AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.238
Data decisione, Autorità: 16.04.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00238
Lugano 16 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1988 da
__________, nata __________, __________ __________. __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________. __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 agosto 1995 di __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 giugno 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ nata __________ (1942) si sono uniti in matrimonio il __________ 1969 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ e __________ (1969) e __________ (1971). Il marito è titolare di uno studio __________ a __________; la moglie, nurse di formazione, si è essenzialmente occupata dell’economia domestica. Un primo tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie è fallito il 1° dicembre 1981, ma la successiva causa di separazione è stata stralciata dai ruoli il 27 luglio 1987 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud in seguito a perenzione processuale.
B. Il 31 luglio 1987 __________ __________ ha instato per un secondo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 18 agosto 1987. Con petizione del 15 marzo 1988 __________ __________ ha postulato la pronuncia della separazione per tempo indeterminato e, in particolare, un contributo alimentare per sé e la figlia __________ di fr. 3’000.– mensili oltre a fr. 630’000.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 22 giugno 1988 __________ __________ ha aderito alla domanda di separazione, ha negato qualsiasi contributo alimentare alla moglie e ha offerto un imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le rispettive tesi e domande.
C. Ultimata l’istruttoria i coniugi hanno presentato entrambi un memoriale conclusivo. La moglie ha confermato la richiesta di separazione e ha precisato in fr. 3’570.– mensili (subordinatamen-te in fr. 4’170.–) il contributo alimentare per sé e in fr. 395’481.50 l’importo per la liquidazione del regime dei beni. Il marito ha riaffermato la sua adesione alla domanda di separazione, ma senza contributo alimentare per la moglie, e ha offerto fr. 239’524.75 per la liquidazione del regime matrimoniale. Il dibattimento finale si è svolto il 23 maggio 1991.
D. Statuendo il 7 giugno 1995, il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, obbligando __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 3’070.– mensili e a versarle l’importo di fr. 317’863.10 a titolo di liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 10’000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza citata __________ __________ ha presentato il 29 agosto 1995 un appello in cui chiede che il contributo alimentare per la moglie sia fissato in fr. 1’931.40 mensili e che l’importo in liquidazione del regime dei beni sia ridotto a fr. 230’065.35. Nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia della separazione non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigiosi sono l’ammontare del contributo alimentare a favore della moglie e l’importo in liquidazione del regime dei beni. Il Pretore, accertato il reddito del marito in fr. 8’420.– e quello della moglie in fr. 1’500.– mensili, ha determinato i fabbisogni in fr. 3’740.– mensili per il marito e in fr. 2’960.– per la moglie e ha fissato in fr. 3’070.– il contributo a favore di quest’ultima. L’appellante sostiene che nella determinazione del reddito della moglie il Pretore avrebbe dovuto computare il reddito della sostanza spettante alla stessa in seguito alla liquidazione del regime dei beni.
Per quel che concerne il tasso di interesse, è notorio che negli ultimi anni si è verificato un notevole calo del saggio e che un reddito del 5% (come postulato dall’appellante) non è più realizzabile nemmeno a medio termine. Si giustifica pertanto di riconoscere un tasso d’interesse del 3.5%, che è il massimo ottenibile oggi impiegando il capitale, a medio termine appunto, con un investimento sicuro, onde il reddito presunto del capitale (fr. 317’863.–) è di fr. 930.–. Il reddito complessivo della moglie è quindi valutabile in fr. 2’430.– (fr. 1’500.– dal lavoro e fr. 930.– dalla sostanza).
Il marito chiede inoltre che l’onere di locazione riconosciuto dal Pretore alla moglie, (fr. 1’560.–), sia ridotto a fr. 1’200.–. A ragione. Intanto il primo giudice ha attribuito all’appellante l’abitazione di __________ __________ __________, di modo che l’onere di fr. 1’560.– riconosciuto da questa Camera con sentenza del 18 febbraio 1993 (inc. /) appare superato. Inoltre l’appellata, nelle conclusioni del 23 maggio 1991, ha espressamente richiesto l’importo di fr. 1’200.– nel caso in cui fosse stata costretta a lasciare l’abitazione coniugale (conclusioni, pag. 6 in alto), circostanza che si è poi avverata. Ciò posto, e tenuto conto del principio della parità di trattamento, si giustifica di inserire nel fabbisogno della moglie l’importo di fr. 1’200.– per l’onere di alloggio. Quanto al calcolo del contributo alimentare a favore della moglie, si rinvia al considerando 6.
L’appellante contesta inoltre la liquidazione del regime matrimoniale. Il Pretore, constatato che lo scioglimento era retto dal previgente diritto dell’unione dei beni, ha determinato in fr. 953’589.25 la sostanza coniugale netta e ha riconosciuto alla moglie fr. 317’863.10. Egli ha accertato, in particolare, che il marito era proprietario delle particelle n. __________, __________ e __________RFD di __________ in ragione di un mezzo, e ha stabilito in fr. 55’695.55 l’ammontare dei conti bancari intestati allo stesso. L’appellante ribadisce che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, i fondi n. __________, __________e __________ RFD di __________ sono di sua proprietà solo in ragione di un quarto, mentre l’altro quarto è a lui intestato fiduciariamente per conto del fratello. L’argomentazione non può essere condivisa.
In concreto è vero che __________ __________, fratello dell’appel-lante, ha dichiarato di avere ricevuto negli anni 1980/81 metà della quota di proprietà appartenente all’appellante a tacitazione delle prestazioni da egli fornite come tappezziere nella casa situata sulla particella n. __________ (deposizione del 6 dicembre 1990), ma ciò non permette ancora di sovvertire la presunzione dell’art. 656 cpv. 1 CC. Intanto non è contestato che a registro fondiario le particelle n. __________, __________e __________RFD di __________ sono sempre intestate per metà a __________ __________ e per metà all’appellante (cfr. estratti allegati alla perizia). Inoltre nemmeno risulta l’entità dell’ intervento effettuato dal fratello: considerato un valore della quota di fr. 1’015’000.– (perizia, pag. 10), la controprestazione concessa dall’appellante e corrispondente alla metà del valore della proprietà, appare decisamente superiore alle prestazioni fornite dal fratello (posa di pavimenti, moquette e tapparelle: deposizione __________ __________). Infine non risulta, né è stato indicato, che il fratello partecipi alle spese di manutenzione dell’immobile e paghi gli oneri ipotecari e fiscali connessi alla proprietà. L’appellante, pur avendo rivendicato con le conclusioni l’inserimento nel passivo coniugale, a carico degli immobili di __________, di fr. 6’300.– a titolo di imposta latente per la sua pretesa quota di un quarto, non ha contestato in questa sede l’importo ammesso dal Pretore per questa voce, di fr. 13’000.–, corrispondente alla quota di proprietà di un mezzo. In siffatte circostanze la dichiarazione di __________ __________i, in mancanza di altri indizi attendibili, non è idonea a dimostrare l’inesattez-za dell’iscrizione a registro fondiario, che rimane determinante (art. 9 CC). L’appellante deve quindi essere ritenuto proprietario in ragione di un mezzo delle particelle n. __________, __________e __________RFD di __________. Si aggiunga che la liquidazione del regime soggiace alle cessate norme dell’unione dei beni (art. 9d cpv. 2 e 3 tit. fin. CC), di modo che l’argomentazione dell’appellante secondo cui l’acquisizione della comproprietà di un mezzo del fondo in oggetto non è avvenuta a titolo oneroso e non rientrerebbe quindi nella categoria dei beni patrimoniali non può essere condivisa, già per il fatto che egli non ha mai preteso prima d’oggi che tale bene fosse un apporto (art. 195 cpv. 1 vCC; conclusioni, pag. 9). L’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
a) Contrariamente all’attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione, applicabile nella fattispecie, dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime dell’unione dei beni applicabile in concreto ai fini della liquidazione patrimoniale, era determinante il momento in cui il divorzio acquisiva forza di giudicato (Rep. __________pag. __________con riferimenti; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, n. 66 ad art. 154; Knapp, Le régime matrimonial de l’union des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 e 291). Per ragioni procedurali la situazione patrimoniale era però quella che risultava al termine dell’istruttoria di causa, ossia al momento ultimo in cui le parti e il giudice potevano accertare la fattispecie (Rep. __________ pag. __________). Eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa influivano quindi direttamente sulla sostanza coniugale e, di conseguenza, sulla liquidazione. Non esisteva a favore del coniuge, in specie, un diritto a che la sostanza coniugale rimanesse intatta pendente causa (Bühler/Spühler, op. cit. n. 70 ad art. 154), a meno che il marito, in una situazione di evidente abuso, cagionasse una diminuzione della stessa.
b) Dal fascicolo processuale risulta che all’inizio della causa il saldo del conto deposito intestato al marito presso la __________ __________ __________ __________ di __________ ammontava a fr. 40’543.– (doc. 4). Al 31 dicembre 1990 il medesimo conto presentava un attivo di fr. 14’349.– (doc. 4.1). Il marito ha giustificato tale diminuzione con il pagamento di imposte (doc. 8). Nella fattispecie la nuova situazione è stata indicata nel memoriale conclusivo del 22 maggio 1991, al quale è stato allegato l’estratto bancario (doc. 4.1). Ora, ancorché il diritto federale non impedisca la presentazione di nuove allegazioni e l’assunzione di nuove prove nell’ambito di un rinvio alla corte cantonale (DTF 69 II 213), la procedura è retta dal diritto cantonale, in particolare per quel che riguarda la ricevibilità di prove e fatti nuovi. Anzitutto in appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti e prove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltre l’art. 78 cpv. 2 seconda frase CPC prescrive che i mezzi di prova devono essere addotti unitamente ai fatti (ossia con gli allegati preliminari: cpv. 1). In sede conclusiva alle parti non è più concesso di addurre nuove prove (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 6 ad art. 78), ragione per cui il Pretore non ha tenuto conto del nuovo documento. Spettava al convenuto, se mai, postularne l’assunzione nelle modalità previste dalla legge. Invano egli invoca l’art. 420 CPC, che non è destinato a supplire a deficienze probatorie delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 420). Si aggiunga che la motivazione addotta a sostegno della diminuzione dell’attivo del conto bancario non può essere seguita. Le bollette relative agli oneri fiscali del 1990, per altro pure prodotte in maniera non conforme al codice, non risultano essere state solute e, tenuto conto dei termini di pagamento, esse si riferiscono se mai al periodo precedente l’estratto bancario in questione. L’appello è su questo punto nuovamente infondato.
reddito del marito: fr. 8’420.–
reddito della moglie: fr. 2’430.–
fr. 10’850.–
fabbisogno marito: fr. 3’740.–
fabbisogno moglie: fr. 2’600.–
fr. 6’340.–
eccedenza: fr. 4’510.–
contributo per la moglie: fr. 2’430.– ./. fr. 2’600.– + fr. 2’255.– = fr. 2’425.– mensili.
L’appello deve essere accolto entro questi limiti.
Non si giustifica per contro una diversa ripartizione del pronunciato sulle spese di prima sede, l’esito dell’appello non incidendo in maniera rilevante sul complesso dei punti litigiosi davanti al Pretore.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è così riformato.
__________ __________ verserà a __________ __________ a titolo di pensione alimentare per quest’ultima, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, l’importo di fr. 2’425.–. Tale contributo sarà aggiornato all’inizio di ogni anno all’indice del costo della vita con indice base quello del gennaio 1991.
Per il resto la sentenza rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 4’950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 5’000.–
sono posti per tre quarti a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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