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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.235
Data decisione, Autorità: 17.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00235
Lugano 17 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ___ ___ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1988 da
__________, __________
contro
__________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 luglio 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ (1923) e __________ __________ (1925) si sono sposati a __________ (__________a) il __________ 1960 e dal matrimonio non sono nati figli;
che l’8 febbraio 1988 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 aprile successivo;
che il 27 aprile 1988 il marito ha introdotto un’azione di divorzio, con la quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, negando qualsiasi contributo a favore della moglie;
che con risposta del 12 luglio 1988 __________ __________ si è opposta all’azione del marito e con azione riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 2’000.-- mensili, il versamento di fr. 300’000.-- a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr. 50’000.-- per torto morale;
che, a seguito del mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, l’azione di divorzio introdotta dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993 e il processo è continuato sulla sola base della riconvenzione;
che esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo, in cui si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande;
che il dibattimento finale si è tenuto il 15 giugno 1994;
che con sentenza del 10 luglio 1995 il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha obbligato il marito a versare fr. 860.-- mensili a titolo di contributo alimentare indicizzato per la moglie, ordinando nel contempo alla __________ __________ __________ __________ __________ __________ di trattenere e di versare direttamente tale importo alla beneficiaria, e ha obbligato il marito a versare a quest’ultima fr. 22’245.-- a liquidazione del regime dei beni oltre fr. 10’000.-- per torto morale;
che insorto il 28 luglio 1995 contro la predetta sentenza, __________ __________ critica il pronunciato stesso, senza formulare precise richieste di giudizio e chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto:
che l’atto di appello deve contenere - tra l’altro - l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC), la dichiarazione di appellare, con l’indicazione dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda sede (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), le domande (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC);
che nel caso concreto difettando questi requisiti, l’appello presentato da __________ __________ potrebbe essere dichiarato inammissibile senza ulteriori approfondimenti (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, quand’anche si volesse essere meno rigorosi, e dichiarare ricevibile il gravame, lo stesso risulterebbe comunque infondato nel merito;
che in effetti, come rilevato dal Pretore, l’azione di divorzio presentata dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993, a causa del mancato pagamento degli anticipi delle spese giudiziarie;
che contrariamente all’opinione dell’appellante, solo i documenti prodotti con il memoriale conclusivo sono stati stralciati dai ruoli e non l’allegato stesso (sentenza pag. 3; dispositivo n. 1);
che le presunte colpe della moglie addotte dall’appellante a fondamento della sua azione di divorzio sono stati considerate nell’ambito dell’azione di separazione promossa dalla moglie, e respinte con sufficiente motivazione dal primo giudice (sentenza pag. 4 e 5);
che nonostante lo stralcio dell’azione di divorzio del marito, le lettere e le fotografie, già prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988, rappresentando materiale processuale, sono state giustamente considerate dal Pretore;
che ciò posto l’appello di __________ __________ dev’essere respinto con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che visto quanto precede la richiesta di beneficio dell’assistenza giudiziaria diventa priva d’oggetto;
che gli oneri processuali andrebbero a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, cui il gravame non è stato nemmeno notificato;
che, vista la particolarità della fattispecie, appare giustificato rinunciare anche al prelievo di spese e tassa di giustizia;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
__________ __________, __________
avv. __________ __________ __________, __________o
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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