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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.241
Data decisione, Autorità: 26.09.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00241
Lugano 9 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 settembre 1993 da
-__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha interposto appello il 7 settembre 1995 contro la sentenza del 9 agosto 1995 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha modificato la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti, affidando in particolare le figlie __________ e __________ al padre;
constatato che __________ -__________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo il 2 ottobre 1995 contro la medesima sentenza;
osservato che le parti sono state convocate il 18 settembre 1996 dalla Camera per il dibattimento orale, essendo in discussione il cambiamento di affidamento delle figlie e il contributo alimentare a loro favore;
preso atto che l’appellante ha comunicato il 28 ottobre 1996 di ritirare l’appello per favorire l’instaurarsi di una certa serenità nei rapporti con le figlie;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato che __________ -__________ __________ ha comunicato il 24 aprile 1997 di rinunciare alle ripetibili per la procedura adesiva;
ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sulla base dei dati accertati dal Pretore, sia quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che l’oggetto della vertenza era l’affidamento delle figlie e il contributo alimentare a loro favore, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);
stabilito che appare equo tuttavia che l’appellante principale sopporti il pagamento degli oneri processuali del suo gravame e rifonda alla controparte un’equa indennità per ripetibili, alla quale non soccorre lo Stato con la concessione dell’assistenza giudiziaria (art. 162 CPC; DTF 117 Ia 513);
rilevato che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia), nella cui fissazione si tiene conto – in concreto – della buona volontà dimostrata dall’appellante nel comporre la vertenza;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello principale è stralciato dai ruoli per desistenza.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– per ripetibili di appello.
L’appello adesivo è dichiarato caduco.
Non si prelevano tasse e spese per l’appello adesivo, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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