorazione del 20% sul minimo esecutivo in fr. 369.–) dal 1° luglio 1998 nell’ipotesi di un’economia domestica comune con i figli. Tali importi salgono a fr. 2’190.– fino al 30 giugno 1998 (1’825.– più supplemento del 20%, fr. 365.–), rispettivamente a fr. 2’274.– dal 1° luglio 1998 (fr. 1’895.– più supplemento del 20% fr. 379.–) in caso di economia domestica propria. Ne risulta che l’attrice presenta in ogni caso un ammanco rispetto alle proprie necessità minime, da coprire mediante un contributo alimentare a carico del marito. Se essa continua l’economia domestica in comune con i figli il suo ammanco è di fr. 710.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 14.– dal 1° luglio 1998. Se invece essa avrà economia domestica propria il suo ammanco sarà di fr. 1’190.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 474.– dal 1° luglio 1998. Vista l’età e le limitate possibilità di guadagno dell’attrice, non suscettibili di miglioramento in futuro, il contributo di indigenza le dovrà essere versato per una durata illimitata. Nella commisurazione del contributo deve pure essere tenuto conto delle lacune contributive nel regime dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dato che entrambi i coniugi sono entrati in Svizzera come profughi e avranno, al loro pensionamento rispettivo, solo una rendita parziale di vecchiaia.
In considerazione delle possibilità economiche del marito, esposte in precedenza, l’attrice ha diritto, finché continua a vivere con i figli, a un contributo alimentare di fr. 425.– fino al 15 luglio 1996 (maggiore età di __________), di fr. 700.– dal 16 luglio 1996 al 30 giugno 1998 e di fr. 100.– dal 1° luglio 1998 in poi. Se l’appellata costituisce economia domestica propria avrà diritto a un contributo alimentare di fr. 425.– fino al 15 luglio 1996, di fr. 875.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 475.– dal 1° luglio 1998 in poi, vita natural durante. L’appello deve dunque essere accolto solo in tale misura.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e la decisione impugnata è così modificata:
__________ è condannato a versare a __________ __________ una pensione di indigenza (art. 152 CC) anticipatamente entro il 5 di ogni mese, di :
a) fintanto che la figlia __________ convivrà con la madre come ora:
fr. 425.– fino al 15 luglio 1996
fr. 700.– dal 16 luglio 1996 al 30 giugno 1998 e
fr. 100.– dopo di allora, vita natural durante
b) in caso di economia domestica propria della beneficiaria:
fr. 425.– fino al 15 luglio 1996
fr. 875.– fino al 30 giugno 1998 e
fr. 475.– dopo di allora, vita natural durante
Le somme devono essere adattate all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 1996, in base all’indice del luglio 1995.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti per un terzo a carico dell’appellata e per due terzi a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
IV. Nella misura in cui l’indennità per ripetibili non copre i costi delle osservazioni all’appello, __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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